CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 43516/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio operato dal primo Giudice - sono manifestamente infondate perché inerenti ad asserita contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato. Invero, la Corte di appello di Potenza ha ritenuto corretta la sanzione inflitta al ricorrente, sulla base dei criteri sanciti dall'art. 133 cod. pen., essendo stata calcolata muovendo dalla pena base di due mesi di arresto, che risulta ampiamente inferiore al valore medio edittale, ritenuta congrua anche rispetto alla tipologia di violazione posta in essere e alla personalità dell'imputato, il quale è gravato da numerosi precedenti penali. Osservato, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.