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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 32325/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; OSSERVA Successivamente alla presentazione ricorso per cassazione sono pervenute in cancelleria la remissione di querela da parte della persona offesa e la contestuale accettazione della remissione da parte dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per remissione di querela e che l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26/05/2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; OSSERVA Successivamente alla presentazione ricorso per cassazione sono pervenute in cancelleria la remissione di querela da parte della persona offesa e la contestuale accettazione della remissione da parte dell'imputato. Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per remissione di querela e che l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/05/2025.
Sentenza Cassazione n. 32325/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris