CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36533/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 novembre 2023, su richiesta del Pubblico Ministero, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso ad [OSCURATO:PERSONA]Abundo dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 28 dicembre 2001, divenuta irrevocabile il 14 febbraio 2006. La revoca era basata sulla constatazione che, nel quinquennio da quest'ultima data, D'Abundo aveva commesso un reato per il quale era stato condannato con sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 8 marzo 2012, riformata con sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 febbraio 2021, divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2022. Il giudice dell'esecuzione affermava, inoltre, che l'istanza di concessione dell'indulto, avanzata con memoria difensiva, era infondata, perché il reato al quale si riferiva la sentenza di condanna che aveva determinato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena era stato commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, di concessione di indulto, sicché, pur se l'indulto fosse stato riconosciuto, avrebbe dovuto essere revocato in applicazione dell'art. 1, ultimo comma, della stessa legge. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA]Abundo ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni dell'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006 e vizi della motivazione. Chiede l'annullamento della menzionata ordinanza, affermando che il giudice dell'esecuzione ha errato nel rigettare l'istanza difensiva con la quale era stata chiesta la concessione dell'indulto per la pena inflitta con la sentenza del 28 dicembre 2001. Il ricorrente osserva che, in base al testo normativo, il beneficio dell'indulto deve essere revocato qualora chi ha fruito dell'indulto commetta, nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge che lo concede, un delitto non colposo per il quale riporti non una condanna qualsiasi, ma una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. E, nel caso ora in esame, D'Abundo era stato condannato, con la citata sentenza in data 8 marzo 2012, alla pena di solo un mese di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1. L'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241, di concessione di indulto, stabilisce che il beneficio è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. 1.2. Nel caso concreto ora in valutazione, è pacifico che D'Abundo, nel quinquennio dall'entrata in vigore dalla legge citata, ha commesso un reato per il quale è stato condannato con la menzionata sentenza in data 8 marzo 2012, ma dall'esame dell'ordinanza impugnata non emerge se con tale sentenza sia stata inflitta, per un delitto non colposo, una pena detentiva non inferiore a due anni. La motivazione dell'ordinanza impugnata, quindi, non consente di comprendere se sia corretta o errata, in diritto, l'affermazione in essa contenuta, in base alla quale il riconoscimento del beneficio dell'indulto, invocato dal condannato in relazione al reato giudicato con l'altra sentenza menzionata, quella del 28 dicembre 2001, sarebbe destinato ad essere revocato in conseguenza della commissione del reato giudicato con la ripetuta sentenza in data 8 marzo 2012. In tale situazione, deve riconoscersi vizio di motivazione su un profilo della causa decisivo e controverso. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, relativamente al rigetto dell'istanza di applicazione dell'indulto, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio su tale istanza. In sede di rinvio, il giudice sarà libero di accogliere o rigettare l'istanza, ma dovrà rispettare le norme di legge e rendere congrua motivazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al rigetto dell'istanza di applicazione dell'indulto con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di O appello di Napoli.