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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 30066/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza dello stesso Tribunale nella parte in cui concedeva a [OSCURATO:PERSONA] l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di una sentenza di condanna esecutiva.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 678, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., per non essere stata disposta la tempestiva notificazione al condannato e al difensore d'ufficio dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Rileva la difesa che la notifica per detta udienza a mani di [OSCURATO:PERSONA] avveniva solo in data 12 marzo 2025, ad opera dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, successivamente all'udienza, tenutasi 1'11 marzo 2025; e che non veniva effettuata notifica ad un difensore di ufficio, nonostante la rinuncia al mandato dei difensori di fiducia.

La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riguardo all'omessa notifica al condannato.

Dalla consultazione degli atti allegati al fascicolo proveniente dal Tribunale di sorveglianza di Torino insieme al provvedimento impugnato, emerge che veniva omessa la notifica al condannato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dell'Il marzo 2025 dinanzi a detto Tribunale, rectius veniva effettuata ad opera del personale della Stazione dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in data 12 marzo 2025 e, quindi, il giorno successivo all'udienza.

Risulta, invece, effettuata, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, tempestiva notifica della fissazione dell'udienza ai difensori di fiducia, rispetto alla quale non rileva la loro successiva rinuncia al mandato.

Quanto a quest'ultimo profilo, invero, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo, per il giudice, di nominare a chi non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d'ufficio, essendo quello rinunciante onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina (con precipuo riguardo alla cognizione Sez. 2, n. 7313 del 08/01/2025, Aloisio, Rv. 287555) L'ordinanza impugnata va annullata, atteso che l'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Coderoni, Rv. 284540).

2. Consegue all'annullamento il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza dello stesso Tribunale nella parte in cui concedeva a [OSCURATO:PERSONA] l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di una sentenza di condanna esecutiva. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 678, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., per non essere stata disposta la tempestiva notificazione al condannato e al difensore d'ufficio dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Torino. Rileva la difesa che la notifica per detta udienza a mani di [OSCURATO:PERSONA] avveniva solo in data 12 marzo 2025, ad opera dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, successivamente all'udienza, tenutasi 1'11 marzo 2025; e che non veniva effettuata notifica ad un difensore di ufficio, nonostante la rinuncia al mandato dei difensori di fiducia. La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo all'omessa notifica al condannato. Dalla consultazione degli atti allegati al fascicolo proveniente dal Tribunale di sorveglianza di Torino insieme al provvedimento impugnato, emerge che veniva omessa la notifica al condannato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dell'Il marzo 2025 dinanzi a detto Tribunale, rectius veniva effettuata ad opera del personale della Stazione dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in data 12 marzo 2025 e, quindi, il giorno successivo all'udienza. Risulta, invece, effettuata, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, tempestiva notifica della fissazione dell'udienza ai difensori di fiducia, rispetto alla quale non rileva la loro successiva rinuncia al mandato. Quanto a quest'ultimo profilo, invero, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo, per il giudice, di nominare a chi non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d'ufficio, essendo quello rinunciante onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina (con precipuo riguardo alla cognizione Sez. 2, n. 7313 del 08/01/2025, Aloisio, Rv. 287555) L'ordinanza impugnata va annullata, atteso che l'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Coderoni, Rv. 284540). 2. Consegue all'annullamento il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso in Roma, il
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