CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34649/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lìOSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito, non essendo stato dedotto in appello; considerato che il secondo motivo, con cui si è censurato il diniego della attenuanti generiche, non è consentito, avendo il ricorrente dedotto con l'atto di appello del tutto genericamente che la pena irrogata non era adeguata e, ad ogni modo, la Corte territoriale ha affermato che le attenuanti generiche erano già state concesse dal Giudice di primo grado e l'imputato non poteva beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole con riferimento al giudizio di bilanciamento compiuto ex art. 69 cod. pen.; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiar P.Q.[OSCURATO:PERSONA]ASSISTENTE G I ARIO I Dou.s.so K1 'ire i __i i