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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17470/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] BIRRITTERI che ha concluso chiedendo lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dal S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi "inammissibili entrambi i ricorsi, con ogni conseguente statuizione". [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, in data 24 settembre 2019, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzione e porto di una pistola Astra calibro 6,35, da considerarsi clandestina perché priva di matricola (capo 1), della ricettazione della medesima arma (capo 2), della detenzione illegale dei cinque proiettili rinvenuti all'interno del caricatore (capo 3), nonché di minaccia aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] perché commessa puntandogli la pistola (capo 4).

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed alla regola probatoria dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".

La Corte territoriale ha superato le criticità evidenziate nell'atto di appello con riferimento alla credibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi prossimi congiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguendo un percorso argomentativo illogico ed incoerente che pone a fondamento del giudizio di colpevolezza in via esclusiva prove dichiarative sospette e prescinde del tutto dalla ricostruzione alternativa, tutt'altro che irragionevole fornita dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio, ha ammesso lo scambio di offese reciproche con [OSCURATO:PERSONA], precisando tuttavia di non aver mai avuto l'intenzione di tenere e portare la pistola in sequestro, tantomeno di usarla per commettere le minacce.

Aveva, infatti, rinvenuto l'arma casualmente in campagna poco prima del litigio e l'aveva prelevata al solo fine di consegnarla ai Carabinieri.

La sentenza impugnata, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, che impone non solo il controllo della credibilità delle dichiarazioni provenienti da soggetti interessati ma anche una valutazione rigorosa della prova indiziaria, è pervenuta all'accertamento di responsabilità attraverso apprezzamenti discrezionali di impronta meramente soggettivistica.

In quest'ottica, non ha tenuto conto né delle discrasie esistenti tra le dichiarazioni accusatorie sulla posizione in cui si trovava l'imputato e sulle modalità in cui avrebbe estratto la pistola, puntandola in direzione degli astanti, né dei dissidi, anche di natura giudiziaria, che da anni opponevano le persone offese all'imputato.

Per di più, nei procedimenti penali che ne erano seguiti spesso era stato Amato ad assumere la qualità di imputato o di condannato.

Ha trascurato a seguito della costituzione di parte civile, la persona offesa del reato di minaccia è divenuta portatrice nel processo di un interesse contrapposto a quello dell'imputato.

D'altra parte, la condotta aggressiva dell'imputato, come descritta dai testimoni ingiustificatamente ritenuti credibili, è del tutto incompatibile con la sua corporatura e le sue condizioni di salute.2.1.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte distrettuale, acriticamente aderendo al ragionamento del Giudice per le indagini preliminari, ha commisurato la pena richiamando mere clausole di stile inidonee a giustificare l'esercizio del potere discrezionale assegnatogli dall'ordinamento e ha escluso l'invocato beneficio con valutazioni morali senza osservare il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena ed ignorando le caratteristiche soggettive dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure in larga parte generiche e comunque manifestamente infondate sicché deve essere dichiarato inammissibile.

1. Il primo motivo prospetta la violazione astratta di principi giurisprudenziali in tema di valutazione della prova indiziaria in larga parte inconferenti con il caso concreto ed in particolare con l'accertamento dei reati di ricettazione, detenzione illegale e porto della pistola e delle munizioni, il cui accertamento risulta fondato su prove, né logiche né indirette, ma, al contrario, direttamente dimostrative della colpevolezza dell'imputato, quali il sequestro dell'arma, rinvenuta nella sua disponibilità, e le ammissioni da parte dello stesso imputato.

Mezzatesta, infatti, non ha mai negato di essere entrato in possesso dell'arma clandestina e di averla portato in luogo pubblico insieme con le munizioni, essendosi limitato ad escludere di avere utilizzata l'arma per minacciare [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi prossini congiunti, anche esse non aventi natura indiziaria ma rappresentativa in via diretta dei fatti materiali ascritti all'imputato, sono state utilizzate per confutare la già illogica ed inverosimile ricostruzione alternativa fornita dall'odierno ricorrente (incentrata sul rinvenimento casuale dell'arma e delle munizioni e sulla scelta di rimandare la loro consegna alle Forze dell'ordine per non rinviare gli impegni programmati) e, in via esclusiva, solo per l'accertamento del reato di minaccia.

Le prove dichiarative sono state valutate applicando i consolidati principi giurisprudenziali per cui le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro che possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 4, n. 410 del 9/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312; Sez.

U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

La piena credibilità delle dichiarazioni accusatorie è stata desunta non solo dalla loro convergenza sui particolari più significativi della vicenda riferita, ma anche dall'epoca in cui sono state rese: in occasione delle denunce sporte immediatamente dopo i fatti di causa quando era oggettivamente impossibile concordare una comune versione di comodo.

Tali elementi, rafforzativi del giudizio di attendibilità dei testimoni, sono stati ritenuti prevalenti e maggiormente significativi di quelli di segno contrario evidenziati dal difensore.

In definitiva, le censure sollevate finiscono per sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio da sovrapporre a quello, logico e razionale, del giudice del merito, operazione preclusa nel giudizio di legittimità

2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., è generico ed aspecifico.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione che, sia pure succintamente, ha ritenuto ostativi all'invocato beneficio la gravità dei fatti e la capacità a delinquere dimostrata dall'imputato nelle concrete modalità esecutive ed ha spiegato, con i medesimi elementi negativi, il discostamento, peraltro assai contenuto dal minimo edittale, sia della pena per la violazione più grave sia degli aumenti per i reati satellite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] BIRRITTERI che ha concluso chiedendo lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dal S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi "inammissibili entrambi i ricorsi, con ogni conseguente statuizione". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, in data 24 settembre 2019, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzione e porto di una pistola Astra calibro 6,35, da considerarsi clandestina perché priva di matricola (capo 1), della ricettazione della medesima arma (capo 2), della detenzione illegale dei cinque proiettili rinvenuti all'interno del caricatore (capo 3), nonché di minaccia aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] perché commessa puntandogli la pistola (capo 4). 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed alla regola probatoria dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". La Corte territoriale ha superato le criticità evidenziate nell'atto di appello con riferimento alla credibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi prossimi congiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguendo un percorso argomentativo illogico ed incoerente che pone a fondamento del giudizio di colpevolezza in via esclusiva prove dichiarative sospette e prescinde del tutto dalla ricostruzione alternativa, tutt'altro che irragionevole fornita dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio, ha ammesso lo scambio di offese reciproche con [OSCURATO:PERSONA], precisando tuttavia di non aver mai avuto l'intenzione di tenere e portare la pistola in sequestro, tantomeno di usarla per commettere le minacce. Aveva, infatti, rinvenuto l'arma casualmente in campagna poco prima del litigio e l'aveva prelevata al solo fine di consegnarla ai Carabinieri. La sentenza impugnata, discostandosi dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, che impone non solo il controllo della credibilità delle dichiarazioni provenienti da soggetti interessati ma anche una valutazione rigorosa della prova indiziaria, è pervenuta all'accertamento di responsabilità attraverso apprezzamenti discrezionali di impronta meramente soggettivistica. In quest'ottica, non ha tenuto conto né delle discrasie esistenti tra le dichiarazioni accusatorie sulla posizione in cui si trovava l'imputato e sulle modalità in cui avrebbe estratto la pistola, puntandola in direzione degli astanti, né dei dissidi, anche di natura giudiziaria, che da anni opponevano le persone offese all'imputato. Per di più, nei procedimenti penali che ne erano seguiti spesso era stato Amato ad assumere la qualità di imputato o di condannato. Ha trascurato a seguito della costituzione di parte civile, la persona offesa del reato di minaccia è divenuta portatrice nel processo di un interesse contrapposto a quello dell'imputato. D'altra parte, la condotta aggressiva dell'imputato, come descritta dai testimoni ingiustificatamente ritenuti credibili, è del tutto incompatibile con la sua corporatura e le sue condizioni di salute.2.1. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte distrettuale, acriticamente aderendo al ragionamento del Giudice per le indagini preliminari, ha commisurato la pena richiamando mere clausole di stile inidonee a giustificare l'esercizio del potere discrezionale assegnatogli dall'ordinamento e ha escluso l'invocato beneficio con valutazioni morali senza osservare il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena ed ignorando le caratteristiche soggettive dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure in larga parte generiche e comunque manifestamente infondate sicché deve essere dichiarato inammissibile. 1. Il primo motivo prospetta la violazione astratta di principi giurisprudenziali in tema di valutazione della prova indiziaria in larga parte inconferenti con il caso concreto ed in particolare con l'accertamento dei reati di ricettazione, detenzione illegale e porto della pistola e delle munizioni, il cui accertamento risulta fondato su prove, né logiche né indirette, ma, al contrario, direttamente dimostrative della colpevolezza dell'imputato, quali il sequestro dell'arma, rinvenuta nella sua disponibilità, e le ammissioni da parte dello stesso imputato. Mezzatesta, infatti, non ha mai negato di essere entrato in possesso dell'arma clandestina e di averla portato in luogo pubblico insieme con le munizioni, essendosi limitato ad escludere di avere utilizzata l'arma per minacciare [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi prossini congiunti, anche esse non aventi natura indiziaria ma rappresentativa in via diretta dei fatti materiali ascritti all'imputato, sono state utilizzate per confutare la già illogica ed inverosimile ricostruzione alternativa fornita dall'odierno ricorrente (incentrata sul rinvenimento casuale dell'arma e delle munizioni e sulla scelta di rimandare la loro consegna alle Forze dell'ordine per non rinviare gli impegni programmati) e, in via esclusiva, solo per l'accertamento del reato di minaccia. Le prove dichiarative sono state valutate applicando i consolidati principi giurisprudenziali per cui le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro che possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 4, n. 410 del 9/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312; Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). La piena credibilità delle dichiarazioni accusatorie è stata desunta non solo dalla loro convergenza sui particolari più significativi della vicenda riferita, ma anche dall'epoca in cui sono state rese: in occasione delle denunce sporte immediatamente dopo i fatti di causa quando era oggettivamente impossibile concordare una comune versione di comodo. Tali elementi, rafforzativi del giudizio di attendibilità dei testimoni, sono stati ritenuti prevalenti e maggiormente significativi di quelli di segno contrario evidenziati dal difensore. In definitiva, le censure sollevate finiscono per sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio da sovrapporre a quello, logico e razionale, del giudice del merito, operazione preclusa nel giudizio di legittimità 2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., è generico ed aspecifico. Il ricorrente non si confronta con la motivazione che, sia pure succintamente, ha ritenuto ostativi all'invocato beneficio la gravità dei fatti e la capacità a delinquere dimostrata dall'imputato nelle concrete modalità esecutive ed ha spiegato, con i medesimi elementi negativi, il discostamento, peraltro assai contenuto dal minimo edittale, sia della pena per la violazione più grave sia degli aumenti per i reati satellite. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 22
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