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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02273/2023

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o il 13/09/1973 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

Esaminate le conclusioni della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna con sentenza pronunciata in data 12 Luglio 2021, sull'appello proposto tra l'altro da tutti gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (classe 73), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ALI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (classe 77), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .gagjit avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva deciso all'esito di rito abbreviato, rigettava tutte le impugnazioni concernenti l'affermazione della responsabilità penale degli imputati in relazione alla ipotesi associativa di cui all'art.74 Dpr.309/90, aggravata dal numero di persone e in relazione alle contestazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti a ciascuno di essi ascritte anche in concorso e, in accoglimento dei relativi appelli, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di cui il Tribunale aveva riconosciuto il ruolo di promotore dell'organizzazione, in anni sette mesi due giorni 20 di reclusione, in ragione della maggiore diminuzione apportata per l'applicazione della già riconosciuta circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art.74 comma 7 Dpr 309/90, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque mesi uno giorni dieci di reclusione e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni sei mesi cinque giorni dieci di reclusione, entrambi ritenuti dal giudice di primo grado partecipi dell'organizzazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Confermava pertanto l'affermazione di penale responsabilità di tutti gli altri imputati appellanti anche in relazione ai reati fine ascritti concernenti il traffico di partite di sostanze stupefacenti del tipo eroina e alla misura dei trattamenti sanzionatori di seguiti specificati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (c1.1973), riconosciuto promotore dell'associazione e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la continuazione con otto episodi di traffico di stupefacenti, in anni undici, mesi uno, giorni dieci di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anch'esso riconosciuto promotore del sodalizio e con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con tredici episodi di reati fine, in anni dodici mesi due giorni dieci di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anch'esso ritenuto promotore del sodalizio, con la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con quattro reati concernenti il traffico di stupefacenti, in anni dieci mesi due giorni venti di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (classe 77), riconosciuta la veste di mero partecipe, con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e con l'aumento per la 1continuazione con tredici episodi di traffico di sostanze stupefacenti, in anni otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Soltan, esclusa la sua veste di promotore, con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con quattro reati fine, in anni sei mesi due giorni venti di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il suo ruolo di partecipe dell'associazione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza e ritenuta la continuazione con tre reati fine, in anni sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la sua partecipazione all'associazione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con tre episodi di traffico di sostanza stupefacente, in anni sei di reclusione.

ALI [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascritto relativo al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo S, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni tre mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa. [OSCURATO:PERSONA] Zulfiquar in relazione al reato ascritto di cui al capo T relativo all'approvvigionamento di una partita di eroina e la successiva rivendita di una parte di questa, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa.

2. La Corte di Appello di Bologna procedeva ad esaminare i ricorsi in relazione a ciascun capo di imputazione e a ciascun appellante con riferimento ai reati fine in materia di stupefacenti, affrontando poi le doglianze afferenti alla sussistenza del sodalizio criminoso di cui all'art.74 Dpr 309/90, di cui evidenziava gli elementi fondanti sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, dei sequestri di stupefacente, degli arresti operati, dei controlli e accertamenti di PG e delle dichiarazioni auto-indizianti ed etero accusatorie degli imputati, distinguendo le figure dei capi ed organizzatori del sodalizio (i fratelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), che si occupavano della importazione, essenzialmente dal [OSCURATO:PERSONA], dalla Grecia e dalla Spagna, dello stupefacente, nonché della commercializzazione dello stesso che operavano sulla piazza di [OSCURATO:PERSONA] ma con relazioni assidue con il capoluogo emiliano, dei quali riconosceva l'investitura nei poteri decisionali.

Veniva poi evidenziata la figura, ritenuta centrale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che fungeva da referente delle importazioni di eroina dal [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dei suoi rapporti privilegiati con il corrispondente in [OSCURATO:PERSONA], al quale pure venivano riconosciuti, in relazione alla specifica funzione, compiti di propulsione e organizzazione delle importazioni.

Venivano poi evidenziate le figure di collegamento e di ausilio dei promotori del sodalizio, quali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 2emissario e punto di riferimento dell'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla verifica della qualità dello stupefacente, e [OSCURATO:PERSONA] Hussein, raccordo per le attività di commercializzazione dello stupefacente tra Bologna e [OSCURATO:PERSONA].

Era poi delineata la figura di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] figlio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], coadiutore del genitore nell'attività di commercializzazione dello stupefacente e degli altri soggetti ritenuti intranei al sodalizio, tra cui gli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 77). 2.1 Prima di passare ad esaminare le doglianze articolate dagli appellanti in relazione all'appartenenza dei singoli imputati alla organizzazione criminale e alle condotte di importazione, acquisto, detenzione e commercializzazione dello stupefacente di cui alle specifiche contestazioni, il giudice distrettuale si soffermava a riconoscere l'esistenza di una associazione criminale che si occupava alla importazione dall'estero ed alla commercializzazione dell'eroina in territorio italiano, in ragione della pluralità di importazioni in un determinato arco temporale, della rilevanza degli approvvigionamenti, della frequenza delle forniture, della professionalità evidenziata, della fitta rete di relazioni, contatti e frequentazioni tra i sodali, quasi tutti di nazionalità pachistana, legati da pluriannuali legami di conoscenza e di frequentazione e, in relazione a taluni di essi, da vincoli di sangue oltre che di dimora nel medesimo ambito territoriale.

3. Secondo il giudice distrettuale gli esiti degli accertamenti svolti e delle intercettazioni avevano consentito di ricostruire la fitta rete di relazioni intercorrenti tra gli imputati, le modalità di finanziamento delle importazioni, nonché le forme di suddivisione dei proventi in un ramificato intreccio di collegamenti tra fornitori e spacciatori che operavano nella consapevolezza della interdipendenza delle rispettive condotte, come era altresì desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie di alcuni imputati che venivano richiamate e che confortavano il giudizio della ricorrenza di una stabile comunanza di scopo a prescindere dagli interessi personali di cui ciascun partecipe era portatore e del profitto economico da ciascuno perseguito, in ragione del rilevante numero di transazioni illecite realizzate nel corso dell'arco temporale monitorato nel corso dell'attività investigativa.

4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati, come di seguito indicati. 4.1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un unico ricorso per Cassazione articolando due principali motivi di ricorso. 34.1.1 Con il primo motivo denunciano inosservanza ed erronea applicazione dell'art.74 Dpr 309/90; nonché erronea applicazione di legge in ordine affermazione di responsabilità del delitto contestato sub D) a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; nonché al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art.73 comma 7 Dpr 309/90 e infine in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio.

In particolare contestano gli argomenti utilizzati dal giudice distrettuale per rappresentare gli elementi oggettivi del delitto associativo, quali i collegamenti familiari e la comune origine pachistana degli associati e, sotto il profilo soggettivo, la ricorrenza di una consapevolezza da parte dei ricorrenti di assecondare un comune intento criminoso, prospettando al contrario l'autonomia e la indipendenza di ciascuno di essi nella commercializzazione dello stupefacente, l'esistenza di canali di rifornimento alternativi, celati agli altri imputati e la concorrenzialità nello smercio.

La difesa dei ricorrenti si duole altresì, con separata articolazione, di un difetto motivazionale in ordine alla corretta ricostruzione dell'assetto organizzativo del sodalizio che era stato ritenuto svilupparsi in senso orizzontale, con una fitta rete di collegamenti tra soggetti che, approvvigionandosi dello stupefacente, avrebbero operato sullo stesso piano, in assenza di un vertice, in tal modo contraddicendo le dichiarazioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che costituiva esso stesso un terminale operativo delle importazioni di eroina dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva lumeggiato la struttura piramidale dell'ente, indicando il [OSCURATO:PERSONA], di stanza in Grecia, il capo assoluto del sodalizio, mentre una serie di altri soggetti, tutti estranei al sodalizio -come ricostruito nelle sentenze di merito- rivestivano ruoli predominanti ed apicali nella movimentazione di rilevanti partite di droga.

Sotto questo profilo rilevava un travisamento della prova nella parte in cui il giudice distrettuale aveva fondato l'impianto motivazionale sulle propalazioni etero accusatorie dell'[OSCURATO:PERSONA] e al contempo aveva ricostruito l'organigramma e la operatività dell'organizzazione in termini del tutto distonici rispetto a quanto da questo descritto, appuntando l'attenzione sul continuo flusso di stupefacente commercializzato e nella serialità degli scambi, argomenti inidonei a fondare l'elemento soggettivo del reato contestato. 4.1.2 Con distinta articolazione si lamenta il riconoscimento del ruolo di partecipe al reato associativo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, evidenziando che la mera attività di collaborazione con taluno dei sodali, in assenza di una consapevolezza di partecipare alle finalità illecite dell'organizzazione avrebbe potuto al limite integrare il concorso dell'imputato nei singoli reati ascritti, tenuto conto 4dell'occasionalità e della sporadicità dei contributi prestati e dell'assenza di rapporti significativi con soggetti estranei al proprio nucleo familiare.

Con ulteriore articolazione si deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'importazione di stupefacente dalla Spagna di cui al capo D), in difetto di gravità indiziaria, tenuto conto che il fatto di avere proceduto alla configurazione della linea telefonica mobile di altro correo, [OSCURATO:PERSONA], costituiva elemento equivoco, anche per la sua incerta collocazione temporale e quindi non probante.

Con altra articolazione si deduce erronea applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art.73 comma 7 Dpr 309/90, atteso che la collaborazione prestata dai ricorrenti non si era arrestata al riconoscimento delle proprie responsabilità e alla ricostruzione degli episodi criminosi, ma si era estesa alla identificazione di altri soggetti coinvolti nelle indagini di cui gli investigatori ignoravano la esatta identità e tale contributo ricadeva nella previsione normativa tenuto conto della posizione di marginalità e di incompletezza informativa che i dichiaranti possedevano rispetto all'[OSCURATO:PERSONA], il quale risultava inserito in una realtà molto più prossima ai fornitori e ai grossisti della eroina e cioè alle figure di maggiore spessore e rilievo criminale.

In ogni caso tali informazioni avevano consentito agli inquirenti di procedere nei confronti di tali soggetti, di stanza in Grecia e in Spagna, precludendo o rendendo non più possibile la loro attività di spaccio internazionale.

Assumevano poi difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio non modulato sui minimi edittali e comunque che non consentiva di apprezzare i criteri utilizzati in difetto di una valutazione comparativa e personalizzata delle singole posizioni. 4.2 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso.

Con il primo deduce difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza della prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso sulla base del mero coinvolgimento in tre episodi di acquisto e cessione di quantitativi di sostanze stupefacenti non meglio precisati e comunque privi di oggettivi riscontri inidonei a fondare un giudizio di responsabilità sulla sua intraneità al sodalizio. 4.2.1 Con una seconda articolazione deduce difetto motivazionale per non essere stato qualificato il reato ai sensi dell'art.74 comma 6 Dpr 309/90, pure in presenza di fatti concernenti quantitativi limitati, o comunque non precisamente individuati, di sostanza stupefacente, non ostando all'uopo il fatto che si sarebbe trattato di attività di spaccio non occasionale, tenuto conto del contesto programmatico dell'accordo criminoso. 54.3 [OSCURATO:PERSONA] Zulficiar, che risulta riconosciuto responsabile di un unico episodio di traffico di sostanze stupefacenti, deduce violazione di legge in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio nella parte in cui il giudice distrettuale aveva escluso di premiare la correttezza del comportamento processuale, volto all'ammissione dei fatti contestati, peraltro valorizzato da giudice di prima cure pervenendo all'applicazione di pena edittale particolarmente severa. 4.4 La difesa di ALI' [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata laddove l'affermazione di responsabilità era fondata sull'ascolto di intercettazioni telefoniche in assenza di elementi di riscontro e sul mancato riconoscimento della ipotesi lieve tenuto conto che in relazione ad uno dei due episodi contestati il denaro impiegato per l'acquisto era certamente riferibile al [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente si era limitato ad accompagnare quest'ultimo in occasione della cessione. 4.5 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (classe 77) articola tre motivi di ricorso. 4.5.1 Con il primo deduce contraddittorietà ovvero illogicità della motivazione relativamente al delitto di associazione e alla sua partecipazione al sodalizio.

Richiamando le emergenze delle intercettazioni telefoniche, con particolare riferimento ai contatti con il proprio omonimo fornitore (soprannominato Foggy), assume l'assenza di qualsiasi fidelizzazione e coinvolgimento nell'organizzazione criminale, atteso che il proprio fornitore non solo non lo rendeva partecipe dei suoi spostamenti e delle fonti da cui attingeva le forniture dello stupefacente, ma gli mentiva apertamente, in una prospettiva di escluderlo da qualsiasi conoscenza dei canali di rifornimento ed operando in perfetta autonomia e concorrenza.

Assume pertanto che difettava la prova della permanenza e della stabilità del vincolo associativo mentre riconosceva un contributo che non andava oltre la realizzazione dei singoli reati in assenza di affectio societatis e di una indeterminatezza del programma criminoso. 4.5.2 Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i fatti di cui al capo G), assumendo che le consegne di stupefacente contestate in detto capo non erano altro che l'adempimento degli impegni assunti come finanziatore della importazione di cocaina di cui al capo precedente, di talchè i due reati andavano saldati in un unicum inscindibile atteso che, dall'esame dei contatti pure evidenziati dai giudici di merito intervenuti tra il fornitore e l'odierno ricorrente in epoca successiva al 13 Marzo 2027, data dell'importazione, erano finalizzati al saldo dell'importo oggetto di finanziamento e alla consegna da parte del fornitore della quota di stupefacente per cui vi era stato il finanziamento. 64.5.3 Con una terza articolazione deduce difetto di motivazione in ordine I trattamento sanzionatorio per non essere stato adeguatamente valorizzata la correttezza del comportamento processuale del ricorrente, improntato alla ammissione degli addebiti, la condizione di incensuratezza e il radicamento stabile in territorio italiano; 4.6 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato due motivi di ricorso. 4.6.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione al riconoscimento del suo ruolo apicale all'interno dell'organizzazione, rappresentando da un lato che lo stesso non aveva mai occupato un ruolo di vertice, atteso che il capo dell'organizzazione era il [OSCURATO:PERSONA], di stanza all'estero e che d'altro canto l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure promosso l'adesione di altri associati, in ragione dell'autonomia posseduta da ciascuno degli altri associati. 4.6.2 Con una ulteriore articolazione lamenta che le circostanze attenuanti generiche siano state applicate non nella massima estensione, pure dopo l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso, non ricorrendo alcuna limitazione legale alla completa espansione di entrambi i profili circostanziali che non dovrebbero subire limitazioni per il simultaneo riconoscimento. 4.7 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge, anche con riferimento ai criteri di valutazione della prova, in ordine al riconoscimento della sua partecipazione al sodalizio criminoso.

Pure riconoscendo la sua veste di stabile acquirente di partite di stupefacente da taluno degli associati, assume che la discontinuità degli approvvigionamenti, la assenza di qualsiasi affectio societatis, comprovata dall'assenza di riferimenti al [OSCURATO:PERSONA] di partecipi diversi da quello che era il suo riferimento negli acquisti ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), lo rendevano un acquirente privo di qualsiasi condivisione finalistica con gli obiettivi dell'associazione, tenuto altresì conto il limitato lasso temporale in cui si erano perfezionati gli acquisti. 4.8 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone 5 motivi di ricorso tutti incentrati sulla ricorrenza del sodalizio criminoso e sulla partecipazione allo stesso. 4.8.1 Con il primo motivo di doglianza lamenta violazione di legge penale processuale in relazione agli art.581, 585 comma 4 e 591 cod.proc.pen. in relazione al giudizio di inammissibilità della proposta impugnazione in appello con riferimento alla riconosciuta aspecificità e apoditticità degli argomenti che sorreggevano l'impugnazione con riferimento alla ricorrenza dell'associazione diretta alla importazione e alla commercializzazione dello stupefacente.

Assume che nell'articolato atto di impugnazione in appello erano stati indicati, con adeguato e specifico sforzo argomentativo i punti della sentenza impugnata oggetto di critica in relazione alla partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, 7anche alla luce della sentenza GALTELLI, attraverso la esplicitazione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto idonei a contrastare il percorso logico della sentenza di primo grado. 4.8.2 Con il secondo e terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge della sentenza impugnata relativamente alla riconosciuta partecipazione al sodalizio, anche con riferimento agli elementi soggettivo e oggettivo del reato, non risultando sufficiente, come sostenuto dalla corte distrettuale, la ricorrenza di rapporti con alcuni dei coimputati, in assenza di verifica della ricorrenza di un rapporto di collaborazione collaudato, stabile e duraturo destinato a riverberarsi oltre i singoli episodi delittuosi. 4.8.3 con il quarto e quinto motivo di ricorso lamenta difetto motivazionale e travisamento della prova in ordine alla consapevolezza dell'imputato di avere assunto un vincolo associativo stabile e permanente atteso che nella nota informativa finale degli organi investigativi emergeva che il ricorrente eseguiva autonome importazioni di droga, anche in contrapposizione del riconosciuto sodalizio e che pertanto il ragionamento del giudice distrettuale si poneva in contrasto con le risultanze probatorie in quanto era assente qualsivoglia indicazione idonea a corroborare il giudizio di colpevolezza sul punto, anche in relazione al contributo causale offerto alla realizzazione del programma criminoso e al ruolo dallo stesso rivestito, nonché alle modalità con le quali il ricorrente si sarebbe inserito nella vita dell'associazione, ricavando tale inferenza dalla mera partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] ai reati fine. 4.9 SING lagjt propone un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge in relazione alla omessa considerazione della ricorrenza di cause di punibilità ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.In relazione ai motivi che attengono alla responsabilità degli imputati, un profilo comune a numerose impugnazioni afferisce alla sussistenza del reato associativo di cui all'art. 74 d.p.R. 309/90 e ai ruoli partecipativi dei singoli ricorrenti i quali lamentano violazione di legge, ovvero vizio argomentativo, nella riconosciuta ricostruzione degli elementi caratterizzanti il sodalizio e del contributo partecipativo dei singoli associati. 'E bene allora rammentare gli elementi caratterizzanti il reato associativo di cui all'art. 74 d.p.R. 309/90. 1.1 In primis va rilevato che tale delitto ha natura plurioffensiva e diretta, in quanto la ratio della norma è quella di tutelare la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione 8e, solo indirettamente, la salvaguardia dell'ordine pubblico in senso generico (Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 28/03/1996, Angelini, Rv. 204549).

Affinché possa dirsi integrato il reato in questione, ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, è necessario che: a) almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, Sentenza n. 7387 del 03/12/2013, Pompei, Rv. 258796, Sez. 4, Sentenza n. 44183 del 02/10/2013, Alberighi, Rv. 257582).

Si ritiene, infatti, che in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore, e quel connotato di pericolosità per l'ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge.

Rispetto all'elemento oggettivo del delitto si è precisato che per la configurabilità dello stesso non è necessaria una complessa ed articolata organizzazione ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, Galioto, Rv. 246112). 1.2 L'elemento organizzativo assume quindi un ruolo marginale, essendo sufficiente anche una organizzazione minima affinché il reato possa dirsi integrato.

In relazione, invece, all'elemento soggettivo è stato chiarito che questo consiste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez. 6, Sentenza n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez, Rv. 208306), fornendo un contributo funzionale per l'associazione stessa. 1.3 Riassuntivamente il delitto sussiste se si accerta l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; vi sia organizzazione di attività personali e di beni economici, seppur rudimentale, per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso e, sotto il profilo soggettivo, vi sia un apporto individuale 9apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 4, Sentenza n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). 1.4 Ciò che distingue poi il reato associativo rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va ravvisato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, a prescindere dall'effettiva commissione dei singoli reati programmati, che assicura la propria disponibilità nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (Sez. 5, n. 42635 del 4/10/2004, Rv. 229906). 'E stato anche precisato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per la sua esistenza in un determinato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905). 1.5 In relazione poi alla specificità dei ruoli rivestiti dai singoli associati lo stesso art. 74 D.P.R. 309/90 opera una fondamentale distinzione punendo, al primo comma, le condotte di chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione mentre, al comma successivo, prevede una pena meno severa per chi partecipa alla associazione rivestendo un ruolo diverso; in generale tale partecipazione può dirsi integrata dalla condotta di chi faciliti lo svolgimento della intera attività criminale così assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso escludendo, però la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, ovvero la mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e ai rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692). 1.6 In riferimento, invece, al ruolo di promotore ed/o organizzatore la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il primo spetta non solo a chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e i consensi partecipativi, ma anche a colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali (Sez. 6, Sentenza n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524; Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, Rv. 205653).

È invece qualificabile come organizzatore colui che "coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle 10strutture nelle quali il sodalizio si articola, precisando che tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto con rifermento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso risulti ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni territoriali attraverso le quali l'associazione criminale è strutturata e si diparte, trattandosi di un ruolo interscambiabile, nel senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell'associazione tanto da dover coincidere necessariamente con tale momento, e plurale, nei senso che anche eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell'associazione, possono svolgere attività di programmazione e pianificazione delle attività criminali" (Sez. 4, Sentenza n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256).

Da ciò può desumersi la differenza strutturale tra le due condotte proprio perché solo nel secondo caso è necessaria un'attività di coordinamento strutturale con l'attribuzione di compiti di programmazione e di pianificazione. 1.7 Nell'ambito delle diverse figure di partecipazione individuate dai giudici di merito nell'odierno giudizio si pone la questione della configurabilità del ruolo di partecipante all'associazione del rifornitore e del rivenditore della sostanza commercializzata dall'organizzazione (nella specie tali ruoli sono contestati a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] classe 77, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, unitamente ad ulteriori compiti a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]): è stato affermato che tali soggetti devono essere ritenuti compartecipi, anche se si relazionano soltanto con alcuni dei sodali, purché tale attività di fornitura o di rivendita sia svolta in maniera continuativa e con la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione nella quale le attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché il rifornitore-rivenditore sia stabilmente disponibile a cedere o a ricevere le sostanze stupefacenti "con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa" (Sez. 4, Sentenza n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271707, nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 564 del 29/10/2015, Rv. 265763), così palesando la sua adesione al programma criminoso.

Nello stesso solco si è sostenuto che "l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse alla realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune 11né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale" (Sez. 6, Sentenza n. 3509 del 10/1/2012, Ambrosio, Rv. 251574).

È, poi, compito del giudice di merito accertare il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente da relazione negoziale di mero reciproco affidamento a vincolo integrativo dell'affectio societatis di cui sono indici sintomatici: la durata dell'accordo criminoso tra i soggetti; le modalità di azione e di collaborazione tra loro; il contenuto economico delle transazioni; la rilevanza obiettiva che il contraente - acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747). 1.8 In relazione ai motivi di ricorso si richiameranno pertanto i principi sopra enucleati onde saggiare la correttezza del ragionamento del giudice distrettuale nella individuazione degli elementi fondanti l'ipotesi associativa e tratteggiare il discrimen dell'adesione alla struttura dei singoli ricorrenti.

2. Manifestamente infondati devono ritenersi tutti i motivi di ricorso proposti che contestano la violazione di legge e il vizio motivazionale della sentenza impugnata nel riconoscere la ricorrenza del sodalizio criminoso, sia in ragione di carenze di carattere strutturali del gruppo di soggetti impegnati nella fornitura, scambio e cessione della sostanza stupefacente che ruotavano intorno ai tre fratelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] operanti nell'area di [OSCURATO:PERSONA] i quali, a loro volta, facevano riferimento per le importazioni di stupefacente ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi canali di rifornimento dal [OSCURATO:PERSONA], dalla Turchia e dalla Grecia, sia in ragione della prospettazione di una alternativa conformazione della organizzazione, che si assume di carattere piramidale con terminali verticistici all'estero ([OSCURATO:PERSONA]). 2.1 A tale proposito le censure svolte sul punto dai vari ricorrenti (a partire dai tre fratelli riconosciuti al vertice della struttura, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma anche da taluno degli imputati riconosciuti come partecipi dell'organizzazione, GULAM [OSCURATO:PERSONA] c1.77, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) risultano generiche, prive di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, volti a prospettare una diversa ricostruzione dei rapporti tra i vari associati sulla base di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito i quali, con motivazione logica e priva di contraddizioni hanno evidenziato come intorno ai quattro imputati investiti di funzioni apicali ([OSCURATO:PERSONA] e i tre fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]) si muovessero numerosi altri soggetti che finanziavano le importazioni, acquistavano 12abitualmente la droga di cui erano approvvigionati, fungevano da raccordo con gli acquirenti bolognesi, in un turbinio di transazioni, collegamenti, contatti e interdipendenze. 2.2 Correttamente poi è stato indicato un modulo associativo orizzontale formato da tanti centri di interessi e di aree di influenza nello spaccio dello stupefacente, connessi e interdipendenti.

Sulla base del corretto argomentare del giudice distrettuale la maggiore parte dei protagonisti si conosceva professionalmente da anni, anche in ragione della comune nazionalità di provenienza ([OSCURATO:PERSONA]), in quanto già spacciavano insieme, avevano creato canali privilegiati nell'approvvigionamento della sostanza e fornivano ai promotori disponibilità finanziaria ed affidamento per la partecipazione alle singole importazioni e al successivo smercio dello stupefacente, laddove [OSCURATO:PERSONA] fungeva da raccordo con i fornitori esteri i quali costituivano l'espressione di diversa diramazione criminale, di stanza in paesi stranieri, che si occupava del reperimento e della fornitura delle grosse partite che venivano poi ripartite e ulteriormente movimentate grazie ai collegamenti e alla capacità diffusiva degli imputati posti al vertice della organizzazione operante nel territorio nazionale.

3. Parimenti inammissibile è la censura avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] relativa alla propria partecipazione al suddetto sodalizio, la quale è stata riconosciuta non solo in ragione del rapporto parentale con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (padre) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (zio), ma in virtù della permanente disponibilità fornita nella preparazione dello stupefacente, nella custodia dello stesso, nella sistematica accoglienza dei corrieri della droga cui assicurava ausilio logistico, e funzionale alla evacuazione degli ovuli di stupefacente, attività prestata con continuità, dedizione e consapevolezza della stabilità dell'organizzazione realizzata dai prossimi congiunti, nell'accettazione e nell'esecuzione dei compiti allo stesso assegnati, come peraltro è stato ammesso dal ricorrente e come puntualmente risulta documentato nelle intercettazione telefoniche indicate dal giudice distrettuale e come indicato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel manoscritto depositato in data 10 Giugno 2020. 3.1 Palesemente infondato è anche il motivo di ricorso con il quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contesta la propria partecipazione al reato di cui al capo D) laddove i giudici di merito hanno fornito motivazione coerente e non contraddittoria sulla base del materiale intercettivo, collegando il dato della intervenuta configurazione dell'account del cellulare in uso al corriere della droga, con le mansioi che abitualmente erano ricoosciute al [OSCURATO:PERSONA] 13nell'accoglienza dei corrieri, dal che era tratta l'inferenza che l'attività materiale da questi realizzata per agevolare i contatti tra il corriere della droga e lo zio [OSCURATO:PERSONA], che gli chiedeva le credenziali del corriere, fossero sorrette dalla consapevolezza delle ragioni della richiesta e, conseguentemente, che il suo contributo era strumentale ad agevolare il perfezionamento della cessione della sostanza . 3.2 Manifestamente infondato e meramente assertivo è poi il motivo di ricorso con il quale la difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si dolgono per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art.73 comma 7 Dpr 309/90, la quale è stata coerentemente esclusa sia in ragione della parzialità e non esaustività del contributo dichiarativo, pure risultando i propalanti i soggetti posti al vertice dell'organizzazione criminosa e pertanto in grado di riferire elementi fondamentali per la ricostruzione degli snodi del rifornimento con particolare riferimento ai canali esteri e alla collaborazione con l'[OSCURATO:PERSONA], sia in quanto non risulta soddisfatta la condizione richiesta dalla norma ai fini del riconoscimento della ipotesi attenuata consistente nella "sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti" (sez.3, n.21624 del 15/04/2015, R. e altro, Rv.263822; sez.4, n.42463 del 14(06/2018, Albini, Rv.274347). 3.3 I motivi di ricorso afferenti al trattamento sanzionatorio proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] appaiono privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata la quale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, è partita da una pena base prossima al minimo e ha apportato aumenti minimi, e comunque percentualmente molto contenuti, per la continuazione con i reati satellite, tutti riconducibili a ipotesi di cui agli art.73 Dpr 309/90.

Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così 14sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità.

4. Inammissibile per manifesta infondatezza e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] laddove la corte distrettuale a pag.70 della sentenza impugnata fornisce congrua e non illogica motivazione, a parte il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in tre specifiche ipotesi di movimentazione di partite di sostanza stupefacente, sulla funzione di raccordo del ricorrente tra il filone reggiano e il filone bolognese dell'associazione a delinquere, nonché quale destinatario di numerose partite di sostanza stupefacente gestite dal sodalizio criminoso.

Se sotto il profilo operativo le attività di intermediazione e di raccordo tra le realtà criminose che agivano in diverso ambito territoriale, secondo il giudice distrettuale, ne pongono in rilievo lo strutturato e continuativo radicamento nella rete di negoziazioni costituita dai promotori dell'organizzazione, la frequenza dei contatti con gli stessi e con numerosi altri sodali (tra i quali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c1.77 e SHA [OSCURATO:PERSONA]) ne testimoniano l'elevato grado consapevolezza e di adesione alle dinamiche interne al sodalizio, oltre a evidenziare l'affidamento degli altri sodali nelle sue capacità di approvvigionamento e di diffusione dello stupefacente in ambiti territoriali più ampi di quelli gestiti direttamente dal sodalizio.

Le censure si limitano invero a evidenziare la saltuarietà degli apporti illeciti garantiti dal [OSCURATO:PERSONA] peraltro in termini assolutamente generici e non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) anche con riferimento al riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art.74 comma 6 Dpr 309/90 (secondo motivo di ricorso), laddove il giudice distrettuale, ai fini della qualificazione giuridica del reato, ha posto in rilievo le ingenti quantità di stupefacente importato, acquistato e ceduto (almeno cento grammi di eroina, desunta da intercettazioni indicate in nota a pag.70), stigmatizzandone "la potenzialità diffusiva dell'attività posta in essere, come la sua pervasività.

5. Analogamente privo di analisi censoria rispetto alle argomentazioni del giudice distrettuale nella dosimetria del trattamento sanzionatorio è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la cui difesa non si confronta con l'ampia e precisa motivazione della sentenza della corte di appello che ritaglia al ricorrente un 15ruolo di primo piano, in quanto risulta direttamente in contatto con il principale fornitore di sostanze stupefacenti dall'estero, [OSCURATO:PERSONA], e con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], terminale operativo del primo in territorio italiano al quale ha ceduto una consistente partita di droga e quale custode di rilevanti partite di stupefacenti per conto di terzi soggetti.

In punto di trattamento sanzionatorio poi, richiamati i principi indicati al paragrafo 3.3, la pena è stata modulata in termini medio-minimi edittali del tutto proporzionati ai parametri di cui all'art.133 comma 1 cod.pen., in ragione della gravità della condotta ascritta e di un comportamento processuale neutro, privo di profili di meritevolezza.

6. Inammissibile per manifesta infondatezza è il ricorso di ALI [OSCURATO:PERSONA] in quanto gli argomenti sollevati si pongono in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in ordine al valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138) e degli ulteriori elementi indizianti rappresentati dall'arresto in flagrante di taluni dei sodali e del sequestro di sostanze stupefacenti.

La ipotesi di minore gravità è stata poi correttamente esclusa con motivazione priva di illogicità apparenti in ragione del rilievo ponderale dello stupefacente trattato, della pluralità degli episodi, dell'inserimento del prevenuto in circuiti criminali e della professionalità e della scaltrezza evidenziate nelle trattative e nell'attività di spaccio.

