CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 00790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29375-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 77, in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed in qualità di legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA]' SEMPLICE, nonché dell'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 2 - proprio ed in qualità di legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed in qualità di legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] L. [OSCURATO:PERSONA]' SEMPLICE, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; TERNA - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 355, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA CULTURA; -intimati - Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 3 - avverso la sentenza n. 3112/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 15/04/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione, a Sezioni unite, dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con sentenza n. 4009/2019 pubblicata il 17.4.2020 il [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio respingeva il ricorso promosso dagli odierni ricorrenti, proprietari o titolari di attività ubicate in prossimità dell’elettrodotto costruito da [OSCURATO:SOCIETA]. tra Udine e Redipuglia, per l’annullamento degli atti con cui era stata autorizzata la realizzazione dell’opera ed, in particolare, del decreto in data 6.9.2016 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – di seguito MATTM – all’esito della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 10.8.2016 di composizione del contrasto insorto con il Ministero dei Beni e delle [OSCURATO:PERSONA] – di seguito MiBACT – , che si era detto contrario alla realizzazione dell’opera, impattando essa negativamente sull’ambiente circostante, aveva espresso giudizio favorevole alla compatibilità ambientale di essa rilasciando la corrispondente VIA. 1.2. Il giudice di prima istanza, per quanto qui ancora rileva, nel respingere il proposto atto di gravame, si era dato cura di rigettare anche lo specifico motivo con cui gli impugnanti si erano doluti, eccependo a questo riguardo la violazione per falsa applicazione dell’art. 5 l. 23 agosto 1988 n. 400 e degli artt. 14 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, del fatto che il MATTM, di fronte al mancato assenso del MiBACT, in luogo di devolvere la questione al Consiglio dei Ministri, in tal senso direttamente sollecitato con nota del 3.8.2016, Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 4 - avrebbe dovuto prima formalizzare un provvedimento negativo di VIA e solo dopo la sua adozione avrebbe potuto istare il Consiglio dei Ministri per la composizione del contrasto. 1.3. Analogo motivo di doglianza, riproposto dai ricorrenti anche in sede di appello, è stato disatteso dalla sentenza per cui è oggi ricorso. Nell’illustrare le ragioni di questo nuovo rigetto, il Consiglio di Stato ha inteso previamente far leva sulla valenza ordinamentale del principio di semplificazione, da intendersi quale «principio cardine dell’attività amministrativa» e rappresentativo in quanto tale della tendenza, assecondata in modo crescente dal legislatore, a «dequotare e ridurre gli aspetti puramente formali (o comunque correlati alla forma dei procedimenti) della suddetta attività in funzione di una più pronta tutela e valorizzazione dell’interesse sostanziale». In tal guisa il principio di semplificazione si rivela, nel giudizio del decidente, una precisa bussola ermeneutica per l’interprete, giacché grazie ad esso l’interprete è abilitato a circoscrivere la portata demolitoria dei vizi formali, laddove essi non trasmodino nello sviamento di potere, e ad evitare così che procedimenti talora complessi possano essere vanificati da errori procedurali privi di concreta ricaduta sostanziale. E poiché in questa chiave di lettura il principio di semplificazione deve orientare non solo l’attività dell’amministrazione, «ma anche il riscontro giudiziale di vizi del procedimento o dell’atto», nel senso di rendere rilevanti soli vizi formali che si concretano in una manifestazione del potere contraria alle sue finalità o nell’ingiustificata lesione di un bene privato, è convinzione del decidente che, sotto questa angolazione, «nella vicenda in esame la denunciata violazione formale non è doppiata con altrettanta efficacia da una dedotta ricaduta sostanziale». Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 5 - Ciò nondimeno, osserva ancora il Consiglio di Stato, l’irregolarità denunciata nel caso di specie non si rende comunque decisiva, poiché, posto che a seguito del parere negativo del MiBACT l’esito del sub procedimento appare scontato, dato che il MATTM non avrebbe potuto che adottare una VIA negativa, «vi sono le condizioni per ritenere il vizio procedimentale irrilevante ai sensi dell’art. 21 octies, primo comma, l. 241 del 1990». Richiamatone invero il disposto, a tenore del quale non è annullabile l’atto impugnato per vizi formali o violazioni procedurali “qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, la sentenza annota che «la circostanza che il MATTM abbia demandato il deferimento della questione al Consiglio dei Ministri prima di emanare un parere ormai vincolato sia sull'an che sul quid , si connota come mera irregolarità: da un'eventuale annullamento dell'atto gravato, da parte di questo Consiglio, scaturirebbe, infatti, soltanto la retrocessione del procedimento al momento in cui il MATTM avrebbe dovuto emanare il parere di VIA, la conseguente doverosa emanazione del suddetto parere negativo e, successivamente all’adozione di questo atto, la richiesta di formale intervento del Consiglio dei Ministri: nulla si innoverebbe, dunque, sul versante sostanziale, sì che il “contenuto dispositivo” dell'atto “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (articolo 21 octies, primo comma, legge numero 241 del 1990) o comunque nulla e ha affermato al riguardo agli appellanti». 1.4. A fronte di questa negativa pronuncia i ricorrenti ne lamentano l’eccesso di giurisdizione e di ciò chiedono giustizia a questa Corte sulla base di cinque motivi di ricorso seguiti pure da memoria. Resistono ad essi con controticorso le amministrazioni intimate e [OSCURATO:SOCIETA]Memorie della Regione e di T erna. Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 6 - Requisitorie scritte del Procuratore Generale che ha concluso per l'ìnammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che la decisione impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere giurisdizionale, segnatamente sotto il profilo dell’invasione della funzione legislativa, per aver essa deciso la lite in applicazione di una «norma generale, inesistente nell'ordinamento, di pretesa irrilevanza dei vizi del procedimento ai fini dell'illegittimità e dell'annullabilità degli atti impugnati, applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi». Si sostiene, nel dettaglio, contestando il capo della decisione che in tale direzione aveva inteso far appello al principio di semplificazione, che nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una disposizione per cui, in nome del principio di semplificazione del procedimento amministrativo, i vizi formali e procedurali del medesimo si renderebbero irrilevanti ai fini della sua legittimità, salvo che a cagione di essi non vengano lesi interessi sostanziali. La regola generale è infatti quella per cui tutti i vizi del provvedimento amministrativo, ivi compresi quelli formali e procedurali, sono fonte di illegittimità dell’atto e, quindi, ne giustificano la annullabilità. Diversamente pronunciando e disattendendo tale precisa ed importante scelta legislativa, il Consiglio di Stato, nel caso di specie, non si è limitato ad esercitare una mera attività interpretativa della legge, ma ha operato in evidente violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, creando una norma non solo non esistente, ma neppure voluta dal legislatore. 3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia il medesimo vizio sul presupposto che, applicando una supposta norma, che rende irrilevanti i vizi formali e procedurali del provvedimento amministrativo, alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 7 - la decisioni impugnata sarebbe incorsa nella «violazione dell'articolo 11 della direttiva 201/92/UE (sul diritto di contestazione della legittimità anche procedurale delle decisioni in materia di V.I.A.), con la conseguente preclusione dell’effettiva difesa giudiziale dei soggetti legittimati». Si sostiene, nel dettaglio, contestando il medesimo capo della decisione già censurato con il primo motivo di ricorso, che, siccome alla luce della norma richiamata in rubrica è compito degli Stati membri prevedere, in materia di procedimento di VIA, che i soggetti legittimati da un pubblico interesse abbiano accesso ad una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo imparziale istituito della legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale delle decisioni adottate, anche ammesso e non concesso che esista nell'ordinamento una norma giuridica che rende irrilevante, ai fini del loro annullamento i vizi formali e procedurali degli atti amministrativi, una tale previsione non potrebbe operare nell'ambito della procedura di VIA, ponendosi in palese contrasto con il contrario principio affermato dal citato articolo 11. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta che la decisione impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere giurisdizionale, segnatamente sotto il profilo dell’usurpazione della funzione amministrativa, perché nel fare applicazione alla specie in discussione dell’art. 21-octiesl. 241/1990, ne aveva ecceduto i limiti «debordando in aree riservate alla riedizione dell’azione amministrativa». Si sostiene, nel dettaglio, contestando il medesimo capo della decisione, già censurato con i primi due motivi di ricorso , nella parte in cui essa aveva giudicato irrilevante la denunciata violazione procedurale, giacché il provvedimentoomesso, per effetto del mancato assenso del MiBACT, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello di negare il rilascio di una VIA positiva, Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 8 - che, che così decidendo il Consiglio di Stato ha travalicato in modo evidente i fondamentali limiti stabiliti dal legislatore per l'operatività della prima parte dell'articolo 21-octies, comma 2, l . 241/1990, posto che nella specie non ricorrono in alcun modo né il presupposto della natura vincolata del provvedimento, né tantomeno quello del carattere paleseche il dispositivo di esso non avrebbe potuto essere diverso. Risulta, al contrario, evidente che la deliberazione del Consiglio dei ministri, con cui stato risolto il contrasto tra il MATTM ed il MiBACT, è connotata da ampia discrezionalità, così come, del pari, risultano altrettanto discrezionali i provvedimenti di VIA e di autorizzazione unica, entrambi rivelandosi caratterizzati da significativi spazi di discrezionalità, sia tecnica che amministrativa. Né, peraltro, detti caratteri si rendono irriconoscibili in relazione al provvedimento di VIA negativa che avrebbe dovuto adottare il MATTM per effetto del mancato assenso alla realizzazione dell’opera da parte del MiBACT, risultando invero evidente che, a seguito di un provvedimento di VIA negativa, si sarebbe aperta tutta una serie di alternative procedimentali dell'esito niente affatto vincolato. In ogni casola decisione impugnata si rende censurabile sotto il denunciato profilo non avendo il decidente affatto verificato che fosse palese che l'esito del procedimento ed il contenuto dispositivo del provvedimento non potesse essere diverso in presenza di una VIA negativa. In tal modo, con la decisione assunta il Consiglio di Stato ha finito per operare una propria valutazione discrezionale dell'incidenza del vizio, sostituendosi così all'amministrazione e travalicando dunque i poteri del giudice amministrativo nell'ordinario giudizio di legittimità. 5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta che la decisione impugnata sarebbe affetta da «un difetto di potere giurisdizionale in relazione all'omessa pronuncia sulla condanna di risarcimento dei Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 9 - danni specie in relazione agli atti della procedura di valutazione di impatto ambientale essendo stati denegati i rimedi giudiziali effettivi assicurati dall'articolo 11 direttiva 2011 92UE». Si sostiene, nel dettaglio, che sebbene nel motivare l'applicazione dell’articolo 21- octiesl. 241/1990 avesse riconosciuto la sussistenza del denunciato vizio procedurale, il Consiglio di Stato aveva tuttavia omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti a fronte dei danni patrimoniali procurati dalla realizzazione dell’opera. Dovendosi perciò pronunciare su detta domanda, l'omissione in cui è incorso il decidente è fonte di un evidente rifiuto di giustizia che come tale costituisce un'ipotesi di eccesso di giurisdizione denunciabile avanti a questa Corte. 6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta che la decisione impugnata sarebbe affetta da «eccesso di potere giurisdizionale in relazione alla condanna alle spese di giudizio». Si sostiene, nel dettaglio, censurando il capo della decisione che aveva condannato i ricorrenti alle spese del giudizio, che, stante la ravvisata fondatezza della denunciata violazione procedurale, il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciare, al contrario, la condanna alle spese delle parti resistenti. La mancata condanna di queste costituisce, infatti, un'applicazione abnorme del combinato disposto dell'art. 21-octies l. 241/1990 e dell'art. 91 cod. proc. civ. con creazione di una nuova norma non presente nell'ordinamento che consentirebbe la condanna alle spese del giudizio anche della parte che denuncia fondatamente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati. 7. Tutti i sopradetti motivi si prestano ad una comune declaratoria di inammissibilità in quanto volti a denunciare violazioni di legge o, al più, errores in iudicando , che, afferendo ai limiti interni della giurisdizione affidata al giudice speciale, fuoriescono dal perimetro Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 10 - entro cui si esercita il controllo di giurisdizione previsto dagli artt.111, comma 8, Cost. e 362 cod. proc. civ. 8. E’ bene a tale riguardo, prima di dar conto dell'assunto testé enunciato, fissare inizialmente le coordinate di principio entro cui si collocal'odierna vicenda processuale. Va detto allora che costituisce ius receptum il principio, stabilizzatosi nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite a seguito di Corte Cost.6/2018 (in motivazione, ex multis, Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33075; Cass., Sez. U, 7-12-2021, n. 38978; Cass., Sez. U, 14/01/2020, n. 413) e, rafforzatosi in maniera significativa (Cass., Sez. U, 15/11/2022, n. 33641; Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33100; Cass., Sez. U, 10/10/2022, n. 29502) dopo Corte Giust., 21.12.2021, C-497/20, Randstad Italia – ch e, com'è noto, negando che sia contraria all'ordinamento unionale una disposizione di diritto interno che renda insindacabile la decisione del giudice speciale di ultima istanza anche quando si assuma che essa contrasti con il diritto dell'Unione, ha, allo stato, posto un punto fermo nella discussione in materia – secondo cui il controllo esercitabile dalla Corte di Cassazione sulle decisione dei giudici speciale ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (così in motivazione Cass., Sez. U, 5/07/2021, n. 18976; Cass. Sez. U, 15/09/2020, n. 19168; Cass., Sez. U, 10/05/2019, n. 12586). Ne discende, in particolare – Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 11 - diversamente assumendo il controllo di giurisdizione una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario (Cass., Sez. U, 14/11/2018, n. 29285) –che il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale (Cass., Sez. U, 9/11/2022, n. 33074; Cass., Sez. U, 16/12/2021, n. 40479; Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27770). 9. Questi pochi rilievi smentiscono alla radice i contrari convincimenti ostesidai ricorrenti nell’impugnare la decisione in disamina. 10. Nessun seguito può invero trovare la doglianza che prende corpo nel primo di essi, giacché, come già più volte chiarito, l'eccesso di potere giurisdizionale, in veste di sconfinamento nella sfera riservata alla potestà legislativa, è configurabile solo ove il giudice speciale abbia applicato una norma da lui creata esercitando un'attività legislativa che non gli compete e non quando egli si sia limitato ad interpretare una norma già esistente, di talché non è fonte di un vizio della decisione, neppure nel caso in cui ciò conduca a dar luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento, giacché anche in tal caso può al più determinarsi un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (Cass., Sez. U, 26/11/2021, n. 36899), l'attività interpretativa che, ad esempio, porti ad individuare una lacuna legis e la disciplina applicabile per il suo riempimento (Cass., Sez. U, 25/11/2021, n. 36593 ), o a ricercare la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 12 - questa sia desunta non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela (Cass., Sez. U, 11/09/2019, n. 22711), o a schiarire la portata della norma applicabile desumendola dal coordinamento sistematico della stessa con i principi di rango superiore (Cass., Sez. U, 28/12/2020, n. 29653) o, ancora, più semplicemente – come ap punto avvenuto qui –a rinvenire la regula iuris che si rende applicabile al caso concreto (così in motivazione Cass., Sez. U, 11/06/2021, n. 16489). Che in questa ultima direzione si indirizzi effettivamente anche la decisione in disamina trova nella motivazione che la correda una duplice conferma. Nella ricerca della norma applicabile al caso di specie, il Consiglio di Stato ha, infatti, da un lato inteso valorizzare la rilevanza decisoria del principio di semplificazione non già e non solo perché in tal senso si orienta la legislazione di settore – il che già varrebbe a privare la sollevata doglianza di ogni conducenza, nella regolazione della vicenda scrutinata sulla base delle norme che la disciplinano incarnandosi, non a caso, il proprium di ogni fun zione giurisdizionale – ma perché in esso si rende riconoscibile una tendenza ormai immanente nell’ordinamento amministrativo nel segno dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione dei pubblici poteri, di guisa che di fronte alla denuncia di vizi formali o procedurali non incidenti su interessi sostanziali andrebbe assecondata una linea di interpretazione che ne circoscrivegli effetti invalidanti ordinariamente producibili, criterio che ad avviso del decidente, applicato al caso in disamina, porta a negare fondamento all’azione di parte in quanto, come scritto, «la denunciata violazione formale non è doppiata con altrettante efficacia da una dedotta ricaduta sostanziale»; dall’altro, corroborando questa impostazione con un argomento di diritto positivo, ha inteso far leva sul dettato preclusivo di cui all’art. 21-octies l. 241/1990, esercitandosi su di Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 13 - esso in quello che non è nulla di più che un sindacato interpretativo, giusta il quale, raccordando il predetto dettato ai dati obiettivi della fattispecie in disamina, si rendeva possibile negare ogni inferenza caducatoria del vizio denunciato, dato che il provvedimento omesso non avrebbe potuto assumere “palesemente” null’altro contenuto che quello di un parere negativo. Così ragionando, il Consiglio di Stato non si è, dunque, prodotto in alcuna opera creativa di una norma nuova, ma può al più essere incorso in un error in iudicandoper aver fatto appello al principio di semplificazione e averne qui, se del caso impropriamente, richiamati gli effetti nel giudicare la fattispecie invalidante sottoposta al suo esame e, ancor più, come bene ha detto il P.M, per aver male interpretato l’art. 21-octies l. 241/1990. Il che nell’uno e nell’altro caso porta ad escludere che ci si trovi in presenza di un eccesso di giurisdizione denunciabile avanti a questa Corte. 11. Si sottrae parimenti al richiesto sindacato anche la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso. Ove a renderne inammissibile lo scrutinio non bastasse constatare che la doglianza si colloca manifestamente al di fuori dal perimetro dell'eccesso di giurisdizione perseguibile davanti a questa Corte, giacché con essa si denuncia quello che al più può apparire come un'error in iudicando in cui il giudice amministrativo sarebbe incorso nell'esercitareil proprium della giurisdizione attribuitagli, è dirimente in contrario il rilievo – che si vale ora, come si è detto, anche del superiore conforto del giudice unionale – secondo cui «l'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma, 8 Cost., delle sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 14 - europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c.» (Cass., Sez. U, 30/08/2022, n. 25503). 12. Inammissibile si rende pure la doglianza di cui al terzo motivo di ricorso. Vale osservare in contrario, come si è più volte affermato, che «poiché la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all'atto amministrativo - conservando l'autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice -, non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità dell'azione amministrativa» (Cass., Sez. U, 13/03/2019, n. 7207). 13. Stesso giudizio si impone in relazione al quarto motivo di ricorso. E' noto, infatti, che, poiché il diniego di giustizia denunciabile in questa sede per omessa pronuncia è solo quello astratto e non quello consumatosi eventualmente in concreto, diversamente usurpandosi la funzione di nomofilachia affidata al giudice di vertice della Ric. 2021 n. 29375 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 15 - giurisdizione speciale, è costante insegnamento di questa Corte che il vizio in parola possa essere fatto valere in questa sede a mente dell'art. 362 cod. proc. civ. «solo se l'omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, non quando si prospetti come errore in iudicando o in procedendo ( Cass., Sez. U, 17/11/2016, n. 23395 ; Cass., Sez. U, 8/02/2013, n. 3037; Cass., Sez. U, 26/01/2009, n. 1853). Poiché all'evidenza non è questo il caso di specie la formulata doglianza non merita alcun seguito. 14. Il quinto motivo di ricorso, risultando logicamente subordinato all'accoglimento degli altri motivi di gravame, resta conseguentemente assorbito. 15. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da susseguente dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrentidel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore della Presidenza del Consiglio d ei Ministri , del Ministero d ello [OSCURATO:PERSONA], del Ministero delle Infras t rutture e della [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero d ella [OSCURATO:PERSONA] ica in euro 7000,00oltre spese prenotate a debito; in favore della [OSCURATO:PERSONA] in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge; in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per