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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13684/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40157-2024 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in ordine all'affermazione di responsabilità, ha valorizzato le modalità della condotta particolarmente aggressiva e violenta del ricorrente attuata mediante una fuga pericolosa e repentina nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e finalizzata ad impedire ai pubblici ufficiali di procedere al controllo dell'autovettura (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40157-2024 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in ordine all'affermazione di responsabilità, ha valorizzato le modalità della condotta particolarmente aggressiva e violenta del ricorrente attuata mediante una fuga pericolosa e repentina nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e finalizzata ad impedire ai pubblici ufficiali di procedere al controllo dell'autovettura (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03
Sentenza Cassazione n. 13684/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris