CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 11247/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31936/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II 33, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoSORIO ISABELLA; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1829/2021,depositata i l 29/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione con la quale la Provincia di Verona le aveva ingiunto, quale trasgressore e legale rappresentante della società, il pagamento di euro 985.674 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 33, comma 2 della legge della Regione Veneto n. 44/1982 per avere asportato, in difformità dal progetto di coltivazione, metri cubi 21.270 di materiale roccioso calcareo da una cava. Con sentenza n. 2437/2019 il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 1829/2021 la Corte d’appello di Verona ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con atto articolato in due motivi. Resiste con controricorso la Provincia di Verona, che chiede il rigetto del ricorso. Con atto del 29 giugno 2022 uno dei difensori della Provincia di Verona ha comunicato di rinunciare al mandato. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione posta dai due motivi di ricorso, ossia la sussunzione nella previsione di cui all’art. 33, comma 2 della legge della Regione Veneto n. 44/1982 della condotta di asporto da una cava di materiale legittimamente escavato, ma che doveva essere mantenuto in sito ai fini della ricomposizione ambientale, sia questione nuova e di particolare rilevanza della quale è opportuna la trattazione nella pubblica udienza della sezione. P.Q.M La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consigli