CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 agosto 2026
Cassazione n. 24870/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrenti-avverso la sentenza n. 1030/2025 emessa dalla Corte d’appello diMilanoVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 4039/2026Numero sezionale 893/2026Numero di raccolta generale 24870/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 31/08/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 29 agosto 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]