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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34151/2023

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to la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZAGARIA Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 agosto 1977; PAPARELLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1962; avverso la sentenza n. 2597/2022 della Corte di appello di Bari del 24 ottobre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso presentato da Zagaria e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizione del Paparella; sentiti, altresì, per la parte civile ANPANA, l'avv.ssa Monika FAZIO, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] SUARIA, del foro di Foggia, che ha depositato conclusioni scritte, e, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Trani, e per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] COPPI, del foro di Roma, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bari, che hanno insistito per l'accoglimento del loro rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, decidendo, con sentenza del 9 giugno 2022, quale giudice del rinvio dopo che questa Corte di cassazione, in data 2 marzo 2020, aveva per quanto ora interessa, annullato, con sentenza n. 30270 e con riferimento al trattamento sanzionatorio riferito al reato di cui al capo A) della complessa rubrica elevata nei confronti degli imputati, la sentenza emessa dalla medesima Corte territoriale il precedente 28 maggio 2018, con sentenza del 9 giugno 2022, ha, secondo quanto si legge nel dispositivo della sentenza in questione, rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al predetto capo A) della contestazione loro mossa, avente ad oggetto l'omicidio colposo plurimo di talune persone decedute a seguito della rovina di un edificio cagionata dall'avvenuto abbattimento di altro edificio, realizzato in appoggio o comunque con tecniche costruttive determinanti il reciproco sostegno degli immobili, con quello oggetto del crollo, condannando il primo alla pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione ed il secondo alla pena di anni 3 e mesi 7 di reclusione.

Tale pena è, d'altra parte, quella risultante dalla avvenuta sottrazione alla pena cui i due erano stati condannati dalla Corte di Bari con la citata sentenza del 28 maggio 2018, della pena, rispettivamente determinata in mesi 6 di reclusione quanto al Paparella ed in mesi 3 di reclusione quanto allo Zagaria, che questa Corte, con la ricordata sentenza del 2 marzo 2020, n. 30270, aveva escluso a seguito dell'avvenuto annullamento senza rinvio della citata decisione emessa dalla Corte di Bari in relazione al reato di lesioni personali colpose che erano state a suo tempo contestate ai due imputati e del quale la Corte di cassazione aveva riscontrato l'avvenuta estinzione per effetto della maturata prescrizione.

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Bari quale giudice del rinvio, hanno nuovamente interposto ricorso per cassazione, assistili dai propri difensori fiduciari, sia lo Zagaria che il Paparella.

Il primo ha articolato due motivi di impugnazione; con il primo di essi ha lamentato, sostenendo l'esistenza di un radicale vizio di motivazione, il mancato riconoscimento in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito, infatti, le avrebbe escluse senza considerare, quale elemento mitigatore della responsabilità dello Zagaria nel determinismo dell'evento delittuoso a lui ascritto, il fatto che lo stesso aveva fatto affidamento sull'operato di altri soggetti, cui lo stesso era sottoposto, che, dotati dì maggiore esperienza professionale nel campo della edilizia, avevano ritenuto non esistente il pericolo del crollo poi effettivamente verificatosi.

Vuole precisare la difesa dello Zagaria che non è qui in discussione la responsabilità del suo assistito - il quale avrebbe dovuto, nella sua qualità di soggetto preposto alla sicurezza del cantiere nella fase di esecuzione delle opere di demolizione, preso atto della pericolosità della prosecuzione delle opere, disporne la sospensione - ma ci si duole del fatto che non sia stata esplorata quale motivo della condotta omissiva del prevenuto la circostanza che questa fosse stata determinata dall'erroneo affidamento che questi, dotato di minori esperienze e competenze professionali, aveva fatto sulle all:rui condotte; ha aggiunto il ricorrente che la Corte territoriale non si è data carico del fatto che altri soggetti, gravati da responsabilità non meno intense di quelle a carico dello Zagaria, avevano avuto il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre, senza che tale disparità di trattamento avesse trovato una giustificazione, le stesse non erano state riconosciute allo Zagaria.

Il secondo motivo di impugnazione riguarda la carenza di motivazione della determinazione del trattamento sanzionatorio; in particolare si lamenta il fatto che non sia chiaro se la ragione che aveva giustificato l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche ha determinato anche la quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale; ha aggiunto il ricorrente che, trattandosi di reato colposo, la Corte non ha affatto esaminato il tema del livello di prevedibilità dell'evento né quello della esigibilità del comportamento doveroso alternativo parametrando la doverosità di quello esigibile dallo Zagaria a quello proprio di un soggetto avente la preparazione e la esperienza professionale propria del ricorrente.

Il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo con il quale ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge, in particolare degli artt. 133 cod. pen. e 627 cod. proc. pen., oltre che sotto il profilo del vizio di motivazione, dei criteri adottati dalla Corte di Bari per la determinazione della pena a carico del condannato.

Il ricorrente ha segnalato il fatto che in fase rescindente la Corte di cassazione aveva evidenziato dei profili di contraddittorietà della sentenza allora annullata, essendo stati enfatizzati nella motivazione di essa degli aspetti che sarebbero stati logicamente compatibili con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza che nei siano state poi tratte le derivanti conseguenze.La ricorrente difesa ha osservato che - sebbene nella sentenza della Corte fosse stato rilevato che dovevano essere esclusi i profili di responsabilità legati al fatto che il Paparella era stato anche il progettista dei lavori di demolizione, tuttavia, pur essendo stata così ridimensionata la responsabilità dell'imputato - la Corte di merito, oltre a non avere risolto i profili problematici derivanti dagli aspetti contraddittori della motivazione in punto di esclusione delle attenuanti generiche, sostenendo la mancanza assoluta di significativi elementi positivi di valutazione in relazione a quelle, aveva, altresì, giustificato la determinazione della pena in funzione delle gravi contestazioni mosse al ricorrente, senza tenere conto del fatto che le stesse erano state, come detto, ridin -iensionate, in quanto le stesse erano state legate, nella sentenza n. 30270 del 2020 di questa Corte, esclusivamente alla qualità di direttore dei lavori per la fase della esecuzione delle opere da lui ricoperta, non rilevando alcuna sua responsabilità quanto alla progettazione delle medesime, posto che, anzi, precisa la difesa del Paparella, la progettazione stesa dal Paparella avrebbe previsto delle modalità di realizzazione della demolizione dell'edificio, il cui abbattimento ha poi determinato la rovina di quello la cui muratura era intimamente embricata al precedente, secondo modalità del tutto diverse da quelle poi effettivamente seguite.

Ha, ancora, rilevato la difesa del ricorrente, come nella motivazione della sentenza ora impugnata sia stato del tutto eluso il tema legato alla carenza di motivazione della decisione riguardante la esclusione del beneficio delle attenuanti generiche in favore del Paparella.

Tale riconoscimento sarebbe stato giustificato - oltre che dal comportamento del Paparella che, nelle immediatezze temporali antecedenti al crollo dell'edificio lesionato per effetto della precedente demolizione, si era adoperato, anche con personale rischio, per verificare le condizioni dei manufatti in questione - anche dall'avvenuto confronto della decisione che lo riguardava con quella assunta nel medesimo giudizio, annullato in sede rescindente riguardo al trattamento sanzionatorio del Paparella, di concedere, invece, il beneficio ad altri coimputato, la cui condotta sarebbe stata, quanto meno, caratterizzata da un analogo disvalore penale rispetto a quello attribuito all'attuale ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Mentre il ricorso proposto dalla Zagaria deve essere giudicato come inammissibile, la impugnazione formulata dal Paparella, essendo comunque priva di pregio, deve essere rigettata.Esaminando, quindi, per prima la impugnazione presentata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio, trattandosi di ricorso formulato avverso una sentenza emessa a seguito di un precedente annullamento con rinvio pronunziato da questa Corte, che sia metodolooicamente preliminare l'esame delle ragioni in forza della quale la Corte di cassazione, con la già più volte ricordata sentenza n. 30270 del 2020, ebbe ad annullare il precedente dictum della Corte barese.

Questa Corte, infatti, respingendo per il resto la impugnazione dello Zagaria ma accogliendola quanto al trattamento sanzionatorio, ebbe a precisare che nella sentenza allora impugnata, si tratta della sentenza emessa dalla Corte pugliese il 28 maggio 2018, fu, per un verso, esclusa la rilevanza causale della condotta da lui tenuta in qualità di Coordinatore della sicurezza nella fase della progettazione, essendo stata contenuta la responsabilità con riferimento alle sole condotte connesse alla qualifica di Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva; mentre, per converso, sarebbe stata, illogicamente, desunta la ratio per negare allo Zagaria il beneficio delle circostanze attenuanti generiche proprio in funzione di comportamenti posti in essere nella prima delle due qualità elencate, sebbene la stessa sia stata ritenuta non rilevante ai fini della verificazione del reato di cui al capo A) della rubrica.

Questo essendo il punto critico della motivazione cui la Corte di appello di Bari doveva porre rimedio, si rileva che, nel nuovamente motivare, essa ha chiarito che "la oggettiva gravità delle omissioni compiute in qualità di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva" costituisce elemento tale da rendere impraticabile la diminuzione del trattamento sanzionatorio.

Nè una tale affermazione è rimasta indeterminata, avendo la Corte territoriale precisato che la gravità delle condotte omissive dello Zagaria, ostative ad un trattamento sanzionatorio più mite, emerge ove di esamini la "disarmante superficialità" del suo modo di agire; egli infatti, pur avendo verificato la presenza delle lesioni a carico dell'edificio poi crollato e dovendo avere anche verificato il fatto che le modalità operative attraverso le quali si stata procedendo alla demolizione (tramite pesanti mezzi meccanici laddove il piano redatto prevedeva la demolizione "a mano") risultavano assai più invasive di quelle divisate, ometteva la adozione di qualsiasi provvedimento che la sua qualità di Coordinatore per la sicurezza avrebbe, invece, imposto; come la Corte ha evidenziato tale sua negligenza ha svolto un ruolo non secondario nel determinismo degli eventi criminosi per cui è processo, di tal che lo stesso, stante l'evidenza macroscopica dell'elevato grado della colpa riscontrabile nella sua condotta, è stato ritenuto dalla Corte di Bari non meritevole di una sanzione penale meno afflittiva di quella a suo carico già in precedenza irrogata, depurata esclusivamente, della sanzione relativa alle condotte di reato già prescritte Una tale motivazione non risulta essere in alcun modo contrastata dai motivi di impugnazione formulati ora della difesa del ricorrente in esame.

Ed invero, nessun rilievo ha, sotto il profilo della inadeguatezza motivazionale, il fatto che la Corte pugliese non abbia tenuto conto del fatto che lo Zagaria potesse avere fatto affidamento sulle pretese rassicurazioni che ab alienis gli erano state fatte in ordine alla stabilità dell'edificio poi crollato; infatti, non solo non vi sono delle evidenze espresse in ordine a tali dichiarate rassicurazioni, tali non potendo ritenersi la semplice omissione di una "messa in guardia" sulle possibili conseguenze della demolizione, posto che tale attività di controllo sull'altrui operato, era proprio quella che era doveroso attendersi dallo Zagaria, data la qualifica da lui rivestita, ma si osserva, altresì, che nel momento in cui l'attuale ricorrente ha assunto il compito di Coordinatore per la sicurezza, egli si è assunto anche un onere di diligenza cui non può ora sottrarsi accampando una qualche sua inesperienza professionale.

Né, si rileva, ha un significato nel senso di evidenziare un'omissione motivazionale della sentenza impugnata, il richiamo dal ricorrente fatto alla posizione di altri coimputati, cui a differenza di ciò che lo riguarda, il beneficio delle attenuanti generiche è stato riconosciuto; al riguardo, infatti, la sentenza della Corte di appello di Bari ora in scrutinio nulla doveva segnalare, posto che il dato enfatizzato dal ricorrente non era relativo alla sua posizione ma, semmai (si vedrà, infatti, come lo stesso sia in ogni caso irrilevante), riguardava la posizione di altro correo.

Quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante la pretesa carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, già è stata esaminata sul punto relativo alla dosimetria sanzionatoria applicata allo Zagaria la sentenza emessa dalla Corte pugliese e già è stata segnalata la piena esaustività al riguardo delle ragioni che hanno indotta tale Corte a ritenere non mitigabile la pena a quello inflitta.

Nè si pone in contrasto, con quanto è dato comprendere dalla esposizione del motivo di impugnazione, con principio del ne bis in idem sostanziale il fatto che uno stesso elemento di giudizio sia stato considerato una volta onde escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche ed altra volta per operare, in misura superiore al minimo edittale, la pena da irrogare a carico del condannato.

Come, infatti, è principio consolidato di questa Corte, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 aprile 2019, n. 17054); principio espressamente declinato anche con riferimento alla possibile congiunta valutazione di un medesimo elemento di giudizio sia ai fine della determinazione della pena base, sia ai fini della riconoscibilità o meno delle attenuanti generiche e, se del caso, sulla incidenza, al ribasso, di queste sulla pena base (Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 giugno 2015, n. 24995).

Per le esposte causali il ricorso dello Zagaria è inammissibile, con le conseguenze che saranno di seguito meglio precisate.

E', quindi, ora il tempo di passare all'esame del ricorso presentato dalla difesa del Paparella; anche nella circostanza si ritiene opportuno procedere esaminando prioritariamente le ragioni che hanno indotto questa Corte ad annullare con rinvio, anche in relazione alla posizione del Paparella ed anche in questa occasione limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa in precedenza dalla Corte barese.

La Corte, infatti, avendo dato preliminarmente atto della circostanza che la responsabilità penale del Paparella (con valutazione sulla quale è ormai caduta la mannaia del giudicato interno) è costruita sulla sua posizione di [OSCURATO:PERSONA] dei lavori, essendo stata questa di fatto oggetto di una prorogatio, determinata all'inequivocabile comportamento tenuto dal ricorrente, che, anche in periodo successivo alla avvenuta scadenza triennale della originaria DIA connessa al piano di recupero immobiliare n. 4/2008 nel quale egli era, appunto indicato quale [OSCURATO:PERSONA] dei lavori, ha tenuto una condotta che, essendo propria solo di chi avesse rivestito la detta qualifica, rendeva palese il fatto che lo stesso, pur a seguito delle modifiche di carattere progettuale intervenute rispetto alla originaria DIA, ha continuato ad agire in guisa di [OSCURATO:PERSONA] dei lavori anche in relazione alle attività demolitorie (si intende, quindi precisare che risulta essere oramai estranea al fuoco della colpa la attività di progettazione del piano di recupero, sebbene anche questa sia stata eseguita dal Paparella, come emerge chiaramente dal punto 18.1 della sentenza n. 30270 del 2020 di questa Corte), ha sviluppato il ragionamento a cagione del quale è stata annullata in parte qua la sentenza della Corte territoriale impostandolo su di un impalcato costituito da tre pilastri argomentativi.

Questi sono stati dalla Corte di cassazione - che pure ha ricordato come i giudici del merito godano di ampia discrezionalità nella determinazione della pena ed in particolare in relazione al riconoscimento o meno dellle circostanze attenuanti generiche, dovendo, tuttavia, tale potere, onde non trasmodare nel mero arbitrio, il giudice dare comunque conto, con onere motivazionale che sarà tanto più intenso quanto più la pena di discosti dal minimo edittale prefissato dal legislatore per la tipologia criminosa oggetto della singola statuizione, dei criteri da lui seguiti onde pervenire alla concreta determinazione sanzionatoria (al riguardo è già sufficiente, oltre al riferimento alla sentenza rescindente, il richiamo a: Corte di cassazione, Sezione feriale, 14 settembre 1990, n. 12372, nella quale è ben scolpito il disc:rimine fra la discrezionalità di cui gode l'amministrazione, fondata sul criterio della opportunità, mitigata dal rispetto della legge, e quella di cui gode il giudice penale nel dosare la sanzione afflittiva, essendo questa non solo contenuta entro limiti ben definiti - la cosiddetta forcella edittale - ma anche governata da criteri legali, indicati in via generale dagli artt. art. 132 e segg. cod. pen. ovvero per casi specifici da altre disposizioni normative, che guidano e conformano il potere del giudice) - indicati come segue: a) la Corte di merito, con la sentenza emessa in data 28 maggio 2018, aveva escluso il beneficio delle attenuanti generiche in quanto il Paparella, che pure aveva dimostrato "sensibilità umana" e "buona coscienza", preoccupandosi del fatto che i lavori di demolizione apparivano pericolosi e "visitando ripetutamente l'immobile, scattando (...) fotografie delle lesioni, sino a rischiare di rimanere vittima del disastro", in quanto lo stesso aveva fatto prevalere sull'ipotesi di realizzazione del crollo, rischio che seppure non concretamente previsto era comunque stato da lui temuto, "l'interesse alla prosecuzione dei lavori ed alla realizzazione del Piano" Cdi recupero immobiliare); una tale motivazione è stata ritenuta da questa Corte contraddittoria in quanto tale da valorizzare anche profili atti a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, senza segnalarne la eventuale recessività rispetto ai profili, invece, espressivi di una condotta spregiudicata ed irrispettosa dei valori connessi ai diritti dei terzi; b) la Corte di merito non ha tenuto conso del fatto che è stata esclusa la responsabilità del Paparella quanto alle condotte da lui tenute in qualità di progettista dei lavori ed in relazione alla correlata posizione di garanzia da lui assunta quanto ad essi, dovendosi, in tal modo, considerarsi ridimensionata l'imputazione contestata; c) la Corte di merito, che pure ha ritenuto meritevoli delle circostanze attenuanti generiche taluni coimputati - in particolare si richiamano le pcsizioni di tali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cioè i titolari dell'impresa che materialmente, con comportamento espressamente definito "gravemente superficiale e spregiudicato", ha provveduto, con mezzi fortemente destabilizzanti, pur a seguito del sopralluogo del 30 settembre 2011 che aveva fatto emergere la allarmante gravità della situazione, alla attività demolitoria - ha, senza evidenziare una logica motivazione per tale sostanziale disparità di trattamento, negato tale beneficio al Paparella.

Queste essendo le ragioni che avevano portato all'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato in danno del Paparella della sentenza della Corte pugliese del 28 maggio 2018, si rileva che, in occasione del giudizio di rinvio la medesima Corte, sebbene in altra Sezione, ha ritenuto di dovere, in sostanza (posto che la eliminazione della pena connessa ai reati per i quali questa Corte aveva dichiarato la intervenuta prescrizione, già era stata disposta da questa Corte con la ricordata sentenza n. 30270 del 2020), confermare il trattamento sanzionatorio già a suo tempo determinato dalla Corte di Bari con la sentenza impugnata.

Una tale statuizione è stata emessa, ad avviso di questo Collegio (ed in contrasto con le ragioni dedotte con ampie e suggestive argomentazioni dalla ricorrente difesa) nel pieno rispetto sia della legge penale e processuale che con motivazione congrua ed esauriente.

Ed invero, osserva il Collegio che, nel rispetto del principio secondo il quale, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente (Corte di cassazione, Sezione II penale. 4 marzo 2020, n. 8733), la Corte di appello di Bari ha considerato che facesse aggio su ogni altro rilevo atto a mitigare il trattamento sanzionatorio del Paparella la circostanza che questi, con comportamento icasticamente definito "del tutto inaccettabile sul piano professionale e giuridico (...) abbia consentito l'utilizzo di mezzi pesanti per il completamento delle opere di demolizione", in tal modo gravemente venendo meno ai propri doveri di [OSCURATO:PERSONA] dei lavori.

Con tale sintetica ma al tempo stesso esaustiva motivazione, la sentenza emessa dalla Corte di Bari si sottrae alle pur perspicue censure di violazione di legge e di vizio di motivazione che le sono mosse col ricorso introduttivo del presente giudizio.E' infatti evidente che i pur reiterati riferimenti contenuti nella sentenza impugnata ai dati irrilevanti riferiti all'avvenuta progettazione da parte del Paparella del progetto di demolizione, definito "del tutto carente in punti essenziali" (infatti, stante la delimitazione dell'orbita della responsabilità di questo ai doveri inerenti alla qualifica di [OSCURATO:PERSONA] dei lavori, rendono un mero ed inutile orpello il richiamo ad eventuali manchevolezze progettuali), cedono, quanto al profilo della completezza motivazionale, di fronte all'esauriente richiamo, correttamente operato dalla Corte di merito, all'omessa diligenza nell'espletamento delle "attività inerenti al delicato ruolo di direttore dei lavori"; omissione che si colora, data la sua gravità, di tinte corrusche, incompatibili con il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, ove rapportata alla di già segnalata totale inaccettabilità delle manchevolezze dimostrate dal Paparella nella sua attività di controllo connessa alla direzione dei lavori in questione.

Una tale considerazione vale anche a rendere non omissiva la sentenza impugnata in relazione alla ritenuta mancata soluzione data al tema della contraddittorietà riscontrata nella sentenza oggetto del precedente annullamento; invero, tramite la segnalazione della gravità delle inadempienze del Paparella agli obblighi connessi alla sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] dei lavori, la Corte pugliese ha, palesemente, inteso chiarire come siffatta caratteristica della condotta del ricorrente, data la sua macroscopica divergenza dalla regole della prudenza e della perizia tecnica, non avrebbe potuto giustificare alcuna riduzione di pena non essendo a tale fine significative le pur riscontrate condotte positive poste in essere dall'imputato.

Venendo a questo punto alla questione riguardante la prospettata disparità di trattamento segnalata dalla Corte di cassazione fra taluni soggetti che, pur gravati del medesimo reato contestato al Paparella - da costoro posto in essere con condotta espressamente definita in sentenza "gravemente superficiale e spregiudicata" - hanno goduto del beneficio delle attenuanti generiche senza che sia stata chiarita, come invece sarebbe stato necessario, la ragione di tale esclusiva attribuzione, rileva questo Collegio che, sebbene la questione non appaia, ad una prima lettura della sentenza emessa dalla Corte barese, essere stata affrontata, la chiave onde dirimere il quesito sottoposto dalla Corte di cassazione con la più volte ricordata sentenza n. 30270 al giudice del rescissorio è rinvenibile nell'orientamento giurisprudenziale, cui ora si intende dare solida continuità, e del quale, ad avviso del Collegio, ha chiaramente tenuto, sia pure con motivazione implicita, conto anche la Corte territoriale barese - in tale senso giustamente escludendo - in termini logicamente condivisibili e, pertanto, non sindacabili in questa sede di legittimità - la tesi che, invece, il ricorrente ha sostenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, in forza della quale, nei reati colposi omissivi, sarebbe ontologicamente deteriore la posizione del soggetto che risponda per l'omesso controllo rispetto a quella di chi, invece, esegua materialmente 1 3 condotta da cui deriva l'evento che determina l'insorgere del reato, in quanto solo quest'ultimo avrebbe la possibilità di percepire con immediatezza la situazione di rischio e provvedere alla sua corretta gestione, posto che, invece, è stata, quanto al caso di specie, la consapevole trascuratezza delle funzione di controllo che il [OSCURATO:PERSONA] dei lavori deve esercitare (e la sua verosimile maggiore capacità tecnica e professionale) a fare sì che la negligenza di questo si sia atteggiata in termini più allarmanti rispetto a quella dele mero esecutore delle opere - secondo il quale il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 ottobre 2028„ n. 46428; idem Sezione IV penale, 8 maggio 2008, n. 18445).

Come detto la "inaccettabile" superficialità con la quale il Paparella, pur consapevole dell'utilizzo di strumenti di demolizione diversi da quelli da lui raccomandati, ha trascurato di adempiere ai doveri di controllo connessi alla carica da lui rivestita e di esercitare i poteri, anche inibitori, che la medesima avrebbe consentito, esclude la illegittimità della sentenza impugnata e con la quale è stato rilevato che lo stesso - anche a differenza di coloro i quali si sono proposti al cospetto della Giustizia quali meri, ancorché improvvidi e spregiudicati, esecutori delle opere - possa godere di un trattamento sanzionatorio più mite di quello originariamente previsto per lui dalla Corte di Bari con la sentenza annullata da questa Corte in sede rescindente.

Va, conclusivamente, segnalato che non vi è luogo a provvedere in ordine alle conclusioni depositate dalla parte civile ed in relazione alla richiesta di rimborso delle spese del presente grado di giudizio dalla medesima presentata.

Ed, invero, deve darsi indubitabilmente continuità al principio giurisprudenziale, non influenzato dall'esito infausto per i ricorrenti del presente giudizio, dovendo essere lo stesso applicato quale che sia il contenuto in concreto della sentenza emessa (ove la stessa non si risolva in una singolare ultrapetizione della quale sarebbe tuttavia onere della parte civile evidenziare quanto meno la concreta possibilità), secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora anche dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (Corte di cassazione, Sezione II penale, 25 gennaio 2020, n. 2963; idem 28 luglio 2020, n. 22697).

Poiché, come più volte segnalato, nel caso di specie la impugnazione presentata dai due ricorrenti aveva ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio penale, è evidente la insussistenza di un qualche anche ipotetic:o pregiudizio che dall'eventuale accoglimento della istanza sarebbe derivato alla parte civile concludente dal possibile accoglimento delle istanze impugnatorie, di tal che la attuale presenza in giudizio della stessa alla odierna udienza non determina alcuna conseguenza a livello di liquidazione in suo favore delle spese di giustizia.

Conclusivamente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato; visto l'art. 616 cod. proc. pen., questo va condannato al pagamento delle spese processuali e quello al pagamento delle medesime e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZAGARIA Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 agosto 1977; PAPARELLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1962; avverso la sentenza n. 2597/2022 della Corte di appello di Bari del 24 ottobre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso presentato da Zagaria e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizione del Paparella; sentiti, altresì, per la parte civile ANPANA, l'avv.ssa Monika FAZIO, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] SUARIA, del foro di Foggia, che ha depositato conclusioni scritte, e, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Trani, e per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] COPPI, del foro di Roma, e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bari, che hanno insistito per l'accoglimento del loro rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, decidendo, con sentenza del 9 giugno 2022, quale giudice del rinvio dopo che questa Corte di cassazione, in data 2 marzo 2020, aveva per quanto ora interessa, annullato, con sentenza n. 30270 e con riferimento al trattamento sanzionatorio riferito al reato di cui al capo A) della complessa rubrica elevata nei confronti degli imputati, la sentenza emessa dalla medesima Corte territoriale il precedente 28 maggio 2018, con sentenza del 9 giugno 2022, ha, secondo quanto si legge nel dispositivo della sentenza in questione, rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al predetto capo A) della contestazione loro mossa, avente ad oggetto l'omicidio colposo plurimo di talune persone decedute a seguito della rovina di un edificio cagionata dall'avvenuto abbattimento di altro edificio, realizzato in appoggio o comunque con tecniche costruttive determinanti il reciproco sostegno degli immobili, con quello oggetto del crollo, condannando il primo alla pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione ed il secondo alla pena di anni 3 e mesi 7 di reclusione. Tale pena è, d'altra parte, quella risultante dalla avvenuta sottrazione alla pena cui i due erano stati condannati dalla Corte di Bari con la citata sentenza del 28 maggio 2018, della pena, rispettivamente determinata in mesi 6 di reclusione quanto al Paparella ed in mesi 3 di reclusione quanto allo Zagaria, che questa Corte, con la ricordata sentenza del 2 marzo 2020, n. 30270, aveva escluso a seguito dell'avvenuto annullamento senza rinvio della citata decisione emessa dalla Corte di Bari in relazione al reato di lesioni personali colpose che erano state a suo tempo contestate ai due imputati e del quale la Corte di cassazione aveva riscontrato l'avvenuta estinzione per effetto della maturata prescrizione. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Bari quale giudice del rinvio, hanno nuovamente interposto ricorso per cassazione, assistili dai propri difensori fiduciari, sia lo Zagaria che il Paparella. Il primo ha articolato due motivi di impugnazione; con il primo di essi ha lamentato, sostenendo l'esistenza di un radicale vizio di motivazione, il mancato riconoscimento in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito, infatti, le avrebbe escluse senza considerare, quale elemento mitigatore della responsabilità dello Zagaria nel determinismo dell'evento delittuoso a lui ascritto, il fatto che lo stesso aveva fatto affidamento sull'operato di altri soggetti, cui lo stesso era sottoposto, che, dotati dì maggiore esperienza professionale nel campo della edilizia, avevano ritenuto non esistente il pericolo del crollo poi effettivamente verificatosi. Vuole precisare la difesa dello Zagaria che non è qui in discussione la responsabilità del suo assistito - il quale avrebbe dovuto, nella sua qualità di soggetto preposto alla sicurezza del cantiere nella fase di esecuzione delle opere di demolizione, preso atto della pericolosità della prosecuzione delle opere, disporne la sospensione - ma ci si duole del fatto che non sia stata esplorata quale motivo della condotta omissiva del prevenuto la circostanza che questa fosse stata determinata dall'erroneo affidamento che questi, dotato di minori esperienze e competenze professionali, aveva fatto sulle all:rui condotte; ha aggiunto il ricorrente che la Corte territoriale non si è data carico del fatto che altri soggetti, gravati da responsabilità non meno intense di quelle a carico dello Zagaria, avevano avuto il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre, senza che tale disparità di trattamento avesse trovato una giustificazione, le stesse non erano state riconosciute allo Zagaria. Il secondo motivo di impugnazione riguarda la carenza di motivazione della determinazione del trattamento sanzionatorio; in particolare si lamenta il fatto che non sia chiaro se la ragione che aveva giustificato l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche ha determinato anche la quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale; ha aggiunto il ricorrente che, trattandosi di reato colposo, la Corte non ha affatto esaminato il tema del livello di prevedibilità dell'evento né quello della esigibilità del comportamento doveroso alternativo parametrando la doverosità di quello esigibile dallo Zagaria a quello proprio di un soggetto avente la preparazione e la esperienza professionale propria del ricorrente. Il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo con il quale ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge, in particolare degli artt. 133 cod. pen. e 627 cod. proc. pen., oltre che sotto il profilo del vizio di motivazione, dei criteri adottati dalla Corte di Bari per la determinazione della pena a carico del condannato. Il ricorrente ha segnalato il fatto che in fase rescindente la Corte di cassazione aveva evidenziato dei profili di contraddittorietà della sentenza allora annullata, essendo stati enfatizzati nella motivazione di essa degli aspetti che sarebbero stati logicamente compatibili con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza che nei siano state poi tratte le derivanti conseguenze.La ricorrente difesa ha osservato che - sebbene nella sentenza della Corte fosse stato rilevato che dovevano essere esclusi i profili di responsabilità legati al fatto che il Paparella era stato anche il progettista dei lavori di demolizione, tuttavia, pur essendo stata così ridimensionata la responsabilità dell'imputato - la Corte di merito, oltre a non avere risolto i profili problematici derivanti dagli aspetti contraddittori della motivazione in punto di esclusione delle attenuanti generiche, sostenendo la mancanza assoluta di significativi elementi positivi di valutazione in relazione a quelle, aveva, altresì, giustificato la determinazione della pena in funzione delle gravi contestazioni mosse al ricorrente, senza tenere conto del fatto che le stesse erano state, come detto, ridin -iensionate, in quanto le stesse erano state legate, nella sentenza n. 30270 del 2020 di questa Corte, esclusivamente alla qualità di direttore dei lavori per la fase della esecuzione delle opere da lui ricoperta, non rilevando alcuna sua responsabilità quanto alla progettazione delle medesime, posto che, anzi, precisa la difesa del Paparella, la progettazione stesa dal Paparella avrebbe previsto delle modalità di realizzazione della demolizione dell'edificio, il cui abbattimento ha poi determinato la rovina di quello la cui muratura era intimamente embricata al precedente, secondo modalità del tutto diverse da quelle poi effettivamente seguite. Ha, ancora, rilevato la difesa del ricorrente, come nella motivazione della sentenza ora impugnata sia stato del tutto eluso il tema legato alla carenza di motivazione della decisione riguardante la esclusione del beneficio delle attenuanti generiche in favore del Paparella. Tale riconoscimento sarebbe stato giustificato - oltre che dal comportamento del Paparella che, nelle immediatezze temporali antecedenti al crollo dell'edificio lesionato per effetto della precedente demolizione, si era adoperato, anche con personale rischio, per verificare le condizioni dei manufatti in questione - anche dall'avvenuto confronto della decisione che lo riguardava con quella assunta nel medesimo giudizio, annullato in sede rescindente riguardo al trattamento sanzionatorio del Paparella, di concedere, invece, il beneficio ad altri coimputato, la cui condotta sarebbe stata, quanto meno, caratterizzata da un analogo disvalore penale rispetto a quello attribuito all'attuale ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Mentre il ricorso proposto dalla Zagaria deve essere giudicato come inammissibile, la impugnazione formulata dal Paparella, essendo comunque priva di pregio, deve essere rigettata.Esaminando, quindi, per prima la impugnazione presentata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio, trattandosi di ricorso formulato avverso una sentenza emessa a seguito di un precedente annullamento con rinvio pronunziato da questa Corte, che sia metodolooicamente preliminare l'esame delle ragioni in forza della quale la Corte di cassazione, con la già più volte ricordata sentenza n. 30270 del 2020, ebbe ad annullare il precedente dictum della Corte barese. Questa Corte, infatti, respingendo per il resto la impugnazione dello Zagaria ma accogliendola quanto al trattamento sanzionatorio, ebbe a precisare che nella sentenza allora impugnata, si tratta della sentenza emessa dalla Corte pugliese il 28 maggio 2018, fu, per un verso, esclusa la rilevanza causale della condotta da lui tenuta in qualità di Coordinatore della sicurezza nella fase della progettazione, essendo stata contenuta la responsabilità con riferimento alle sole condotte connesse alla qualifica di Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva; mentre, per converso, sarebbe stata, illogicamente, desunta la ratio per negare allo Zagaria il beneficio delle circostanze attenuanti generiche proprio in funzione di comportamenti posti in essere nella prima delle due qualità elencate, sebbene la stessa sia stata ritenuta non rilevante ai fini della verificazione del reato di cui al capo A) della rubrica. Questo essendo il punto critico della motivazione cui la Corte di appello di Bari doveva porre rimedio, si rileva che, nel nuovamente motivare, essa ha chiarito che "la oggettiva gravità delle omissioni compiute in qualità di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva" costituisce elemento tale da rendere impraticabile la diminuzione del trattamento sanzionatorio. Nè una tale affermazione è rimasta indeterminata, avendo la Corte territoriale precisato che la gravità delle condotte omissive dello Zagaria, ostative ad un trattamento sanzionatorio più mite, emerge ove di esamini la "disarmante superficialità" del suo modo di agire; egli infatti, pur avendo verificato la presenza delle lesioni a carico dell'edificio poi crollato e dovendo avere anche verificato il fatto che le modalità operative attraverso le quali si stata procedendo alla demolizione (tramite pesanti mezzi meccanici laddove il piano redatto prevedeva la demolizione "a mano") risultavano assai più invasive di quelle divisate, ometteva la adozione di qualsiasi provvedimento che la sua qualità di Coordinatore per la sicurezza avrebbe, invece, imposto; come la Corte ha evidenziato tale sua negligenza ha svolto un ruolo non secondario nel determinismo degli eventi criminosi per cui è processo, di tal che lo stesso, stante l'evidenza macroscopica dell'elevato grado della colpa riscontrabile nella sua condotta, è stato ritenuto dalla Corte di Bari non meritevole di una sanzione penale meno afflittiva di quella a suo carico già in precedenza irrogata, depurata esclusivamente, della sanzione relativa alle condotte di reato già prescritte Una tale motivazione non risulta essere in alcun modo contrastata dai motivi di impugnazione formulati ora della difesa del ricorrente in esame. Ed invero, nessun rilievo ha, sotto il profilo della inadeguatezza motivazionale, il fatto che la Corte pugliese non abbia tenuto conto del fatto che lo Zagaria potesse avere fatto affidamento sulle pretese rassicurazioni che ab alienis gli erano state fatte in ordine alla stabilità dell'edificio poi crollato; infatti, non solo non vi sono delle evidenze espresse in ordine a tali dichiarate rassicurazioni, tali non potendo ritenersi la semplice omissione di una "messa in guardia" sulle possibili conseguenze della demolizione, posto che tale attività di controllo sull'altrui operato, era proprio quella che era doveroso attendersi dallo Zagaria, data la qualifica da lui rivestita, ma si osserva, altresì, che nel momento in cui l'attuale ricorrente ha assunto il compito di Coordinatore per la sicurezza, egli si è assunto anche un onere di diligenza cui non può ora sottrarsi accampando una qualche sua inesperienza professionale. Né, si rileva, ha un significato nel senso di evidenziare un'omissione motivazionale della sentenza impugnata, il richiamo dal ricorrente fatto alla posizione di altri coimputati, cui a differenza di ciò che lo riguarda, il beneficio delle attenuanti generiche è stato riconosciuto; al riguardo, infatti, la sentenza della Corte di appello di Bari ora in scrutinio nulla doveva segnalare, posto che il dato enfatizzato dal ricorrente non era relativo alla sua posizione ma, semmai (si vedrà, infatti, come lo stesso sia in ogni caso irrilevante), riguardava la posizione di altro correo. Quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante la pretesa carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, già è stata esaminata sul punto relativo alla dosimetria sanzionatoria applicata allo Zagaria la sentenza emessa dalla Corte pugliese e già è stata segnalata la piena esaustività al riguardo delle ragioni che hanno indotta tale Corte a ritenere non mitigabile la pena a quello inflitta. Nè si pone in contrasto, con quanto è dato comprendere dalla esposizione del motivo di impugnazione, con principio del ne bis in idem sostanziale il fatto che uno stesso elemento di giudizio sia stato considerato una volta onde escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche ed altra volta per operare, in misura superiore al minimo edittale, la pena da irrogare a carico del condannato. Come, infatti, è principio consolidato di questa Corte, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 aprile 2019, n. 17054); principio espressamente declinato anche con riferimento alla possibile congiunta valutazione di un medesimo elemento di giudizio sia ai fine della determinazione della pena base, sia ai fini della riconoscibilità o meno delle attenuanti generiche e, se del caso, sulla incidenza, al ribasso, di queste sulla pena base (Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 giugno 2015, n. 24995). Per le esposte causali il ricorso dello Zagaria è inammissibile, con le conseguenze che saranno di seguito meglio precisate. E', quindi, ora il tempo di passare all'esame del ricorso presentato dalla difesa del Paparella; anche nella circostanza si ritiene opportuno procedere esaminando prioritariamente le ragioni che hanno indotto questa Corte ad annullare con rinvio, anche in relazione alla posizione del Paparella ed anche in questa occasione limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa in precedenza dalla Corte barese. La Corte, infatti, avendo dato preliminarmente atto della circostanza che la responsabilità penale del Paparella (con valutazione sulla quale è ormai caduta la mannaia del giudicato interno) è costruita sulla sua posizione di [OSCURATO:PERSONA] dei lavori, essendo stata questa di fatto oggetto di una prorogatio, determinata all'inequivocabile comportamento tenuto dal ricorrente, che, anche in periodo successivo alla avvenuta scadenza triennale della originaria DIA connessa al piano di recupero immobiliare n. 4/2008 nel quale egli era, appunto indicato quale [OSCURATO:PERSONA] dei lavori, ha tenuto una condotta che, essendo propria solo di chi avesse rivestito la detta qualifica, rendeva palese il fatto che lo stesso, pur a seguito delle modifiche di carattere progettuale intervenute rispetto alla originaria DIA, ha continuato ad agire in guisa di [OSCURATO:PERSONA] dei lavori anche in relazione alle attività demolitorie (si intende, quindi precisare che risulta essere oramai estranea al fuoco della colpa la attività di progettazione del piano di recupero, sebbene anche questa sia stata eseguita dal Paparella, come emerge chiaramente dal punto 18.1 della sentenza n. 30270 del 2020 di questa Corte), ha sviluppato il ragionamento a cagione del quale è stata annullata in parte qua la sentenza della Corte territoriale impostandolo su di un impalcato costituito da tre pilastri argomentativi. Questi sono stati dalla Corte di cassazione - che pure ha ricordato come i giudici del merito godano di ampia discrezionalità nella determinazione della pena ed in particolare in relazione al riconoscimento o meno dellle circostanze attenuanti generiche, dovendo, tuttavia, tale potere, onde non trasmodare nel mero arbitrio, il giudice dare comunque conto, con onere motivazionale che sarà tanto più intenso quanto più la pena di discosti dal minimo edittale prefissato dal legislatore per la tipologia criminosa oggetto della singola statuizione, dei criteri da lui seguiti onde pervenire alla concreta determinazione sanzionatoria (al riguardo è già sufficiente, oltre al riferimento alla sentenza rescindente, il richiamo a: Corte di cassazione, Sezione feriale, 14 settembre 1990, n. 12372, nella quale è ben scolpito il disc:rimine fra la discrezionalità di cui gode l'amministrazione, fondata sul criterio della opportunità, mitigata dal rispetto della legge, e quella di cui gode il giudice penale nel dosare la sanzione afflittiva, essendo questa non solo contenuta entro limiti ben definiti - la cosiddetta forcella edittale - ma anche governata da criteri legali, indicati in via generale dagli artt. art. 132 e segg. cod. pen. ovvero per casi specifici da altre disposizioni normative, che guidano e conformano il potere del giudice) - indicati come segue: a) la Corte di merito, con la sentenza emessa in data 28 maggio 2018, aveva escluso il beneficio delle attenuanti generiche in quanto il Paparella, che pure aveva dimostrato "sensibilità umana" e "buona coscienza", preoccupandosi del fatto che i lavori di demolizione apparivano pericolosi e "visitando ripetutamente l'immobile, scattando (...) fotografie delle lesioni, sino a rischiare di rimanere vittima del disastro", in quanto lo stesso aveva fatto prevalere sull'ipotesi di realizzazione del crollo, rischio che seppure non concretamente previsto era comunque stato da lui temuto, "l'interesse alla prosecuzione dei lavori ed alla realizzazione del Piano" Cdi recupero immobiliare); una tale motivazione è stata ritenuta da questa Corte contraddittoria in quanto tale da valorizzare anche profili atti a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, senza segnalarne la eventuale recessività rispetto ai profili, invece, espressivi di una condotta spregiudicata ed irrispettosa dei valori connessi ai diritti dei terzi; b) la Corte di merito non ha tenuto conso del fatto che è stata esclusa la responsabilità del Paparella quanto alle condotte da lui tenute in qualità di progettista dei lavori ed in relazione alla correlata posizione di garanzia da lui assunta quanto ad essi, dovendosi, in tal modo, considerarsi ridimensionata l'imputazione contestata; c) la Corte di merito, che pure ha ritenuto meritevoli delle circostanze attenuanti generiche taluni coimputati - in particolare si richiamano le pcsizioni di tali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cioè i titolari dell'impresa che materialmente, con comportamento espressamente definito "gravemente superficiale e spregiudicato", ha provveduto, con mezzi fortemente destabilizzanti, pur a seguito del sopralluogo del 30 settembre 2011 che aveva fatto emergere la allarmante gravità della situazione, alla attività demolitoria - ha, senza evidenziare una logica motivazione per tale sostanziale disparità di trattamento, negato tale beneficio al Paparella. Queste essendo le ragioni che avevano portato all'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato in danno del Paparella della sentenza della Corte pugliese del 28 maggio 2018, si rileva che, in occasione del giudizio di rinvio la medesima Corte, sebbene in altra Sezione, ha ritenuto di dovere, in sostanza (posto che la eliminazione della pena connessa ai reati per i quali questa Corte aveva dichiarato la intervenuta prescrizione, già era stata disposta da questa Corte con la ricordata sentenza n. 30270 del 2020), confermare il trattamento sanzionatorio già a suo tempo determinato dalla Corte di Bari con la sentenza impugnata. Una tale statuizione è stata emessa, ad avviso di questo Collegio (ed in contrasto con le ragioni dedotte con ampie e suggestive argomentazioni dalla ricorrente difesa) nel pieno rispetto sia della legge penale e processuale che con motivazione congrua ed esauriente. Ed invero, osserva il Collegio che, nel rispetto del principio secondo il quale, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente (Corte di cassazione, Sezione II penale. 4 marzo 2020, n. 8733), la Corte di appello di Bari ha considerato che facesse aggio su ogni altro rilevo atto a mitigare il trattamento sanzionatorio del Paparella la circostanza che questi, con comportamento icasticamente definito "del tutto inaccettabile sul piano professionale e giuridico (...) abbia consentito l'utilizzo di mezzi pesanti per il completamento delle opere di demolizione", in tal modo gravemente venendo meno ai propri doveri di [OSCURATO:PERSONA] dei lavori. Con tale sintetica ma al tempo stesso esaustiva motivazione, la sentenza emessa dalla Corte di Bari si sottrae alle pur perspicue censure di violazione di legge e di vizio di motivazione che le sono mosse col ricorso introduttivo del presente giudizio.E' infatti evidente che i pur reiterati riferimenti contenuti nella sentenza impugnata ai dati irrilevanti riferiti all'avvenuta progettazione da parte del Paparella del progetto di demolizione, definito "del tutto carente in punti essenziali" (infatti, stante la delimitazione dell'orbita della responsabilità di questo ai doveri inerenti alla qualifica di [OSCURATO:PERSONA] dei lavori, rendono un mero ed inutile orpello il richiamo ad eventuali manchevolezze progettuali), cedono, quanto al profilo della completezza motivazionale, di fronte all'esauriente richiamo, correttamente operato dalla Corte di merito, all'omessa diligenza nell'espletamento delle "attività inerenti al delicato ruolo di direttore dei lavori"; omissione che si colora, data la sua gravità, di tinte corrusche, incompatibili con il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, ove rapportata alla di già segnalata totale inaccettabilità delle manchevolezze dimostrate dal Paparella nella sua attività di controllo connessa alla direzione dei lavori in questione. Una tale considerazione vale anche a rendere non omissiva la sentenza impugnata in relazione alla ritenuta mancata soluzione data al tema della contraddittorietà riscontrata nella sentenza oggetto del precedente annullamento; invero, tramite la segnalazione della gravità delle inadempienze del Paparella agli obblighi connessi alla sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] dei lavori, la Corte pugliese ha, palesemente, inteso chiarire come siffatta caratteristica della condotta del ricorrente, data la sua macroscopica divergenza dalla regole della prudenza e della perizia tecnica, non avrebbe potuto giustificare alcuna riduzione di pena non essendo a tale fine significative le pur riscontrate condotte positive poste in essere dall'imputato. Venendo a questo punto alla questione riguardante la prospettata disparità di trattamento segnalata dalla Corte di cassazione fra taluni soggetti che, pur gravati del medesimo reato contestato al Paparella - da costoro posto in essere con condotta espressamente definita in sentenza "gravemente superficiale e spregiudicata" - hanno goduto del beneficio delle attenuanti generiche senza che sia stata chiarita, come invece sarebbe stato necessario, la ragione di tale esclusiva attribuzione, rileva questo Collegio che, sebbene la questione non appaia, ad una prima lettura della sentenza emessa dalla Corte barese, essere stata affrontata, la chiave onde dirimere il quesito sottoposto dalla Corte di cassazione con la più volte ricordata sentenza n. 30270 al giudice del rescissorio è rinvenibile nell'orientamento giurisprudenziale, cui ora si intende dare solida continuità, e del quale, ad avviso del Collegio, ha chiaramente tenuto, sia pure con motivazione implicita, conto anche la Corte territoriale barese - in tale senso giustamente escludendo - in termini logicamente condivisibili e, pertanto, non sindacabili in questa sede di legittimità - la tesi che, invece, il ricorrente ha sostenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, in forza della quale, nei reati colposi omissivi, sarebbe ontologicamente deteriore la posizione del soggetto che risponda per l'omesso controllo rispetto a quella di chi, invece, esegua materialmente 1 3 condotta da cui deriva l'evento che determina l'insorgere del reato, in quanto solo quest'ultimo avrebbe la possibilità di percepire con immediatezza la situazione di rischio e provvedere alla sua corretta gestione, posto che, invece, è stata, quanto al caso di specie, la consapevole trascuratezza delle funzione di controllo che il [OSCURATO:PERSONA] dei lavori deve esercitare (e la sua verosimile maggiore capacità tecnica e professionale) a fare sì che la negligenza di questo si sia atteggiata in termini più allarmanti rispetto a quella dele mero esecutore delle opere - secondo il quale il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 ottobre 2028„ n. 46428; idem Sezione IV penale, 8 maggio 2008, n. 18445). Come detto la "inaccettabile" superficialità con la quale il Paparella, pur consapevole dell'utilizzo di strumenti di demolizione diversi da quelli da lui raccomandati, ha trascurato di adempiere ai doveri di controllo connessi alla carica da lui rivestita e di esercitare i poteri, anche inibitori, che la medesima avrebbe consentito, esclude la illegittimità della sentenza impugnata e con la quale è stato rilevato che lo stesso - anche a differenza di coloro i quali si sono proposti al cospetto della Giustizia quali meri, ancorché improvvidi e spregiudicati, esecutori delle opere - possa godere di un trattamento sanzionatorio più mite di quello originariamente previsto per lui dalla Corte di Bari con la sentenza annullata da questa Corte in sede rescindente. Va, conclusivamente, segnalato che non vi è luogo a provvedere in ordine alle conclusioni depositate dalla parte civile ed in relazione alla richiesta di rimborso delle spese del presente grado di giudizio dalla medesima presentata. Ed, invero, deve darsi indubitabilmente continuità al principio giurisprudenziale, non influenzato dall'esito infausto per i ricorrenti del presente giudizio, dovendo essere lo stesso applicato quale che sia il contenuto in concreto della sentenza emessa (ove la stessa non si risolva in una singolare ultrapetizione della quale sarebbe tuttavia onere della parte civile evidenziare quanto meno la concreta possibilità), secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora anche dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (Corte di cassazione, Sezione II penale, 25 gennaio 2020, n. 2963; idem 28 luglio 2020, n. 22697). Poiché, come più volte segnalato, nel caso di specie la impugnazione presentata dai due ricorrenti aveva ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio penale, è evidente la insussistenza di un qualche anche ipotetic:o pregiudizio che dall'eventuale accoglimento della istanza sarebbe derivato alla parte civile concludente dal possibile accoglimento delle istanze impugnatorie, di tal che la attuale presenza in giudizio della stessa alla odierna udienza non determina alcuna conseguenza a livello di liquidazione in suo favore delle spese di giustizia. Conclusivamente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato; visto l'art. 616 cod. proc. pen., questo va condannato al pagamento delle spese processuali e quello al pagamento delle medesime e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Rigett