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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31516/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione sull'assunto che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato visto sul pianerottolo pertinente all'abitazione è manifestamente infondato,avendo la Corte di appello rilevato che il medesimo (in tal senso è chiara la ricostruzione delle fasi dell'accertamento effettuata dalla sentenza del Tribunale con cui l'impugnata decisione si integra) fosse stato visto rientrare di corsa verso l'appartamento ove veniva trovato al di fuori (sul pianerottolo), proveniente asseritamente dall'attico in quanto avvedutosi del controllo in atto (pag. 2 sentenza Tribunale); rilevato che il secondo motivo con cui si deduce l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. è indeducibile in quanto motivo sottratto al vaglio della Corte di appello nonostante la puntuale motivazione svolta su detto punto nella sentenza di primo grado che ha giudicato la condotta non scarsamente offensiva in ragione della apprezzata modalità della stessa; né può ritenersi che dalla sentenza, in assenza di deduzione svolte in sede di gravame, possano trarsi elementi da cui desumere la scarsa offensività dei fatti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione sull'assunto che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato visto sul pianerottolo pertinente all'abitazione è manifestamente infondato,avendo la Corte di appello rilevato che il medesimo (in tal senso è chiara la ricostruzione delle fasi dell'accertamento effettuata dalla sentenza del Tribunale con cui l'impugnata decisione si integra) fosse stato visto rientrare di corsa verso l'appartamento ove veniva trovato al di fuori (sul pianerottolo), proveniente asseritamente dall'attico in quanto avvedutosi del controllo in atto (pag. 2 sentenza Tribunale); rilevato che il secondo motivo con cui si deduce l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. è indeducibile in quanto motivo sottratto al vaglio della Corte di appello nonostante la puntuale motivazione svolta su detto punto nella sentenza di primo grado che ha giudicato la condotta non scarsamente offensiva in ragione della apprezzata modalità della stessa; né può ritenersi che dalla sentenza, in assenza di deduzione svolte in sede di gravame, possano trarsi elementi da cui desumere la scarsa offensività dei fatti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 31516/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris