CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 30071/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vornoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le memorie di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha Chiestol'annullamento dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Livorno, aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 10 novembre 2025,con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno avevadisposto, nei confronti del ricorrente, sottoposto ad indagini per i delitti di cuiall'art. 4 del d.lgs n. 74 del 2000, avendo indicato nelle dichiarazioni annuali aifini Irpef per gli anni 2021, 2022 e 2023 elementi attivi per un ammontareinferiore a quello effettivo, compresi i compensi per attività professionale nonfatturati e ulteriori entrate non dichiarate in quanto oggetto di appropriazioneindebita ai danni dei clienti (capi A, B e C), e per il delitto di cui all'art. 348cod. pen., per avere esercitato in maniera continuativa, dal maggio 2020all'attualità, la professione di commercialista esperto contabile pur non essendoiscritto al relativo albo (capo D), il sequestro preventivo impeditivo ed a fini diconfisca del profitto dei reati di cui all'art. 4 del d.lgs n. 74 del 2000,quantificata l'imposta evasa in complessivi euro 563.466,36, e il sequestroimpeditivo dell'unità immobiliare in cui il ricorrente svolgeva la propria attivitàprofessionale, rigettava l'istanza di riesame.2. Avverso detta ordinanza, tramite i l proprio difensore difiducia,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tremotivi.2.1. Col primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per lamancanza di motivazione sul periculum in mora in relazione ai reati ai capi A),B) e C) (art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000) e il correlato vizio di motivazionecontraddittoria e manifestamente illogica.Lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di rispondere allaspecifica censura, che investiva sia il rispetto dei criteri di proporzionalità che ilpericolo di dispersione, essendosi limitato, con riferimento al sequestro ex art.321, comma 1, cod. proc. pen., ad affermare che il sequestro era stato dispostoper evitare di protrarre le conseguenze dannose del reato di cui all’art. 4 d.lgs.n. 74 del 2000, senza considerare che la disponibilità dei beni non ha alcuncollegamento con l'evasione delle imposte già commessa o potenzialmentefutura derivante dalla indicazione di attivi inferiori; con riguardo al sequestrofinalizzato alla confisca, di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., a fornireuna motivazione apparente affermando apoditticamente il pericolo didispersione dei beni, senza indicare gli elementi specifici su cui era fondata laaffermazione con riferimento al ricorrente.2.2. Col secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per lamancanza di motivazione in ordine al fumus del reato di cui all'art. 348 cod.pen., contestato al capo D), con riferimento al quale è stato disposto ilsequestro impeditivo dello studio professionale dell'imputato, e il correlato viziodi motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.Si deduce che è stato erroneamente ritenuto sussistente il fumus deldelitto di esercizio abusivo della professione di commercialista, considerato cheil [OSCURATO:PERSONA] è iscritto alla LAPET ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), eramunito di coerente biglietto da visita e nei rapporti con i clienti utilizzava cartaintestata che evidenziavano siffatta qualità, dunque il fatto che non fosse uncommercialista; tanto è vero che, con sentenza n. 261 del 2019, di cui siriportano ampi stralci, è stato precedentemente assolto da un'analoga accusaper difetto dell'elemento soggettivo. Per cui è escluso che ingenerasse neiclienti l'erroneo affidamento su una diversa qualifica ovvero sulla iscrizioneall'albo dei commercialisti (si cita Sez. U. n. 11.545 del 2012, secondo cui lecondotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazionifiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizioabusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e peritocommerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR. nn. 1067 e 1068del 1953); del tutto illogicamente, il Tribunale ha ammesso che il ricorrentesvolgeva attività non esclusive degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti eutilizzava carta intestata LAPET, tuttavia, ha ritenuto sussistente il fumus deldelitto di cui all'art. 348 cod. pen.2.3. Col terzo motivo denuncia, ai sensi ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen.,la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., inrelazione all'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. e 545 cod. proc. civ., nonché laviolazione del principio di proporzionalità in quanto il valore totale dei benicomplessivamente sequestrati al ricorrente, risultante dalla perizia di parteasseverata allegata all'istanza di riesame, ammonta, secondo quantoriconosciuto dallo stesso Tribunale, ad euro 713.500 (peraltro senza nemmenoconsiderare il valore di due autorimesse ugualmente poste sotto vincolo),dunque è ampiamente superiore al limite posto dal Giudice per le indaginipreliminari col decreto di sequestro previsto fino alla concorrenza di euro563.466,36.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso, quanto ai primi tre capi di imputazione, in relazione aiquali non è stato contestato il fumus dei delitti, con ciò ammettendosi che granparte delle somme rinvenute fosse dovuta a compensi percepiti senzaemissione di fatture al cliente, osservando che l'accertamento minuzioso dellaGuardia di finanza ha distinto tra compensi percepiti senza emissione di fattureal cliente e giacenze effettive per i successivi pagamenti, che l'ordinanzaimpugnata, quanto al periculum, ha rilevato la dispersione, in parte giàavvenuta, delle somme non più presenti nei conti correnti del ricorrente oveerano transitate; quanto al delitto di cui all’art. 348 cod. pen., che la pregressaassoluzione del ricorrente era fondata esclusivamente sul difetto dell'elementopsicologico, che conseguentemente non può più essere invocato; le [OSCURATO:PERSONA], richiamate nel ricorso, affermano la configurabilità del reato anchein presenza di atti senza titolo non attribuiti singolarmente in via esclusiva auna determinata professione, laddove lo stesso compimento venga realizzatocon modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare leoggettive apparenze di un'attività professionale svolta da un soggettoregolarmente abilitato (si cita sez. 6, n. 33464 del 10/05/2018, RV 273788). E’esclusa altresì la dedotta violazione del principio di proporzionalità in relazioneal valore dei beni immobili oggetto di sequestro, superiore all'entità del profitto,in quanto deve aversi riguardo al valore dei beni idonei a fungere da garanziadei crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria per le imposte evase, daquantificare secondo i criteri della riscossione coattiva dei tributi, sicché, nelcaso in cui il vincolo ablativo abbia ad oggetto beni immobili, viene in rilievo ildisposto dell’art. 77, comma 1, del DPR n. 602 del 29 settembre 1973, cheprevede quale tetto massimo il doppio dell’importo del debito tributariocomplessivo (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3°, n. 2439 del 18 novembre 2025, Rv.289220).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2. È opportuno premettere che, in tema di sequestri probatori epreventivi, il ricorso per Cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc.pen., solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere siagli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008,Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01).Larga parte della giurisprudenza di questa Corte, da cui non si individuanoragioni per discostarsi, ha ulteriormente precisato che il ricorso per violazione dilegge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essere propostosolo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazionesoltanto apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede dilegittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cuiall'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez.2, n.5807 del18/01/2017, Rv. 269119; Sez.5, n.35532 del 25/06/2010, Rv.248129; Sez.6,n.7472 del 21/01/2009, Rv.242916).Tale doverosa premessa consente di rilevare i plurimi profili diinammissibilità del motivo.3. Alla luce dei principi esposti il primo motivo, nella parte in cui evoca lacontraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in punto divalutazione del periculum con riguardo a sequestro disposto in relazione aidelitti tributari, non è consentito; con riguardo poi alla dedotta mancanza dimotivazione è manifestamente infondato.3.1. Va premesso che il Tribunale della cautela, a pag. 4 dell'ordinanzaimpugnata, ha richiamato i minuziosi accertamenti della Guardia di finanza, ovesono distinti, per singola annualità, fra le somme bonificate dai clienti sui conticorrenti dei [OSCURATO:PERSONA], gli accrediti dei clienti destinati a effettuare, per conto diquesti ultimi, i versamenti all'Erario, dedotto quanto effettivamente versato dalricorrente, da quelli costituenti compensi professionali non dichiarati; glielementi attivi non rappresentati nelle dichiarazioni per gli anni di imposta2021, 2022 e 2023, sono stati quindi individuati nella somma di quantoincamerato per pagare le imposte dei clienti, che il ricorrente ha comunquetenuto per sé e speso per i propri bisogni, facendone oggetto di appropriazioneindebita - dunque costituenti redditi diversi ai sensi dell'art 36, comma 34-bisdel d.l. n. 223 del 04/07/2006, convertito con legge n.248 del 04/08/2006 - equanto incamerato a titolo di pagamento di compensi, seppure non fatturati.Il pericolo di dispersione, rilevante in ordine al sequestro finalizzato allaconfisca, è stato dunque specificamente - e non irragionevolmente - individuato(vedi a pag. 9) nella circostanza che tali ingenti somme (fra compensi nonfatturati e somme incamerate oggetto di appropriazione pari ad euro 323.315per l'anno 2021, euro 516.365 per l'anno 2022, euro 473.547 per l'anno 2023),sono state negli anni interamente dissipate dal ricorrente atteso che sui suoiconti sono stati rinvenuti poco più di 50.000 euro, a fronte di un indebitorisparmio d'imposta per complessivi euro 563.466; ciò che ha giustificato ilsequestro preventivo dei beni nella disponibilità dell'indagato per un valoreequivalente a tale profitto, considerato che l'esercizio dell'azione penale inassenza di una cautela reale avrebbe consentito al ricorrente, di cui eraacclarata la condotta spregiudicata, di occultare o dismettere, nelle more delprocedimento, i beni nella sua disponibilità, come è già avvenuto in passato conle somme ricevute dai clienti.Il sequestro, inoltre, attesa la natura dei reati, da cui era derivata unasignificativa evasione delle imposte dirette, si è ritenuto assumere anche unfine impeditivo della protrazione delle conseguenze dannose del delitto di cuiall'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000.3.2. Va da ultimo rimarcato che, alla luce del consolidato insegnamentodi questo giudice di legittimità, non appare contestabile la natura di redditotassabile degli accrediti ricevuti dai clienti di cui il ricorrente si è illecitamenteappropriato.In tema di reati tributari, i proventi da reato rientrano, ex art. 14,comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle categorie di reddito tassabiledi cui all'art. 6, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, soggiacendo,pertanto, ai conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, sicché laloro omessa indicazione nel modello unico delle persone fisiche integra il delittodi cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, (si veda in tal senso Sez. 3, n.44311 del 08/10/2024, Rv. 287384 - 02, che ha escluso la assoggettabilità alprelievo fiscale solo nel caso in cui siano stati assoggettati a sequestro oconfisca penale nel medesimo periodo di imposta in cui si è verificato ilpresupposto impositivo, determinandosi in tale eventualità, in conformità alprincipio costituzionale della capacità contributiva, una riduzione del redditoimponibile; Cass. civ., n. 28375 del 2019, Rv. 655895-01).4. Il secondo motivo, non consentito con riguardo al dedotto vizio dimotivazione, è infondato nel resto.4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte con la pronunzia richiamata daldifensore (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Rv. 251819 - 01)hanno affermato che integra il reato di esercizio abusivo di una professione(art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuitisingolarmente in via esclusiva a una determinata professione, sianounivocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lostesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività,onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse,le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggettoregolarmente abilitato. Ed infatti il d.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, sostituendo ilD.P.R. n.1067 1068 del 1953 ha istituito l'Albo unificato dei dottoricommercialisti e degli esperti contabili, e, oltre a una elencazione di attivitàcomune alle due categorie (riproducente quella già relativa ai commercialistisecondo il D.P.R. n. 1067 del 1953), ha previsto un lungo elenco di altre attivitàdi riconosciuta competenza tecnica dei soli iscritti alla Sezione A(Commercialisti) e un elenco di attività di riconosciuta competenza tecnica degliiscritti alla Sezione B ([OSCURATO:PERSONA] contabili) dell'Albo, fra le quali sono state inclusele seguenti: "a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro,controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile diassociazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; b)elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarle e cura degli ulterioriadempimenti tributari"; c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai finidegli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altracomponente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistanoi requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllocontabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile; e) la revisione dei conti,sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni,Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati; f) il deposito perl'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali siaprevisto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni; f-bis)l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoroautonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241.La specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libricontabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delledichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell'elenco diquelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B consentesenz'altro di ritenere che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto nonabilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diversedallo stesso provenienti, le apparenze dell'attività professionale svolta daesperto contabile regolarmente abilitato, è punibile a norma dell'art. 348 c.p.In tal senso, la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata haaffermato anche il seguente ulteriore principio di diritto: «le condotte di tenutadella contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazionedei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delleprofessioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale -quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR. nn. 1067 e 1068 del 1953 -anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali, in modocontinuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazionidiverse, le apparenze di una tale iscrizione. Ad opposta conclusione, inriferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se lecondotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddette, nelvigore del nuovo D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139» (Sez. U, n. 11545 del15/12/2011, dep. 2012, Rv. 251820; Sez. 2, n. 46703 del 29 settembre 2023,non mass.; Sez. 3, n. 14815 del 2017, non mass.).4.2. Il Tribunale della cautela, osservato che l'imputazione cautelareretribuita, della professione di commercialista iscritto all'albo di esperticontabili, e che sulla base di quanto emerso dagli atti questi, considerata altresìl'apparenza creata, si occupava professionalmente degli adempimenti connessiall'elaborazione e trasmissione dei dichiarativi fiscali (attività segnatamenteriservata ai soggetti indicati dall’art. 2-ter del d.P.R. n. 322 del 1998) ed aiconseguenti adempimenti tributari, nel ritenere il fumus del delitto di cui all’art.348 cod. pen. ha, dunque, fatto corretta applicazione di queste norme e dellasuindicata pronuncia (quanto poi alla legittimità del sequestro impeditivo di unostudio professionale al fine di evitare la protrazione del delitto di esercizioabusivo della professione, si veda, da ultimo Sez. 6, n. 6832 del 28/01/2026,Rv. 289344 - 01).4.3. Ne appare dubitabile, nei limiti del sindacato inerente alla correttaprospettazione della sussistenza del fumus del delitto in relazione al quale èstata disposta la cautela reale, la ricorrenza dell'elemento soggettivo delcontestato esercizio abusivo della professione di commercialista espertocontabile.Se è vero che siffatto controllo, non meramente cartolare, sulla basefattuale del singolo caso concreto, deve necessariamente involgere anche iprofili inerenti all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, tuttavia,il controllo operando nell'ambito del fumus e non già di un accertamento digravità indiziaria, importa che affinché rilevi in questa fase debba essere diimmediato rilievo, tale da emergere "ictu oculi" (si veda Sez. 3, n. 26007 del05/04/2019, Rv. 276015 - 01;, Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 6,Sentenza n. 16153 del 06/02/2014 Cc., Rv. 259337 - 01). Sotto questo profilo,il Tribunale ha adeguatamente, e non irragionevolmente, evidenziato che lapregressa sentenza di assoluzione del ricorrente dal delitto di cui l'art. 348 cod.pen., commesso in epoca antecedente ai fatti oggetto dell'imputazionecautelare, per difetto dell'elemento soggettivo, implica semmai la pienaconsapevolezza del fatto che l'iscrizione alla L.A.P.A.R.T. ([OSCURATO:PERSONA] AssociazionePeriti ed [OSCURATO:PERSONA]) non legittimava l'esercizio della professione dicommercialista e men che meno di esperto contabile, specie se svolta conmodalità tali da creare l'oggettiva apparenza di un'attività professionale svoltada un soggetto regolarmente abilitato.Le conclusioni dell’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delfumus commissi delicti relativamente al reato di esercizio abusivo dellaprofessione di commercialista esperto contabile sono pertanto immuni da vizi.5. Infondate sono le censure formulate col terzo motivo, le qualicontestano il difetto di proporzionalità fra il valore dei beni immobili sottoposti avincolo, secondo la stima della difesa pari a complessivi euro 713.500, e ilprofitto dei reati tributari quantificato dai giudici della cautela in euro 563.466.5.1. Secondo i più recenti insegnamenti di questa Corteil profitto deldelitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile ancheper equivalente, vaindividuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzianei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero dellesomme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sullariscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, iparametri di cui all'art. 77, comma 2, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, cheprevede quale tetto massimo il doppio dell'importo del debito tributariocomplessivo, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc.civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, secondo comma,d.P.R. cit. (Sez. 3, n. 2439 del 18/11/2025 dep. 2026, Rv. 289220 - 01; Sez. 3,n. 28725 del 14/06/2024, Birindelli, Rv. 286833 - 01).In specie, quanto ai beni immobili, ai sensi dell'art. 77, primo comma,d.lgs. n. 602 del 1973 (testo unico sulla riscossione delle imposte sul reddito),decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento,"il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e deicoobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del creditoper cui si procede"; tale soluzione, come rimarcato nelle citate pronunce,«consente tra l’altro di evitare parossistiche divaricazioni […] tra la misuradell’intervento cautelare e l’importo effettivamente assoggettabile alla definitivaablazione».5.2. In materia, a riprova della non equiparabilità fra il sequestro deldenaro l'astratto valore di mercato di un bene immobile parimenti sottoposto avincolo, è stato altrimenti osservato che le somme di denaro oggetto disequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto delreato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite conbeni mobili od immobili di identico valore, perché tale operazione comporta lapermuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà nonimmediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato.(Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 277833 - 01).5.3. La prospettiva dell’efficacia della procedura di riscossione coattiva, asua volta, comporta la rilevanza dei criteri fissati dall’art. 77, primo comma, edall’art. 49, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, quali limiti generali, e nonsuperabili, del valore per il quale sono ammessi, nell’ambito della precisataprocedura, l’iscrizione dell’ipoteca su beni immobili e il pignoramento di benimobili.5.4. Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 545 cod. proc. civ., chedisciplina i limiti alla pignorabilità dei crediti alimentari, delle somme dovute atitolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o diimpiego, pur indubbio che si tratti di una garanzia operante anche conriferimento all'esecuzione derivante da sequestro preventivo, la censura èinammissibile in quanto si tratta di una questione non sottoposta al Tribunaledel riesame e comunque del tutto generica in quanto al di là della citazione neltitoletto, non sviluppa alcun argomento coerente attinente alla materia trattatadalla norma richiamata.6. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorsoe la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]