CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 25669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 10 ottobre 2022, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 6 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del quantum sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento del tentativo è del tutto aspecifico perché non si confronta con le valutazioni della Corte territoriale che ha riconosciuto come il delitto contestato sia "un reato di pericolo ed a consumazione anticipata, costituendo il conseguimento dell'intento truffaldino da parte dell'agente una circostanza aggravante del delitto stesso, consumandosi esso già con la denuncia alla compagnia assicurativa di un sinistro non accaduto, allo scopo di conseguire l'indennizzo, così come verificatosi pacificamente nel caso di specie"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente