CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02422/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte.d'appello di Milano che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado con la concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ha cor fermato l'affermazione di responsabilità di entrambi in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con le aggravanti di cui all'art. 219 comma 1 e comma 2 n. 1 L.F.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano una mancata riqualificazione delle condotte addebitate nella fattispecie di bancarotta preferenziale, da dichiararsi estinta per prescrizione, è generico - perché esclusivamente reiterativo di doglian2:e già respinte con motivazione razionale dalla sentenza della Corte di merito e con la quale esso non si confronta - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla r costruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva (costituiti dalle evidenze a riguardo dell'artificiosa appostazione del conto "restituzione finanziamento soci",. che non può certamente essere esclusa dalla mancata contestazione del reato di bancarotta documentale, pag.7 ), esulanclo dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] adeguato apprezzamento delle risultanze processuali; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si sofferma sul presunto vizio della motivazione in relazione all'affermazione di reità di [OSCURATO:PERSONA] è, del pari, generico - in quanto riproduttivo di lagnanze sulle quali la Corte d'appello si è espressa in modo accurato e razionale, senza che il ricorrente si misuri con le relative argomentazioni - e manifestamente infondato, in quanto l'imputato è stato socio e amministratore della fallita, socio e amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. e la sussistenza del suo ruolo decisivo e consapevole nelle operazioni distrattive è stata ampiamente illustrata dalla sentenza impugnata (pag.8) con deduzioni appropriate e appaganti, ancora una volta immuni da censure prospettabili in sede di giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende