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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05523/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3788/2023 R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2271 del 28/6/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 / 3 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e del le parti ; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dinanzi al Tribunale di Milano, deducendo che, mentre stava disputando una partita di calcio a cinque presso l’impianto sportivo gestito dalla società, cadeva a terra e urtava contro una rete da tennis arrotolata/aggrovigliata attorno a tubi in ferro collocati a ridosso del campo; perciò, individuando la convenuta come custode exart. 2051 c.c., chiedeva il risarcimento dei danni patiti; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si costituiva contestando la ricostruzione e negando la propria responsabilità, sostenendo, in sintesi, che l’evento dipendeva da condotte riconducibili al gioco o comunque da fattori non imputabili alla custodia e insisteva su profili di interruzione del nesso causale e su un’asserita accettazione del rischio da parte di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10882 del 27 dicembre 2021, accoglieva la domanda attorea e condannava la società al pagamento di euro 11.648,50 oltre accessori, nonché alle spese di lite e di CTU; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva impugnazione; la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 2271 del 28 giugno 2022, rigettava l’impugnazione e confermava la decisione di primo grado; la Corte di merito rilevava che uno dei testi aveva fatto riferimento a un normale scontro di gioco, il quale non costituiva evento tale da integrare il caso fortuito interruttivo del nesso; quanto al rischio elettivo, rilevava che la società non aveva fornito rigorosa prova della consapevolezza e percepibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] della specifica situazione di pericolo (anche in relazione alla collocazione dei tubi con la rete arrotolata) e rimarcava, inoltre, che il manufatto risultava collocato in prossimità dell’area di gioco, in posizione pericolosa; avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi; [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, primo comma, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo si deduce «Art. 360 n. 3 c.p.c. - Sul nesso di causalità»: la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare i regolamenti del calcio a cinque e che la caduta derivava dal fatto del terzo (contatto vietato), integrante un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno; col secondo motivo si deduce «Art. 360, n. 3 -5, c.p.c. -Accettazione del rischio, Rischio elettivo»: Orro avrebbe accettato consapevolmente il rischio, dato che la presenza della rete era visibile e conosciuta in precedenza, con conseguente esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c.; entrambi i motivi sono inammissibili; in primo luogo, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., le censure risultano estremamente generiche; inoltre, le doglianze costituiscono un mero dissenso rispetto al rigetto dell’appello e una riproposizione delle tesi già svolte nei gradi di merito, senza un puntuale confronto con le specifiche rationes decidendie con le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale; manca, in sostanza, un’effettiva critica mirata alla decisione impugnata, sicché i motivi non soddisfano il requisito di specificità imposto dalla succitata disposizione; un ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità discende dal fatto che i motivi risultano formulati senza la necessaria indicazione –non solo in rubrica ma anche nello svolgimento – delle specifiche norme di diritto che sarebbero state violate dal giudice di merito e, soprattutto, senza chiarire in che cosa consisterebbe la denunciata violazione, ossia quale sia l’errore di sussunzione o di interpretazione imputato alla sentenza impugnata, in rapporto al suo effettivo itermotivazionale; infatti, pur richiamando formalmente l’art. 360, n. 3 (e, per il secondo motivo, anche il n. 5), il ricorso sviluppa argomentazioni che si risolvono prevalentemente in ricostruzioni fattuali e in critiche alla valutazione del materiale istruttorio (testimonianze; dinamica dell’azione di gioco; visibilità della rete), senza corrispondere al paradigma della denuncia di violazione di legge,che va corredata dall ’ indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e del modo in cui la Corte territoriale se ne sarebbe discostata; il primo motivo, poi, è inammissibile perché omette di dimostrare in che termini la questione era stata introdotta nel giudizio e segnatamente devoluta al giudice di appello, a ciò non bastando l’anodina riproduzione del passo dell’atto di appello in apertura dell’illustrazione; la questione, dunque, si presenta come nuova e, come tale inammissibile, anche a prescindere dall’osservazione per cui le argomentazioni spese sul regolamento del calcio a cinque sono comunque inidonee a spiegare la rilevanza di detto regolamento nella vicenda; il secondo motivo è inoltre inammissibile ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., perché veicola il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. rispetto a una “doppia conforme”(la sentenza della Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del Tribunale); in ogni caso, il secondo motivo è manifestamente inammissibile perché la dedotta violazione dell’art. 2051 c.c. dovrebbe desumersi dal riesame delle risultanze probatorie e proprio a un sindacato sulla valutazione delle prove (l’omesso esame di una deposizione testimoniale) già apprezzate dal giudicedi merito tende la doglianza de qua; l’estraneità della doglianza al giudizio di legittimità emerge in modo esplicito dall’ultimo paragrafo di pagina 8 del ricorso, ove si legge testualmente: «Le affermazioni della Corte di merito sul punto rilevano quindi l’omesso attento esame della predetta dichiarazione testimoniale, ed appare incomprensibile l’ulteriore affermazione della Corte secondo cui una rete da tennis non sarebbe visibile, e rilevabile con la normale cautela richiesta dalle pronunce della Suprema Corte»; in conclusione, il ricorsova dichiarato inammissibile; consegue alla decisione la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrentele spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4 . 0 00 ,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3788/2023 R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2271 del 28/6/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 / 3 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e del le parti ; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dinanzi al Tribunale di Milano, deducendo che, mentre stava disputando una partita di calcio a cinque presso l’impianto sportivo gestito dalla società, cadeva a terra e urtava contro una rete da tennis arrotolata/aggrovigliata attorno a tubi in ferro collocati a ridosso del campo; perciò, individuando la convenuta come custode exart. 2051 c.c., chiedeva il risarcimento dei danni patiti; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si costituiva contestando la ricostruzione e negando la propria responsabilità, sostenendo, in sintesi, che l’evento dipendeva da condotte riconducibili al gioco o comunque da fattori non imputabili alla custodia e insisteva su profili di interruzione del nesso causale e su un’asserita accettazione del rischio da parte di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10882 del 27 dicembre 2021, accoglieva la domanda attorea e condannava la società al pagamento di euro 11.648,50 oltre accessori, nonché alle spese di lite e di CTU; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva impugnazione; la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 2271 del 28 giugno 2022, rigettava l’impugnazione e confermava la decisione di primo grado; la Corte di merito rilevava che uno dei testi aveva fatto riferimento a un normale scontro di gioco, il quale non costituiva evento tale da integrare il caso fortuito interruttivo del nesso; quanto al rischio elettivo, rilevava che la società non aveva fornito rigorosa prova della consapevolezza e percepibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] della specifica situazione di pericolo (anche in relazione alla collocazione dei tubi con la rete arrotolata) e rimarcava, inoltre, che il manufatto risultava collocato in prossimità dell’area di gioco, in posizione pericolosa; avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi; [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, primo comma, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo si deduce «Art. 360 n. 3 c.p.c. - Sul nesso di causalità»: la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare i regolamenti del calcio a cinque e che la caduta derivava dal fatto del terzo (contatto vietato), integrante un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno; col secondo motivo si deduce «Art. 360, n. 3 -5, c.p.c. -Accettazione del rischio, Rischio elettivo»: Orro avrebbe accettato consapevolmente il rischio, dato che la presenza della rete era visibile e conosciuta in precedenza, con conseguente esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c.; entrambi i motivi sono inammissibili; in primo luogo, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., le censure risultano estremamente generiche; inoltre, le doglianze costituiscono un mero dissenso rispetto al rigetto dell’appello e una riproposizione delle tesi già svolte nei gradi di merito, senza un puntuale confronto con le specifiche rationes decidendie con le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale; manca, in sostanza, un’effettiva critica mirata alla decisione impugnata, sicché i motivi non soddisfano il requisito di specificità imposto dalla succitata disposizione; un ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità discende dal fatto che i motivi risultano formulati senza la necessaria indicazione –non solo in rubrica ma anche nello svolgimento – delle specifiche norme di diritto che sarebbero state violate dal giudice di merito e, soprattutto, senza chiarire in che cosa consisterebbe la denunciata violazione, ossia quale sia l’errore di sussunzione o di interpretazione imputato alla sentenza impugnata, in rapporto al suo effettivo itermotivazionale; infatti, pur richiamando formalmente l’art. 360, n. 3 (e, per il secondo motivo, anche il n. 5), il ricorso sviluppa argomentazioni che si risolvono prevalentemente in ricostruzioni fattuali e in critiche alla valutazione del materiale istruttorio (testimonianze; dinamica dell’azione di gioco; visibilità della rete), senza corrispondere al paradigma della denuncia di violazione di legge,che va corredata dall ’ indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e del modo in cui la Corte territoriale se ne sarebbe discostata; il primo motivo, poi, è inammissibile perché omette di dimostrare in che termini la questione era stata introdotta nel giudizio e segnatamente devoluta al giudice di appello, a ciò non bastando l’anodina riproduzione del passo dell’atto di appello in apertura dell’illustrazione; la questione, dunque, si presenta come nuova e, come tale inammissibile, anche a prescindere dall’osservazione per cui le argomentazioni spese sul regolamento del calcio a cinque sono comunque inidonee a spiegare la rilevanza di detto regolamento nella vicenda; il secondo motivo è inoltre inammissibile ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., perché veicola il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. rispetto a una “doppia conforme”(la sentenza della Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del Tribunale); in ogni caso, il secondo motivo è manifestamente inammissibile perché la dedotta violazione dell’art. 2051 c.c. dovrebbe desumersi dal riesame delle risultanze probatorie e proprio a un sindacato sulla valutazione delle prove (l’omesso esame di una deposizione testimoniale) già apprezzate dal giudicedi merito tende la doglianza de qua; l’estraneità della doglianza al giudizio di legittimità emerge in modo esplicito dall’ultimo paragrafo di pagina 8 del ricorso, ove si legge testualmente: «Le affermazioni della Corte di merito sul punto rilevano quindi l’omesso attento esame della predetta dichiarazione testimoniale, ed appare incomprensibile l’ulteriore affermazione della Corte secondo cui una rete da tennis non sarebbe visibile, e rilevabile con la normale cautela richiesta dalle pronunce della Suprema Corte»; in conclusione, il ricorsova dichiarato inammissibile; consegue alla decisione la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrentele spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4 . 0 00 ,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
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