7. Inammissibili sono i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] classe

77. Premessi i principi sopra esposti in ordine alla ricorrenza della struttura criminosa promossa e diretta dall'omonimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ndeenn e richiamati altresì i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva in capo a colui che abitualmente finanzia o si rifornisce, secondo schemi di ripetitività e fidelizzazione, dai principali esponenti del gruppo criminale, nella consapevolezza della ricorrenza della struttura criminosa, così da determinare affidamento sulla sua disponibilità all'acquisto dello stupefacente, il primo motivo di ricorso, relativo alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla struttura criminosa, si palesa del tutto reiterativo rispetto a quanto dedotto in appello e disatteso con lineare e congrua motivazione. 7.1 In particolare il giudice distrettuale ha evidenziato, in termini di assoluta logicità e coerenza con gli esiti captativi e con le stesse ammissioni del ricorrente, che l'imputato si riforniva in maniera stabile, continuativa e fidelizzata da tutti e tre gli associati in posizione verticistica, finanziando le operazioni di approvvigionamento, garantendo disponibilità finanziaria e 16pagando secondo regole prestabilite le singole forniture, in sostanza superando la soglia del rapporto sinallagmatico della singola cessione, tenuto conto del numero delle transazioni, dei quantitativi acquistati e dalla costanza e stabilità dei rapporti assunti con i vertici dell'organizzazione (da ultimo sez.5, n.33139 del /289/2020, Manzari, Rv.280450). 7.2 II giudice distrettuale ha altresì evidenziato che, ai fini del riconoscimento della partecipazione alla suddetta struttura associativa, risulta ininfluente la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] potesse mantenere altre fonti di approvvigionamento della sostanza o che i vertici dell'associazione non lo rendessero edotto dei propri canali di approvvigionamento, laddove il ricorrente garantiva, alla stregua di quanto emerso nelle intercettazioni telefoniche e da quanto dallo stesso ammesso in relazione ai reati fine, una stabilità di relazioni e di finanziamenti con il gruppo criminale di riferimento e costituiva uno dei consueti e fidelizzati terminali della suddivisione della sostanza, sulla base delle quote garantite, una volta affluita nel territorio nazionale, così da assicurare al sodalizio liquidità e disponibilità per le successive forniture. 7.3 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso in quanto il giudice distrettuale, con riferimento al capo G di imputazione, ha individuato, isolandole dal punto di vista cronologico, fattuale e psicologico una serie di attività (desunte dalle intercettazioni telefoniche e dalla localizzazione delle utenze telefoniche) successive all'importazione di una rilevante partita di stupefacente di cui al capo F), in arco temporale compreso tra il 14 ed il 23 Marzo 2017, che hanno coinvolto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale acquirente-destinatario dello stupefacente, condotte che non si sovrappongono a quella di concorso di illecita importazione dello stupefacente dalla Spagna, ma si sostanziano in singole cessioni di stupefacente a favore del [OSCURATO:PERSONA]. 7.3.1 Il motivo comunque risulta in fatto, non contesta i collegamenti tra gli emissari del sodalizio e il [OSCURATO:PERSONA] nel periodo suddetto ma si limita ad affermare, in termini peraltro del tutto congetturali, che le ragioni delle interlocuzioni e degli incontri tra gli esponenti del sodalizio e il [OSCURATO:PERSONA] avevano per oggetto la consegna dello stupefacente importato dalla Spagna prospettando, peraltro in termini assolutamente aspecifici, una alternativa lettura del quadro probatorio, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità. 7.4 In relazione al motivo relativo al trattamento sanzionatorio non possono che essere rinnovate le considerazioni espresse al paragrafo 3.3 in relazione ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e al paragrafo 5 in relazione al ricorso di AHMEDZulfigar, in presenza 17di pena base modulata su criteri minimi edittali e aumenti di pena per la continuazione con dodici episodi di reato-fine contenuti in termini percentuali assolutamente modesti (quattro mesi di reclusione per ciascun reato).

8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto privo di confronto con gli argomenti spesi dal giudice distrettuale per confermare il ruolo di promotore dell'organizzazione in capo al ricorrente, fondato non solo sul suo rapporto diretto e privilegiato con il principale fornitore dall'estero della sostanza stupefacente, MUBASHAR Ussain ([OSCURATO:PERSONA]), ma sulla sua peculiare veste di principale organizzatore delle spedizioni di stupefacenti dall'estero, dalla sua capacità di rinvenire numerosi ed alternativi canali di rifornimento per consistenti partite di droga e, al contempo, di curare la distribuzione della sostanza una volta giunta nel territorio nazionale, avvalendosi della collaborazione del fratello [OSCURATO:PERSONA] per gli approvvigionamenti dal [OSCURATO:PERSONA] e del fornitore pakistano di stanza in Spagna, Hafis.

All'[OSCURATO:PERSONA] risulta in sostanza attribuito, con argomenti privi di illogicità e contraddizioni, il ruolo di principale collettore e distributore dello stupefacente proveniente dall'estero, in stretto collegamento con i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ne curavano la ripartizione e la successiva movimentazione; egli forniva altresì lo stupefacente ad altri imputati di stanza nel reggiano, riconosciuti come sodali, quali [OSCURATO:PERSONA] classe 77 e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonché era in collegamento con il cittadino indiano SING [OSCURATO:PERSONA] alias GITA cui riservava un ruolo preferenziale nella verifica della qualità dello stupefacente importato.

Al ricorrente era riconosciuta, con argomenti logici e privi di contraddizione, alla stregua degli elementi acquisiti tramite la captazione di conversazioni telefoniche ed ambientali, servizi di OCP, sequestri di stupefacenti e collegamenti con gli altri sodali, una piena autonomia organizzativa e decisionale, seppure condizionata dalle caratteristiche delle forniture di stupefacenti provenienti dall'estero, una poliedrica capacità di raccordo e di coordinamento, in quanto trattava direttamente con il [OSCURATO:PERSONA] le importazioni dello stupefacente e curava nel territorio nazionale i rapporti con i vertici dell'associazione per il successivo smercio dello stupefacente, promuovendo "la complessiva e ramificata gestione del traffico illecito" (sul ruolo di promotore di sodalizio criminoso già esistente al momento dell'adesione cfr. sez.6, n.45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv.265524; sez.2, n.52316 del 27/09/2016, Riva e altri, Rv.268962). 8.1 Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso atteso che il giudice di appello ha fornito congrua e non illogica motivazione del giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto operando una diminuzione 18per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quella auspicata o comunque possibile, valorizzandone la caratura criminale e il suo ruolo apicale quale collettore delle forniture di stupefacente provenienti dall'estero.

A tale proposito è stato affermato che non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (sez.2, n.37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv.280359).

9. Inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale denuncia vizio motivazionale per essere stato riconosciuto il suo ruolo di partecipe all'associazione.

I profili di doglianza sono generici, reiterativi e privi di confronto con gli argomenti spesi a pag.61 della sentenza impugnata ove, riconosciuto il ruolo di stabile e fidelizzato acquirente di stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il quale intratteneva rapporti di acquisto da lungo tempo (6-7 anni), allo stesso veniva riconosciuta una piena conoscenza delle dinamiche dell'associazione, che gli erano rivelate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso mostrava altresì di conoscere, attraverso gli esiti di attività captativa, la ricorrenza di numerosi altri soggetti che si rifornivano dal sodalizio criminale di cui faceva parte l'[OSCURATO:PERSONA].

In relazione alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai fini del riconoscimento di un suo ruolo organico all'interno del sodalizio criminoso, valgono i principi già in precedenza enunciati, che si ritiene di dovere condividere, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (sez.2, n.30233 del 30/01/2016, Giaquinto, Rv.267991; sez.5, n.33139 del 28/09/2020 Manzari, Rv.280450), consapevolezza nella specie logicamente ricostruita in capo al ricorrente dal giudice distrettuale, in ragione della stabilità e costanza degli acquisti, della pluriennale conoscenza dei vertici dell'associazione e della palesata conoscenza delle modalità operative della stessa e dei soggetti riforniti. 1910.

Il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] risulta privo di contenuto censorio, in quanto lamenta la mancata pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., omettendo peraltro di formulare specifiche doglianze di legittimità a fronte di articolato apparato motivazionale.

11. Manifestamente infondati e privi di confronto con la sentenza impugnata risultano altresì i motivi articolati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] afa r.

Il primo motivo, che lamenta il giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte di Appello in ordine al gravame relativo alla ricorrenza di una struttura associativa organizzata secondo gli schemi delineati nei precedenti paragrafi, non pare centrato laddove dalla lettura dei passaggi motivazionali della sentenza di secondo grado risulta chiaramente che il giudizio di inammissibilità sia limitato a quella articolazione del gravame che contestava l'ontologica sussistenza dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e sul punto il giudice distrettuale richiama tutti gli elementi, già enucleati in premessa, che giustificavano il giudizio espresso sul punto. 11.1 Quanto invece alla questione della partecipazione del ricorrente al sodalizio, questione che viene proposta dalla difesa dello [OSCURATO:PERSONA] nei motivi di ricorso n.2-3-4-5, la motivazione della sentenza impugnata contiene tutti gli indicatori richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, ponendone in rilievo non solo l'apporto materiale fornito al gruppo organizzato di sodali pachistani che si approvvigionavano di rilevanti partite di stupefacente dall'estero per poi commercializzarle in territorio italiano (contatti, collegamenti con i vertici dell'associazione e con alcuni degli altri sodali con i quali intesseva relazioni funzionali alla movimentazione e alla cessione dello stupefacente o all'importazione dello stesso), ma anche la organizzazione di una importazione di stupefacente che proponeva a taluno dei partecipi.

Valgono per lo [OSCURATO:PERSONA] i principi già espressi per altri compartecipi relativi alla partecipazione ai sodalizio di colui che, fornitore o acquirente dello stupefacente, con carattere di stabilità, abbia la consapevolezza, nella specie ricavata dalle relazioni intrattenute con i vertici dell'associazione e con molti altri soggetti, partecipi della struttura o ad essa collegati, che la propria disponibilità all'acquisto o alla movimentazione dello stupefacente forniscano la garanzia e l'affidamento per la operatività e per la crescita del sodalizio (sez.1, n.30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv.267991; sez.5, n.33138 del 28/09/2020, Manzari, Rv.280450).

A nulla rileva, ai fini della suddetta valutazione, la circostanza che il ricorrente abbia mantenuto margini di 20autonomia operativa e si sia rivolto ad altri canali di approvvigionamento quando, come nella specie, le relazioni illecite con il gruppo facente capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituivano una costante, fidelizzata e vantaggiosa pratica per entrambe le parti.

Nessun travisamento della prova pertanto è ravvisabile nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata, la quale ha fatto corretta applicazione dei criteri interpretativi per desumere la partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, non già limitandosi a valorizzare il coinvolgimento del ricorrente nei reati fine, che pure ne tratteggiano un sistematico collegamento, tutt'altro che occasionale, alle finalità illecite dell'ente, ma ne evidenziano la poliedrica operatività a stretto contatto con i vertici e i terminali operativi della struttura, ponendo in rilievo la centralità del suo agire tanto in una prospettiva dì approvvigionamento, quanto nella movimentazione dello stupefacente affluito nella disponibilità dell'organizzazione.

12. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.Moggi, - • • t FUNZIONAR/C) GIUDIZIARIO • :t, ft3DIZIARICk, FUN-2_10W IL 'ali endo Dott.ssa 1Yggs 1 `)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 13/09/1973 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Esaminate le conclusioni della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna con sentenza pronunciata in data 12 Luglio 2021, sull'appello proposto tra l'altro da tutti gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (classe 73), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ALI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (classe 77), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .gagjit avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva deciso all'esito di rito abbreviato, rigettava tutte le impugnazioni concernenti l'affermazione della responsabilità penale degli imputati in relazione alla ipotesi associativa di cui all'art.74 Dpr.309/90, aggravata dal numero di persone e in relazione alle contestazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti a ciascuno di essi ascritte anche in concorso e, in accoglimento dei relativi appelli, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di cui il Tribunale aveva riconosciuto il ruolo di promotore dell'organizzazione, in anni sette mesi due giorni 20 di reclusione, in ragione della maggiore diminuzione apportata per l'applicazione della già riconosciuta circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art.74 comma 7 Dpr 309/90, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque mesi uno giorni dieci di reclusione e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni sei mesi cinque giorni dieci di reclusione, entrambi ritenuti dal giudice di primo grado partecipi dell'organizzazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Confermava pertanto l'affermazione di penale responsabilità di tutti gli altri imputati appellanti anche in relazione ai reati fine ascritti concernenti il traffico di partite di sostanze stupefacenti del tipo eroina e alla misura dei trattamenti sanzionatori di seguiti specificati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (c1.1973), riconosciuto promotore dell'associazione e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la continuazione con otto episodi di traffico di stupefacenti, in anni undici, mesi uno, giorni dieci di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anch'esso riconosciuto promotore del sodalizio e con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con tredici episodi di reati fine, in anni dodici mesi due giorni dieci di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anch'esso ritenuto promotore del sodalizio, con la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con quattro reati concernenti il traffico di stupefacenti, in anni dieci mesi due giorni venti di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (classe 77), riconosciuta la veste di mero partecipe, con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e con l'aumento per la 1continuazione con tredici episodi di traffico di sostanze stupefacenti, in anni otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Soltan, esclusa la sua veste di promotore, con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con quattro reati fine, in anni sei mesi due giorni venti di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il suo ruolo di partecipe dell'associazione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza e ritenuta la continuazione con tre reati fine, in anni sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la sua partecipazione all'associazione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con tre episodi di traffico di sostanza stupefacente, in anni sei di reclusione. ALI [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascritto relativo al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo S, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni tre mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa. [OSCURATO:PERSONA] Zulfiquar in relazione al reato ascritto di cui al capo T relativo all'approvvigionamento di una partita di eroina e la successiva rivendita di una parte di questa, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa. 2. La Corte di Appello di Bologna procedeva ad esaminare i ricorsi in relazione a ciascun capo di imputazione e a ciascun appellante con riferimento ai reati fine in materia di stupefacenti, affrontando poi le doglianze afferenti alla sussistenza del sodalizio criminoso di cui all'art.74 Dpr 309/90, di cui evidenziava gli elementi fondanti sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, dei sequestri di stupefacente, degli arresti operati, dei controlli e accertamenti di PG e delle dichiarazioni auto-indizianti ed etero accusatorie degli imputati, distinguendo le figure dei capi ed organizzatori del sodalizio (i fratelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), che si occupavano della importazione, essenzialmente dal [OSCURATO:PERSONA], dalla Grecia e dalla Spagna, dello stupefacente, nonché della commercializzazione dello stesso che operavano sulla piazza di [OSCURATO:PERSONA] ma con relazioni assidue con il capoluogo emiliano, dei quali riconosceva l'investitura nei poteri decisionali. Veniva poi evidenziata la figura, ritenuta centrale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che fungeva da referente delle importazioni di eroina dal [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dei suoi rapporti privilegiati con il corrispondente in [OSCURATO:PERSONA], al quale pure venivano riconosciuti, in relazione alla specifica funzione, compiti di propulsione e organizzazione delle importazioni. Venivano poi evidenziate le figure di collegamento e di ausilio dei promotori del sodalizio, quali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 2emissario e punto di riferimento dell'[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla verifica della qualità dello stupefacente, e [OSCURATO:PERSONA] Hussein, raccordo per le attività di commercializzazione dello stupefacente tra Bologna e [OSCURATO:PERSONA]. Era poi delineata la figura di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] figlio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], coadiutore del genitore nell'attività di commercializzazione dello stupefacente e degli altri soggetti ritenuti intranei al sodalizio, tra cui gli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 77). 2.1 Prima di passare ad esaminare le doglianze articolate dagli appellanti in relazione all'appartenenza dei singoli imputati alla organizzazione criminale e alle condotte di importazione, acquisto, detenzione e commercializzazione dello stupefacente di cui alle specifiche contestazioni, il giudice distrettuale si soffermava a riconoscere l'esistenza di una associazione criminale che si occupava alla importazione dall'estero ed alla commercializzazione dell'eroina in territorio italiano, in ragione della pluralità di importazioni in un determinato arco temporale, della rilevanza degli approvvigionamenti, della frequenza delle forniture, della professionalità evidenziata, della fitta rete di relazioni, contatti e frequentazioni tra i sodali, quasi tutti di nazionalità pachistana, legati da pluriannuali legami di conoscenza e di frequentazione e, in relazione a taluni di essi, da vincoli di sangue oltre che di dimora nel medesimo ambito territoriale. 3. Secondo il giudice distrettuale gli esiti degli accertamenti svolti e delle intercettazioni avevano consentito di ricostruire la fitta rete di relazioni intercorrenti tra gli imputati, le modalità di finanziamento delle importazioni, nonché le forme di suddivisione dei proventi in un ramificato intreccio di collegamenti tra fornitori e spacciatori che operavano nella consapevolezza della interdipendenza delle rispettive condotte, come era altresì desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie di alcuni imputati che venivano richiamate e che confortavano il giudizio della ricorrenza di una stabile comunanza di scopo a prescindere dagli interessi personali di cui ciascun partecipe era portatore e del profitto economico da ciascuno perseguito, in ragione del rilevante numero di transazioni illecite realizzate nel corso dell'arco temporale monitorato nel corso dell'attività investigativa. 4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati, come di seguito indicati. 4.1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un unico ricorso per Cassazione articolando due principali motivi di ricorso. 34.1.1 Con il primo motivo denunciano inosservanza ed erronea applicazione dell'art.74 Dpr 309/90; nonché erronea applicazione di legge in ordine affermazione di responsabilità del delitto contestato sub D) a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; nonché al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art.73 comma 7 Dpr 309/90 e infine in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio. In particolare contestano gli argomenti utilizzati dal giudice distrettuale per rappresentare gli elementi oggettivi del delitto associativo, quali i collegamenti familiari e la comune origine pachistana degli associati e, sotto il profilo soggettivo, la ricorrenza di una consapevolezza da parte dei ricorrenti di assecondare un comune intento criminoso, prospettando al contrario l'autonomia e la indipendenza di ciascuno di essi nella commercializzazione dello stupefacente, l'esistenza di canali di rifornimento alternativi, celati agli altri imputati e la concorrenzialità nello smercio. La difesa dei ricorrenti si duole altresì, con separata articolazione, di un difetto motivazionale in ordine alla corretta ricostruzione dell'assetto organizzativo del sodalizio che era stato ritenuto svilupparsi in senso orizzontale, con una fitta rete di collegamenti tra soggetti che, approvvigionandosi dello stupefacente, avrebbero operato sullo stesso piano, in assenza di un vertice, in tal modo contraddicendo le dichiarazioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che costituiva esso stesso un terminale operativo delle importazioni di eroina dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva lumeggiato la struttura piramidale dell'ente, indicando il [OSCURATO:PERSONA], di stanza in Grecia, il capo assoluto del sodalizio, mentre una serie di altri soggetti, tutti estranei al sodalizio -come ricostruito nelle sentenze di merito- rivestivano ruoli predominanti ed apicali nella movimentazione di rilevanti partite di droga. Sotto questo profilo rilevava un travisamento della prova nella parte in cui il giudice distrettuale aveva fondato l'impianto motivazionale sulle propalazioni etero accusatorie dell'[OSCURATO:PERSONA] e al contempo aveva ricostruito l'organigramma e la operatività dell'organizzazione in termini del tutto distonici rispetto a quanto da questo descritto, appuntando l'attenzione sul continuo flusso di stupefacente commercializzato e nella serialità degli scambi, argomenti inidonei a fondare l'elemento soggettivo del reato contestato. 4.1.2 Con distinta articolazione si lamenta il riconoscimento del ruolo di partecipe al reato associativo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, evidenziando che la mera attività di collaborazione con taluno dei sodali, in assenza di una consapevolezza di partecipare alle finalità illecite dell'organizzazione avrebbe potuto al limite integrare il concorso dell'imputato nei singoli reati ascritti, tenuto conto 4dell'occasionalità e della sporadicità dei contributi prestati e dell'assenza di rapporti significativi con soggetti estranei al proprio nucleo familiare. Con ulteriore articolazione si deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'importazione di stupefacente dalla Spagna di cui al capo D), in difetto di gravità indiziaria, tenuto conto che il fatto di avere proceduto alla configurazione della linea telefonica mobile di altro correo, [OSCURATO:PERSONA], costituiva elemento equivoco, anche per la sua incerta collocazione temporale e quindi non probante. Con altra articolazione si deduce erronea applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art.73 comma 7 Dpr 309/90, atteso che la collaborazione prestata dai ricorrenti non si era arrestata al riconoscimento delle proprie responsabilità e alla ricostruzione degli episodi criminosi, ma si era estesa alla identificazione di altri soggetti coinvolti nelle indagini di cui gli investigatori ignoravano la esatta identità e tale contributo ricadeva nella previsione normativa tenuto conto della posizione di marginalità e di incompletezza informativa che i dichiaranti possedevano rispetto all'[OSCURATO:PERSONA], il quale risultava inserito in una realtà molto più prossima ai fornitori e ai grossisti della eroina e cioè alle figure di maggiore spessore e rilievo criminale. In ogni caso tali informazioni avevano consentito agli inquirenti di procedere nei confronti di tali soggetti, di stanza in Grecia e in Spagna, precludendo o rendendo non più possibile la loro attività di spaccio internazionale. Assumevano poi difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio non modulato sui minimi edittali e comunque che non consentiva di apprezzare i criteri utilizzati in difetto di una valutazione comparativa e personalizzata delle singole posizioni. 4.2 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso. Con il primo deduce difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza della prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso sulla base del mero coinvolgimento in tre episodi di acquisto e cessione di quantitativi di sostanze stupefacenti non meglio precisati e comunque privi di oggettivi riscontri inidonei a fondare un giudizio di responsabilità sulla sua intraneità al sodalizio. 4.2.1 Con una seconda articolazione deduce difetto motivazionale per non essere stato qualificato il reato ai sensi dell'art.74 comma 6 Dpr 309/90, pure in presenza di fatti concernenti quantitativi limitati, o comunque non precisamente individuati, di sostanza stupefacente, non ostando all'uopo il fatto che si sarebbe trattato di attività di spaccio non occasionale, tenuto conto del contesto programmatico dell'accordo criminoso. 54.3 [OSCURATO:PERSONA] Zulficiar, che risulta riconosciuto responsabile di un unico episodio di traffico di sostanze stupefacenti, deduce violazione di legge in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio nella parte in cui il giudice distrettuale aveva escluso di premiare la correttezza del comportamento processuale, volto all'ammissione dei fatti contestati, peraltro valorizzato da giudice di prima cure pervenendo all'applicazione di pena edittale particolarmente severa. 4.4 La difesa di ALI' [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata laddove l'affermazione di responsabilità era fondata sull'ascolto di intercettazioni telefoniche in assenza di elementi di riscontro e sul mancato riconoscimento della ipotesi lieve tenuto conto che in relazione ad uno dei due episodi contestati il denaro impiegato per l'acquisto era certamente riferibile al [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente si era limitato ad accompagnare quest'ultimo in occasione della cessione. 4.5 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (classe 77) articola tre motivi di ricorso. 4.5.1 Con il primo deduce contraddittorietà ovvero illogicità della motivazione relativamente al delitto di associazione e alla sua partecipazione al sodalizio. Richiamando le emergenze delle intercettazioni telefoniche, con particolare riferimento ai contatti con il proprio omonimo fornitore (soprannominato Foggy), assume l'assenza di qualsiasi fidelizzazione e coinvolgimento nell'organizzazione criminale, atteso che il proprio fornitore non solo non lo rendeva partecipe dei suoi spostamenti e delle fonti da cui attingeva le forniture dello stupefacente, ma gli mentiva apertamente, in una prospettiva di escluderlo da qualsiasi conoscenza dei canali di rifornimento ed operando in perfetta autonomia e concorrenza. Assume pertanto che difettava la prova della permanenza e della stabilità del vincolo associativo mentre riconosceva un contributo che non andava oltre la realizzazione dei singoli reati in assenza di affectio societatis e di una indeterminatezza del programma criminoso. 4.5.2 Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i fatti di cui al capo G), assumendo che le consegne di stupefacente contestate in detto capo non erano altro che l'adempimento degli impegni assunti come finanziatore della importazione di cocaina di cui al capo precedente, di talchè i due reati andavano saldati in un unicum inscindibile atteso che, dall'esame dei contatti pure evidenziati dai giudici di merito intervenuti tra il fornitore e l'odierno ricorrente in epoca successiva al 13 Marzo 2027, data dell'importazione, erano finalizzati al saldo dell'importo oggetto di finanziamento e alla consegna da parte del fornitore della quota di stupefacente per cui vi era stato il finanziamento. 64.5.3 Con una terza articolazione deduce difetto di motivazione in ordine I trattamento sanzionatorio per non essere stato adeguatamente valorizzata la correttezza del comportamento processuale del ricorrente, improntato alla ammissione degli addebiti, la condizione di incensuratezza e il radicamento stabile in territorio italiano; 4.6 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato due motivi di ricorso. 4.6.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione al riconoscimento del suo ruolo apicale all'interno dell'organizzazione, rappresentando da un lato che lo stesso non aveva mai occupato un ruolo di vertice, atteso che il capo dell'organizzazione era il [OSCURATO:PERSONA], di stanza all'estero e che d'altro canto l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure promosso l'adesione di altri associati, in ragione dell'autonomia posseduta da ciascuno degli altri associati. 4.6.2 Con una ulteriore articolazione lamenta che le circostanze attenuanti generiche siano state applicate non nella massima estensione, pure dopo l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso, non ricorrendo alcuna limitazione legale alla completa espansione di entrambi i profili circostanziali che non dovrebbero subire limitazioni per il simultaneo riconoscimento. 4.7 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge, anche con riferimento ai criteri di valutazione della prova, in ordine al riconoscimento della sua partecipazione al sodalizio criminoso. Pure riconoscendo la sua veste di stabile acquirente di partite di stupefacente da taluno degli associati, assume che la discontinuità degli approvvigionamenti, la assenza di qualsiasi affectio societatis, comprovata dall'assenza di riferimenti al [OSCURATO:PERSONA] di partecipi diversi da quello che era il suo riferimento negli acquisti ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), lo rendevano un acquirente privo di qualsiasi condivisione finalistica con gli obiettivi dell'associazione, tenuto altresì conto il limitato lasso temporale in cui si erano perfezionati gli acquisti. 4.8 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone 5 motivi di ricorso tutti incentrati sulla ricorrenza del sodalizio criminoso e sulla partecipazione allo stesso. 4.8.1 Con il primo motivo di doglianza lamenta violazione di legge penale processuale in relazione agli art.581, 585 comma 4 e 591 cod.proc.pen. in relazione al giudizio di inammissibilità della proposta impugnazione in appello con riferimento alla riconosciuta aspecificità e apoditticità degli argomenti che sorreggevano l'impugnazione con riferimento alla ricorrenza dell'associazione diretta alla importazione e alla commercializzazione dello stupefacente. Assume che nell'articolato atto di impugnazione in appello erano stati indicati, con adeguato e specifico sforzo argomentativo i punti della sentenza impugnata oggetto di critica in relazione alla partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, 7anche alla luce della sentenza GALTELLI, attraverso la esplicitazione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto idonei a contrastare il percorso logico della sentenza di primo grado. 4.8.2 Con il secondo e terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge della sentenza impugnata relativamente alla riconosciuta partecipazione al sodalizio, anche con riferimento agli elementi soggettivo e oggettivo del reato, non risultando sufficiente, come sostenuto dalla corte distrettuale, la ricorrenza di rapporti con alcuni dei coimputati, in assenza di verifica della ricorrenza di un rapporto di collaborazione collaudato, stabile e duraturo destinato a riverberarsi oltre i singoli episodi delittuosi. 4.8.3 con il quarto e quinto motivo di ricorso lamenta difetto motivazionale e travisamento della prova in ordine alla consapevolezza dell'imputato di avere assunto un vincolo associativo stabile e permanente atteso che nella nota informativa finale degli organi investigativi emergeva che il ricorrente eseguiva autonome importazioni di droga, anche in contrapposizione del riconosciuto sodalizio e che pertanto il ragionamento del giudice distrettuale si poneva in contrasto con le risultanze probatorie in quanto era assente qualsivoglia indicazione idonea a corroborare il giudizio di colpevolezza sul punto, anche in relazione al contributo causale offerto alla realizzazione del programma criminoso e al ruolo dallo stesso rivestito, nonché alle modalità con le quali il ricorrente si sarebbe inserito nella vita dell'associazione, ricavando tale inferenza dalla mera partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] ai reati fine. 4.9 SING lagjt propone un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge in relazione alla omessa considerazione della ricorrenza di cause di punibilità ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.In relazione ai motivi che attengono alla responsabilità degli imputati, un profilo comune a numerose impugnazioni afferisce alla sussistenza del reato associativo di cui all'art. 74 d.p.R. 309/90 e ai ruoli partecipativi dei singoli ricorrenti i quali lamentano violazione di legge, ovvero vizio argomentativo, nella riconosciuta ricostruzione degli elementi caratterizzanti il sodalizio e del contributo partecipativo dei singoli associati. 'E bene allora rammentare gli elementi caratterizzanti il reato associativo di cui all'art. 74 d.p.R. 309/90. 1.1 In primis va rilevato che tale delitto ha natura plurioffensiva e diretta, in quanto la ratio della norma è quella di tutelare la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione 8e, solo indirettamente, la salvaguardia dell'ordine pubblico in senso generico (Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 28/03/1996, Angelini, Rv. 204549). Affinché possa dirsi integrato il reato in questione, ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, è necessario che: a) almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, Sentenza n. 7387 del 03/12/2013, Pompei, Rv. 258796, Sez. 4, Sentenza n. 44183 del 02/10/2013, Alberighi, Rv. 257582). Si ritiene, infatti, che in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore, e quel connotato di pericolosità per l'ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge. Rispetto all'elemento oggettivo del delitto si è precisato che per la configurabilità dello stesso non è necessaria una complessa ed articolata organizzazione ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, Galioto, Rv. 246112). 1.2 L'elemento organizzativo assume quindi un ruolo marginale, essendo sufficiente anche una organizzazione minima affinché il reato possa dirsi integrato. In relazione, invece, all'elemento soggettivo è stato chiarito che questo consiste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez. 6, Sentenza n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez, Rv. 208306), fornendo un contributo funzionale per l'associazione stessa. 1.3 Riassuntivamente il delitto sussiste se si accerta l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; vi sia organizzazione di attività personali e di beni economici, seppur rudimentale, per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso e, sotto il profilo soggettivo, vi sia un apporto individuale 9apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 4, Sentenza n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). 1.4 Ciò che distingue poi il reato associativo rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va ravvisato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, a prescindere dall'effettiva commissione dei singoli reati programmati, che assicura la propria disponibilità nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (Sez. 5, n. 42635 del 4/10/2004, Rv. 229906). 'E stato anche precisato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per la sua esistenza in un determinato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905). 1.5 In relazione poi alla specificità dei ruoli rivestiti dai singoli associati lo stesso art. 74 D.P.R. 309/90 opera una fondamentale distinzione punendo, al primo comma, le condotte di chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione mentre, al comma successivo, prevede una pena meno severa per chi partecipa alla associazione rivestendo un ruolo diverso; in generale tale partecipazione può dirsi integrata dalla condotta di chi faciliti lo svolgimento della intera attività criminale così assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso escludendo, però la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, ovvero la mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e ai rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692). 1.6 In riferimento, invece, al ruolo di promotore ed/o organizzatore la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il primo spetta non solo a chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e i consensi partecipativi, ma anche a colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali (Sez. 6, Sentenza n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524; Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, Rv. 205653). È invece qualificabile come organizzatore colui che "coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle 10strutture nelle quali il sodalizio si articola, precisando che tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto con rifermento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso risulti ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni territoriali attraverso le quali l'associazione criminale è strutturata e si diparte, trattandosi di un ruolo interscambiabile, nel senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell'associazione tanto da dover coincidere necessariamente con tale momento, e plurale, nei senso che anche eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell'associazione, possono svolgere attività di programmazione e pianificazione delle attività criminali" (Sez. 4, Sentenza n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256). Da ciò può desumersi la differenza strutturale tra le due condotte proprio perché solo nel secondo caso è necessaria un'attività di coordinamento strutturale con l'attribuzione di compiti di programmazione e di pianificazione. 1.7 Nell'ambito delle diverse figure di partecipazione individuate dai giudici di merito nell'odierno giudizio si pone la questione della configurabilità del ruolo di partecipante all'associazione del rifornitore e del rivenditore della sostanza commercializzata dall'organizzazione (nella specie tali ruoli sono contestati a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] classe 77, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, unitamente ad ulteriori compiti a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]): è stato affermato che tali soggetti devono essere ritenuti compartecipi, anche se si relazionano soltanto con alcuni dei sodali, purché tale attività di fornitura o di rivendita sia svolta in maniera continuativa e con la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione nella quale le attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché il rifornitore-rivenditore sia stabilmente disponibile a cedere o a ricevere le sostanze stupefacenti "con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa" (Sez. 4, Sentenza n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271707, nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 564 del 29/10/2015, Rv. 265763), così palesando la sua adesione al programma criminoso. Nello stesso solco si è sostenuto che "l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse alla realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune 11né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale" (Sez. 6, Sentenza n. 3509 del 10/1/2012, Ambrosio, Rv. 251574). È, poi, compito del giudice di merito accertare il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente da relazione negoziale di mero reciproco affidamento a vincolo integrativo dell'affectio societatis di cui sono indici sintomatici: la durata dell'accordo criminoso tra i soggetti; le modalità di azione e di collaborazione tra loro; il contenuto economico delle transazioni; la rilevanza obiettiva che il contraente - acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747). 1.8 In relazione ai motivi di ricorso si richiameranno pertanto i principi sopra enucleati onde saggiare la correttezza del ragionamento del giudice distrettuale nella individuazione degli elementi fondanti l'ipotesi associativa e tratteggiare il discrimen dell'adesione alla struttura dei singoli ricorrenti. 2. Manifestamente infondati devono ritenersi tutti i motivi di ricorso proposti che contestano la violazione di legge e il vizio motivazionale della sentenza impugnata nel riconoscere la ricorrenza del sodalizio criminoso, sia in ragione di carenze di carattere strutturali del gruppo di soggetti impegnati nella fornitura, scambio e cessione della sostanza stupefacente che ruotavano intorno ai tre fratelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] operanti nell'area di [OSCURATO:PERSONA] i quali, a loro volta, facevano riferimento per le importazioni di stupefacente ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi canali di rifornimento dal [OSCURATO:PERSONA], dalla Turchia e dalla Grecia, sia in ragione della prospettazione di una alternativa conformazione della organizzazione, che si assume di carattere piramidale con terminali verticistici all'estero ([OSCURATO:PERSONA]). 2.1 A tale proposito le censure svolte sul punto dai vari ricorrenti (a partire dai tre fratelli riconosciuti al vertice della struttura, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma anche da taluno degli imputati riconosciuti come partecipi dell'organizzazione, GULAM [OSCURATO:PERSONA] c1.77, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) risultano generiche, prive di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, volti a prospettare una diversa ricostruzione dei rapporti tra i vari associati sulla base di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito i quali, con motivazione logica e priva di contraddizioni hanno evidenziato come intorno ai quattro imputati investiti di funzioni apicali ([OSCURATO:PERSONA] e i tre fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]) si muovessero numerosi altri soggetti che finanziavano le importazioni, acquistavano 12abitualmente la droga di cui erano approvvigionati, fungevano da raccordo con gli acquirenti bolognesi, in un turbinio di transazioni, collegamenti, contatti e interdipendenze. 2.2 Correttamente poi è stato indicato un modulo associativo orizzontale formato da tanti centri di interessi e di aree di influenza nello spaccio dello stupefacente, connessi e interdipendenti. Sulla base del corretto argomentare del giudice distrettuale la maggiore parte dei protagonisti si conosceva professionalmente da anni, anche in ragione della comune nazionalità di provenienza ([OSCURATO:PERSONA]), in quanto già spacciavano insieme, avevano creato canali privilegiati nell'approvvigionamento della sostanza e fornivano ai promotori disponibilità finanziaria ed affidamento per la partecipazione alle singole importazioni e al successivo smercio dello stupefacente, laddove [OSCURATO:PERSONA] fungeva da raccordo con i fornitori esteri i quali costituivano l'espressione di diversa diramazione criminale, di stanza in paesi stranieri, che si occupava del reperimento e della fornitura delle grosse partite che venivano poi ripartite e ulteriormente movimentate grazie ai collegamenti e alla capacità diffusiva degli imputati posti al vertice della organizzazione operante nel territorio nazionale. 3. Parimenti inammissibile è la censura avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] relativa alla propria partecipazione al suddetto sodalizio, la quale è stata riconosciuta non solo in ragione del rapporto parentale con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (padre) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (zio), ma in virtù della permanente disponibilità fornita nella preparazione dello stupefacente, nella custodia dello stesso, nella sistematica accoglienza dei corrieri della droga cui assicurava ausilio logistico, e funzionale alla evacuazione degli ovuli di stupefacente, attività prestata con continuità, dedizione e consapevolezza della stabilità dell'organizzazione realizzata dai prossimi congiunti, nell'accettazione e nell'esecuzione dei compiti allo stesso assegnati, come peraltro è stato ammesso dal ricorrente e come puntualmente risulta documentato nelle intercettazione telefoniche indicate dal giudice distrettuale e come indicato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel manoscritto depositato in data 10 Giugno 2020. 3.1 Palesemente infondato è anche il motivo di ricorso con il quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contesta la propria partecipazione al reato di cui al capo D) laddove i giudici di merito hanno fornito motivazione coerente e non contraddittoria sulla base del materiale intercettivo, collegando il dato della intervenuta configurazione dell'account del cellulare in uso al corriere della droga, con le mansioi che abitualmente erano ricoosciute al [OSCURATO:PERSONA] 13nell'accoglienza dei corrieri, dal che era tratta l'inferenza che l'attività materiale da questi realizzata per agevolare i contatti tra il corriere della droga e lo zio [OSCURATO:PERSONA], che gli chiedeva le credenziali del corriere, fossero sorrette dalla consapevolezza delle ragioni della richiesta e, conseguentemente, che il suo contributo era strumentale ad agevolare il perfezionamento della cessione della sostanza . 3.2 Manifestamente infondato e meramente assertivo è poi il motivo di ricorso con il quale la difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si dolgono per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art.73 comma 7 Dpr 309/90, la quale è stata coerentemente esclusa sia in ragione della parzialità e non esaustività del contributo dichiarativo, pure risultando i propalanti i soggetti posti al vertice dell'organizzazione criminosa e pertanto in grado di riferire elementi fondamentali per la ricostruzione degli snodi del rifornimento con particolare riferimento ai canali esteri e alla collaborazione con l'[OSCURATO:PERSONA], sia in quanto non risulta soddisfatta la condizione richiesta dalla norma ai fini del riconoscimento della ipotesi attenuata consistente nella "sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti" (sez.3, n.21624 del 15/04/2015, R. e altro, Rv.263822; sez.4, n.42463 del 14(06/2018, Albini, Rv.274347). 3.3 I motivi di ricorso afferenti al trattamento sanzionatorio proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] appaiono privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata la quale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, è partita da una pena base prossima al minimo e ha apportato aumenti minimi, e comunque percentualmente molto contenuti, per la continuazione con i reati satellite, tutti riconducibili a ipotesi di cui agli art.73 Dpr 309/90. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così 14sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione del giudice di legittimità. 4. Inammissibile per manifesta infondatezza e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata è il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] laddove la corte distrettuale a pag.70 della sentenza impugnata fornisce congrua e non illogica motivazione, a parte il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in tre specifiche ipotesi di movimentazione di partite di sostanza stupefacente, sulla funzione di raccordo del ricorrente tra il filone reggiano e il filone bolognese dell'associazione a delinquere, nonché quale destinatario di numerose partite di sostanza stupefacente gestite dal sodalizio criminoso. Se sotto il profilo operativo le attività di intermediazione e di raccordo tra le realtà criminose che agivano in diverso ambito territoriale, secondo il giudice distrettuale, ne pongono in rilievo lo strutturato e continuativo radicamento nella rete di negoziazioni costituita dai promotori dell'organizzazione, la frequenza dei contatti con gli stessi e con numerosi altri sodali (tra i quali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] c1.77 e SHA [OSCURATO:PERSONA]) ne testimoniano l'elevato grado consapevolezza e di adesione alle dinamiche interne al sodalizio, oltre a evidenziare l'affidamento degli altri sodali nelle sue capacità di approvvigionamento e di diffusione dello stupefacente in ambiti territoriali più ampi di quelli gestiti direttamente dal sodalizio. Le censure si limitano invero a evidenziare la saltuarietà degli apporti illeciti garantiti dal [OSCURATO:PERSONA] peraltro in termini assolutamente generici e non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) anche con riferimento al riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art.74 comma 6 Dpr 309/90 (secondo motivo di ricorso), laddove il giudice distrettuale, ai fini della qualificazione giuridica del reato, ha posto in rilievo le ingenti quantità di stupefacente importato, acquistato e ceduto (almeno cento grammi di eroina, desunta da intercettazioni indicate in nota a pag.70), stigmatizzandone "la potenzialità diffusiva dell'attività posta in essere, come la sua pervasività. 5. Analogamente privo di analisi censoria rispetto alle argomentazioni del giudice distrettuale nella dosimetria del trattamento sanzionatorio è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la cui difesa non si confronta con l'ampia e precisa motivazione della sentenza della corte di appello che ritaglia al ricorrente un 15ruolo di primo piano, in quanto risulta direttamente in contatto con il principale fornitore di sostanze stupefacenti dall'estero, [OSCURATO:PERSONA], e con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], terminale operativo del primo in territorio italiano al quale ha ceduto una consistente partita di droga e quale custode di rilevanti partite di stupefacenti per conto di terzi soggetti. In punto di trattamento sanzionatorio poi, richiamati i principi indicati al paragrafo 3.3, la pena è stata modulata in termini medio-minimi edittali del tutto proporzionati ai parametri di cui all'art.133 comma 1 cod.pen., in ragione della gravità della condotta ascritta e di un comportamento processuale neutro, privo di profili di meritevolezza. 6. Inammissibile per manifesta infondatezza è il ricorso di ALI [OSCURATO:PERSONA] in quanto gli argomenti sollevati si pongono in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in ordine al valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138) e degli ulteriori elementi indizianti rappresentati dall'arresto in flagrante di taluni dei sodali e del sequestro di sostanze stupefacenti. La ipotesi di minore gravità è stata poi correttamente esclusa con motivazione priva di illogicità apparenti in ragione del rilievo ponderale dello stupefacente trattato, della pluralità degli episodi, dell'inserimento del prevenuto in circuiti criminali e della professionalità e della scaltrezza evidenziate nelle trattative e nell'attività di spaccio. 7. Inammissibili sono i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] classe 77. Premessi i principi sopra esposti in ordine alla ricorrenza della struttura criminosa promossa e diretta dall'omonimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ndeenn e richiamati altresì i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva in capo a colui che abitualmente finanzia o si rifornisce, secondo schemi di ripetitività e fidelizzazione, dai principali esponenti del gruppo criminale, nella consapevolezza della ricorrenza della struttura criminosa, così da determinare affidamento sulla sua disponibilità all'acquisto dello stupefacente, il primo motivo di ricorso, relativo alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla struttura criminosa, si palesa del tutto reiterativo rispetto a quanto dedotto in appello e disatteso con lineare e congrua motivazione. 7.1 In particolare il giudice distrettuale ha evidenziato, in termini di assoluta logicità e coerenza con gli esiti captativi e con le stesse ammissioni del ricorrente, che l'imputato si riforniva in maniera stabile, continuativa e fidelizzata da tutti e tre gli associati in posizione verticistica, finanziando le operazioni di approvvigionamento, garantendo disponibilità finanziaria e 16pagando secondo regole prestabilite le singole forniture, in sostanza superando la soglia del rapporto sinallagmatico della singola cessione, tenuto conto del numero delle transazioni, dei quantitativi acquistati e dalla costanza e stabilità dei rapporti assunti con i vertici dell'organizzazione (da ultimo sez.5, n.33139 del /289/2020, Manzari, Rv.280450). 7.2 II giudice distrettuale ha altresì evidenziato che, ai fini del riconoscimento della partecipazione alla suddetta struttura associativa, risulta ininfluente la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] potesse mantenere altre fonti di approvvigionamento della sostanza o che i vertici dell'associazione non lo rendessero edotto dei propri canali di approvvigionamento, laddove il ricorrente garantiva, alla stregua di quanto emerso nelle intercettazioni telefoniche e da quanto dallo stesso ammesso in relazione ai reati fine, una stabilità di relazioni e di finanziamenti con il gruppo criminale di riferimento e costituiva uno dei consueti e fidelizzati terminali della suddivisione della sostanza, sulla base delle quote garantite, una volta affluita nel territorio nazionale, così da assicurare al sodalizio liquidità e disponibilità per le successive forniture. 7.3 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso in quanto il giudice distrettuale, con riferimento al capo G di imputazione, ha individuato, isolandole dal punto di vista cronologico, fattuale e psicologico una serie di attività (desunte dalle intercettazioni telefoniche e dalla localizzazione delle utenze telefoniche) successive all'importazione di una rilevante partita di stupefacente di cui al capo F), in arco temporale compreso tra il 14 ed il 23 Marzo 2017, che hanno coinvolto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale acquirente-destinatario dello stupefacente, condotte che non si sovrappongono a quella di concorso di illecita importazione dello stupefacente dalla Spagna, ma si sostanziano in singole cessioni di stupefacente a favore del [OSCURATO:PERSONA]. 7.3.1 Il motivo comunque risulta in fatto, non contesta i collegamenti tra gli emissari del sodalizio e il [OSCURATO:PERSONA] nel periodo suddetto ma si limita ad affermare, in termini peraltro del tutto congetturali, che le ragioni delle interlocuzioni e degli incontri tra gli esponenti del sodalizio e il [OSCURATO:PERSONA] avevano per oggetto la consegna dello stupefacente importato dalla Spagna prospettando, peraltro in termini assolutamente aspecifici, una alternativa lettura del quadro probatorio, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità. 7.4 In relazione al motivo relativo al trattamento sanzionatorio non possono che essere rinnovate le considerazioni espresse al paragrafo 3.3 in relazione ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e al paragrafo 5 in relazione al ricorso di AHMEDZulfigar, in presenza 17di pena base modulata su criteri minimi edittali e aumenti di pena per la continuazione con dodici episodi di reato-fine contenuti in termini percentuali assolutamente modesti (quattro mesi di reclusione per ciascun reato). 8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto privo di confronto con gli argomenti spesi dal giudice distrettuale per confermare il ruolo di promotore dell'organizzazione in capo al ricorrente, fondato non solo sul suo rapporto diretto e privilegiato con il principale fornitore dall'estero della sostanza stupefacente, MUBASHAR Ussain ([OSCURATO:PERSONA]), ma sulla sua peculiare veste di principale organizzatore delle spedizioni di stupefacenti dall'estero, dalla sua capacità di rinvenire numerosi ed alternativi canali di rifornimento per consistenti partite di droga e, al contempo, di curare la distribuzione della sostanza una volta giunta nel territorio nazionale, avvalendosi della collaborazione del fratello [OSCURATO:PERSONA] per gli approvvigionamenti dal [OSCURATO:PERSONA] e del fornitore pakistano di stanza in Spagna, Hafis. All'[OSCURATO:PERSONA] risulta in sostanza attribuito, con argomenti privi di illogicità e contraddizioni, il ruolo di principale collettore e distributore dello stupefacente proveniente dall'estero, in stretto collegamento con i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ne curavano la ripartizione e la successiva movimentazione; egli forniva altresì lo stupefacente ad altri imputati di stanza nel reggiano, riconosciuti come sodali, quali [OSCURATO:PERSONA] classe 77 e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonché era in collegamento con il cittadino indiano SING [OSCURATO:PERSONA] alias GITA cui riservava un ruolo preferenziale nella verifica della qualità dello stupefacente importato. Al ricorrente era riconosciuta, con argomenti logici e privi di contraddizione, alla stregua degli elementi acquisiti tramite la captazione di conversazioni telefoniche ed ambientali, servizi di OCP, sequestri di stupefacenti e collegamenti con gli altri sodali, una piena autonomia organizzativa e decisionale, seppure condizionata dalle caratteristiche delle forniture di stupefacenti provenienti dall'estero, una poliedrica capacità di raccordo e di coordinamento, in quanto trattava direttamente con il [OSCURATO:PERSONA] le importazioni dello stupefacente e curava nel territorio nazionale i rapporti con i vertici dell'associazione per il successivo smercio dello stupefacente, promuovendo "la complessiva e ramificata gestione del traffico illecito" (sul ruolo di promotore di sodalizio criminoso già esistente al momento dell'adesione cfr. sez.6, n.45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv.265524; sez.2, n.52316 del 27/09/2016, Riva e altri, Rv.268962). 8.1 Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso atteso che il giudice di appello ha fornito congrua e non illogica motivazione del giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto operando una diminuzione 18per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quella auspicata o comunque possibile, valorizzandone la caratura criminale e il suo ruolo apicale quale collettore delle forniture di stupefacente provenienti dall'estero. A tale proposito è stato affermato che non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (sez.2, n.37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv.280359). 9. Inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale denuncia vizio motivazionale per essere stato riconosciuto il suo ruolo di partecipe all'associazione. I profili di doglianza sono generici, reiterativi e privi di confronto con gli argomenti spesi a pag.61 della sentenza impugnata ove, riconosciuto il ruolo di stabile e fidelizzato acquirente di stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il quale intratteneva rapporti di acquisto da lungo tempo (6-7 anni), allo stesso veniva riconosciuta una piena conoscenza delle dinamiche dell'associazione, che gli erano rivelate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso mostrava altresì di conoscere, attraverso gli esiti di attività captativa, la ricorrenza di numerosi altri soggetti che si rifornivano dal sodalizio criminale di cui faceva parte l'[OSCURATO:PERSONA]. In relazione alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai fini del riconoscimento di un suo ruolo organico all'interno del sodalizio criminoso, valgono i principi già in precedenza enunciati, che si ritiene di dovere condividere, secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (sez.2, n.30233 del 30/01/2016, Giaquinto, Rv.267991; sez.5, n.33139 del 28/09/2020 Manzari, Rv.280450), consapevolezza nella specie logicamente ricostruita in capo al ricorrente dal giudice distrettuale, in ragione della stabilità e costanza degli acquisti, della pluriennale conoscenza dei vertici dell'associazione e della palesata conoscenza delle modalità operative della stessa e dei soggetti riforniti. 1910. Il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] risulta privo di contenuto censorio, in quanto lamenta la mancata pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., omettendo peraltro di formulare specifiche doglianze di legittimità a fronte di articolato apparato motivazionale. 11. Manifestamente infondati e privi di confronto con la sentenza impugnata risultano altresì i motivi articolati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] afa r. Il primo motivo, che lamenta il giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte di Appello in ordine al gravame relativo alla ricorrenza di una struttura associativa organizzata secondo gli schemi delineati nei precedenti paragrafi, non pare centrato laddove dalla lettura dei passaggi motivazionali della sentenza di secondo grado risulta chiaramente che il giudizio di inammissibilità sia limitato a quella articolazione del gravame che contestava l'ontologica sussistenza dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e sul punto il giudice distrettuale richiama tutti gli elementi, già enucleati in premessa, che giustificavano il giudizio espresso sul punto. 11.1 Quanto invece alla questione della partecipazione del ricorrente al sodalizio, questione che viene proposta dalla difesa dello [OSCURATO:PERSONA] nei motivi di ricorso n.2-3-4-5, la motivazione della sentenza impugnata contiene tutti gli indicatori richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, ponendone in rilievo non solo l'apporto materiale fornito al gruppo organizzato di sodali pachistani che si approvvigionavano di rilevanti partite di stupefacente dall'estero per poi commercializzarle in territorio italiano (contatti, collegamenti con i vertici dell'associazione e con alcuni degli altri sodali con i quali intesseva relazioni funzionali alla movimentazione e alla cessione dello stupefacente o all'importazione dello stesso), ma anche la organizzazione di una importazione di stupefacente che proponeva a taluno dei partecipi. Valgono per lo [OSCURATO:PERSONA] i principi già espressi per altri compartecipi relativi alla partecipazione ai sodalizio di colui che, fornitore o acquirente dello stupefacente, con carattere di stabilità, abbia la consapevolezza, nella specie ricavata dalle relazioni intrattenute con i vertici dell'associazione e con molti altri soggetti, partecipi della struttura o ad essa collegati, che la propria disponibilità all'acquisto o alla movimentazione dello stupefacente forniscano la garanzia e l'affidamento per la operatività e per la crescita del sodalizio (sez.1, n.30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv.267991; sez.5, n.33138 del 28/09/2020, Manzari, Rv.280450). A nulla rileva, ai fini della suddetta valutazione, la circostanza che il ricorrente abbia mantenuto margini di 20autonomia operativa e si sia rivolto ad altri canali di approvvigionamento quando, come nella specie, le relazioni illecite con il gruppo facente capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituivano una costante, fidelizzata e vantaggiosa pratica per entrambe le parti. Nessun travisamento della prova pertanto è ravvisabile nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata, la quale ha fatto corretta applicazione dei criteri interpretativi per desumere la partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, non già limitandosi a valorizzare il coinvolgimento del ricorrente nei reati fine, che pure ne tratteggiano un sistematico collegamento, tutt'altro che occasionale, alle finalità illecite dell'ente, ma ne evidenziano la poliedrica operatività a stretto contatto con i vertici e i terminali operativi della struttura, ponendo in rilievo la centralità del suo agire tanto in una prospettiva dì approvvigionamento, quanto nella movimentazione dello stupefacente affluito nella disponibilità dell'organizzazione. 12. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Moggi, - • • t FUNZIONAR/C) GIUDIZIARIO • :t, ft3DIZIARICk, FUN-2_10W IL 'ali endo Dott.ssa 1Yggs 1 `)
Sentenza Cassazione n. 02273/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris