Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2025

Cassazione n. 25555/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di c assazione , [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Lette l e conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 5 giugno 2025, nell’interesse del ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 28gennaio 2025 depositata in data 10 marzo 2025 il Tribunale di Catanzaro, sezione del Riesame, su ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadinoemessa in data 20 dicembre 2024 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia cautelare per due episodi di furto in concorso, un episodio di furto tentato e di violazione dell’art.74 l.159/11.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia articolando imotivi di seguito enunciat i .

2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelariin punto di pericolo di recidiva specifica.

La ordinanza impugnatanel valorizzare, quanto al pericolo di reiterazione di reato, le modalità della condotta e i precedenti penali non si è confrontata con il requisito della concretezza e attualità del pericolo medesimo da intendersi quale certezza o alta probabilità che all’imputato si presenterà una effettiva occasione di compiere altri delitti.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari in punto di pericolo di inquinamento probatorio.

Appare illogica la motivazione laddove ravvisa pericolo di inquinamento probatorio in quanto l’indagato potrebbe indurre le vittime a ritrattare la querela, dovendosi dunque ritenere siffatto pericolo per ogni reato procedibile a querela.

A ciò si aggiungal’esistenza di prove diverse dalla prova dichiarativa. 2.3.Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto allaadeguatezza della misura applicata.

L’ordinanza non si confronta con la possibile applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con presidio elettronico; le contestazioni cautelari hanno riguardo, inoltre, afatti verificatisi in Comune diverso da quello di residenza dell’indagato, [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ènel suo complesso infondato. 1.Il primo motivo è manifestamente infondato.

L’ordinanza impugnata con motivazione immune da vizi (p.3)ha analizzato le modalità concrete della condotta, la personalità del soggetto e il contesto socio ambientale in cui sono maturati i fatti, valorizzando il concorso con altri soggetti, il ridottissimo arco temporale in cui le plurime condotte sono state poste in esse “[..]a riprova di un modus operandi collaudato e di una intensa proclività criminale[..]”.

Ha poi evidenziato i plurimi precedenti penali specifici per delitti contro il patrimonio e la circostanza che i fatti in esame sono stati realizzati quando l’indagato era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

L’ordinanza ha infine motivato adeguatamente circa la sussistenza del pericolo che l'indagato possa replicare le condotte già collaudate, sussistendo evidentemente occasioni concrete per reiterare il crimine, posto che egli ha sottratto, con professionalità e con complici, veicoli lasciati sulla pubblica via.

Dunque, il provvedimento impugnato risulta conforme anche all’indirizzo giurisprudenziale più rigoroso, richiamato nel motivo di ricorso, secondo cui in tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali, l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, sicché non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (tra le altre, Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep.2024,Catalfamo,Rv. 286182 ; Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, Ionadi, Rv. 266958). 2.Manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso.

La suggestiva argomentazione del ricorrente, secondo la quale seguendo la motivazione del Tribunale il pericolo di inquinamento probatorio ricorrerebbe in ogni reato perseguibile a querela, è superata dal contenuto dell’ordinanza impugnata avuto riguardo al caso concreto e all’effettivo e attuale pericolo del condizionamento delle persone offese.

L’ordinanza impugnata ha espressamente richiamato (p.4) la reticenza e i l timore dimostrato da una delle persone offese in un contesto ambientale che fa ricorso per la restituzione dei beni rubati alla modalità del cosiddetto “cavallo di ritorno”.

3. Infondato risulta il terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] avuto modo di chiarire che in tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela. (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982).

Ha ulteriormente precisato che in tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto. (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343 -01) La motivazione dell’ordinanza impugnata è pienamente conforme alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza richiamata: il giudizio secondo cui la misura di massimo rigore è proporzionata alla gravità dei fatti provvisoriamente ascritti e dalla pena irrogabilee risulta l’unica adeguata ad assicurare la salvaguardia delle esigenze cautelari è stato correttamente fondato sulle modalità dei fatti e sulla personalità del soggetto che ha posto in essere delitti non solo in modalità seriale, ma in costanza di sottoposizione alla misuradi prevenzione della di sorveglianza speciale. 4.Alrigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di c assazione , [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Lette l e conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 5 giugno 2025, nell’interesse del ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 28gennaio 2025 depositata in data 10 marzo 2025 il Tribunale di Catanzaro, sezione del Riesame, su ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadinoemessa in data 20 dicembre 2024 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia cautelare per due episodi di furto in concorso, un episodio di furto tentato e di violazione dell’art.74 l.159/11. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia articolando imotivi di seguito enunciat i . 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelariin punto di pericolo di recidiva specifica. La ordinanza impugnatanel valorizzare, quanto al pericolo di reiterazione di reato, le modalità della condotta e i precedenti penali non si è confrontata con il requisito della concretezza e attualità del pericolo medesimo da intendersi quale certezza o alta probabilità che all’imputato si presenterà una effettiva occasione di compiere altri delitti. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari in punto di pericolo di inquinamento probatorio. Appare illogica la motivazione laddove ravvisa pericolo di inquinamento probatorio in quanto l’indagato potrebbe indurre le vittime a ritrattare la querela, dovendosi dunque ritenere siffatto pericolo per ogni reato procedibile a querela. A ciò si aggiungal’esistenza di prove diverse dalla prova dichiarativa. 2.3.Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto allaadeguatezza della misura applicata. L’ordinanza non si confronta con la possibile applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con presidio elettronico; le contestazioni cautelari hanno riguardo, inoltre, afatti verificatisi in Comune diverso da quello di residenza dell’indagato, [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ènel suo complesso infondato. 1.Il primo motivo è manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata con motivazione immune da vizi (p.3)ha analizzato le modalità concrete della condotta, la personalità del soggetto e il contesto socio ambientale in cui sono maturati i fatti, valorizzando il concorso con altri soggetti, il ridottissimo arco temporale in cui le plurime condotte sono state poste in esse “[..]a riprova di un modus operandi collaudato e di una intensa proclività criminale[..]”. Ha poi evidenziato i plurimi precedenti penali specifici per delitti contro il patrimonio e la circostanza che i fatti in esame sono stati realizzati quando l’indagato era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’ordinanza ha infine motivato adeguatamente circa la sussistenza del pericolo che l'indagato possa replicare le condotte già collaudate, sussistendo evidentemente occasioni concrete per reiterare il crimine, posto che egli ha sottratto, con professionalità e con complici, veicoli lasciati sulla pubblica via. Dunque, il provvedimento impugnato risulta conforme anche all’indirizzo giurisprudenziale più rigoroso, richiamato nel motivo di ricorso, secondo cui in tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali, l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, sicché non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (tra le altre, Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep.2024,Catalfamo,Rv. 286182 ; Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, Ionadi, Rv. 266958). 2.Manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso. La suggestiva argomentazione del ricorrente, secondo la quale seguendo la motivazione del Tribunale il pericolo di inquinamento probatorio ricorrerebbe in ogni reato perseguibile a querela, è superata dal contenuto dell’ordinanza impugnata avuto riguardo al caso concreto e all’effettivo e attuale pericolo del condizionamento delle persone offese. L’ordinanza impugnata ha espressamente richiamato (p.4) la reticenza e i l timore dimostrato da una delle persone offese in un contesto ambientale che fa ricorso per la restituzione dei beni rubati alla modalità del cosiddetto “cavallo di ritorno”. 3. Infondato risulta il terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] avuto modo di chiarire che in tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela. (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982). Ha ulteriormente precisato che in tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto. (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja, Rv. 286343 -01) La motivazione dell’ordinanza impugnata è pienamente conforme alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza richiamata: il giudizio secondo cui la misura di massimo rigore è proporzionata alla gravità dei fatti provvisoriamente ascritti e dalla pena irrogabilee risulta l’unica adeguata ad assicurare la salvaguardia delle esigenze cautelari è stato correttamente fondato sulle modalità dei fatti e sulla personalità del soggetto che ha posto in essere delitti non solo in modalità seriale, ma in costanza di sottoposizione alla misuradi prevenzione della di sorveglianza speciale. 4.Alrigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter
Sentenza Cassazione n. 25555/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris