CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10173/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge processuale penale e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata acquisizione del documento originale (essendosi ritenuto sufficiente l'accertamento tecnico eseguito dai Carabinieri) e si deduce la sussistenza di un falso grossolano — è manifestamente infondato in quanto: si è proceduto nelle forme del rito abbreviato, dunque la prova della falsità dell'atto (oggetto materiale del reato) è stata ritualmente tratta dagli accertamenti compiuti alle Forze di polizia nel corso delle indagini e, ai fini della condanna non è indispensabile che l'atto falso sia acquisito al fascicolo (cfr. Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251548 - 01); inoltre, l'impugnazione è del tutto assertiva nella parte in cui prospetta la grossolanità del falso (affermando che la carta di circolazione mostrata fosse strutturalmente inidonea a trarre in inganno gli operanti), in quanto anche sul punto, la Corte ha esposto, con motivazione congrua e logica non compiutamente censurata, che la falsità è stata rilevata alla luce del contrasto dell'atto con quanto emerso dalla verifica eseguita dalla Polizia; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis