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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 02805/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27268/21 Basileo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Salerno, in accoglimento dell'appello del P.M., riformava la sentenza assolutoria di primo grado, condannando l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1400,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di responsabilità per il fatto contestato, di mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché della complessiva entità del trattamento sanzionatorio; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento al dato ponderale della sostanza e alla scarsa capacità economica dell'imputato incompatibile con una scorta personale, ma viceversa idonea a determinarlo ad un'attività di piccolo spaccio per reperire la droga a lui stesso necessaria; che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, [OSCURATO:PERSONA]. 207944); che il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, oltre che generico, è manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra viceversa essere esistente e connotata da lineare logicità, dal momento che da un lato le attenuanti generiche non avevano costituito oggetto di richiesta da parte della difesa e che, dall'altro, la Corte motiva adeguatamente circa l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, evidenziando che il lieve scostamento dal minimo edittale è giustificato dal quantitativo detenuto; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27268/21 Basileo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Salerno, in accoglimento dell'appello del P.M., riformava la sentenza assolutoria di primo grado, condannando l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1400,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di responsabilità per il fatto contestato, di mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché della complessiva entità del trattamento sanzionatorio; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento al dato ponderale della sostanza e alla scarsa capacità economica dell'imputato incompatibile con una scorta personale, ma viceversa idonea a determinarlo ad un'attività di piccolo spaccio per reperire la droga a lui stesso necessaria; che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, [OSCURATO:PERSONA]. 207944); che il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, oltre che generico, è manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra viceversa essere esistente e connotata da lineare logicità, dal momento che da un lato le attenuanti generiche non avevano costituito oggetto di richiesta da parte della difesa e che, dall'altro, la Corte motiva adeguatamente circa l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, evidenziando che il lieve scostamento dal minimo edittale è giustificato dal quantitativo detenuto; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il P
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