CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 13794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22776-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22776/2021 Numero sezionale 2865/2022 Numero di raccolta generale 13794/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 - intimati - avverso la sentenza n. 322/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal relatore nella proposta di cui appresso: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio, per quel che è ancora di utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconobbe, con una prima sentenza, l’attore proprietario esclusivo per usucapione di uno stacco di terreno, adibito a corte comune, e di un fabbricato rurale; - il medesimo Giudice, davanti al quale il processo era stato riassunto, dopo annullamento in sede d’appello per difetto del contraddittorio, riconfermò la prima statuizione; - la Corte d’appello di Perugia, chiamata a nuova decisione sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, sempre per quel che qui rileva, rigettò la domanda d’usucapione; - la sentenza d’appello (dopo aver accertato trattarsi di titolarità di compossesso “uti condominus” e che in un simile caso l’istante per usucapione della proprietà esclusiva deve dimostrare di avere posseduto “uti dominus” e in assenza di atti di tolleranza) negò l’usucapione sulla base del seguente decisivo argomento: l’attore aveva inequivocamente riconosciuto l’altrui diritto, così rinunciando, con atto abdicativo, alla maturata usucapione, in quanto con contratto del 21/3/1998 aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] quota indivisa del bene e con contratto del 21/7/1999 aveva acquistato ulteriori quote da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perciò Ric. 2021 n. 22776 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22776/2021 Numero sezionale 2865/2022 Numero di raccolta generale 13794/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 stesso manifestando “in modo inequivoco il riconoscimento del diritto del comproprietario”, senza che potesse assumere rilievo che il riconoscimento fosse avvenuto nei confronti di comproprietari diversi dal convenuto. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi di doglianza e la controparte resiste con controricorso. Osserva 1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. attuaz. cod. proc. civ. e 111, co. 6, Cost., assumendo che la Corte locale non aveva reso intellegibile motivazione, appare manifestamente destituito di giuridico fondamento. Invero, la sentenza d’appello diffusamente e approfonditamente esamina i punti ad essa sottoposti con il gravame e, con specifico riferimento al profilo riproposto all’esame di questa Corte, riguardante la fondatezza nel merito della domanda d’usucapione, investe cinque fitte pagine per affrontare la vicenda in fatto e in diritto. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto; - siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 Ric. 2021 n. 22776 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22776/2021 Numero sezionale 2865/2022 Numero di raccolta generale 13794/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). È del tutto evidente che non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: gli argomenti utilizzati dal giudice sono puntualmente ripercorribili e risultano collegati al caso esaminato e alle risultanze di causa. Quel che, in sostanza il ricorrente contesta è la soluzione giuridica sposata dalla sentenza, alla luce del vaglio probatorio, in questa sede incensurabile, ivi incluso l’apprezzamento delle deposizioni, avendo questa Corte avuto già modo di chiarire che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Sez. 2, n. 21187, 8/8/2019, Rv. 655229). 2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, lamentando che la Corte locale aveva omesso di verificare “se il Ric. 2021 n. 22776 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22776/2021 Numero sezionale 2865/2022 Numero di raccolta generale 13794/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 comportamento del Ricorrente in occasione della stipula degli atti di trasferimento dei diritti con gli altri comproprietari fosse assolutamente incompatibile con la volontà dello stesso di avvalersi della usucapione maturata”, è inammissibile, ponendosi al di fuori del vincolato paradigma di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza contesta la decisione giuridica e investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). 3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia falsa applicazione dell’art. 1165 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 2937 e 2944 cod. civ. Il ricorrente contesta alla Corte d’appello di avere desunto la rinuncia tacita all’usucapione senza che sussistesse “una incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione”. 3.1. La doglianza non è fondata. Limitando l’analisi a quel che qui serve è opportuno premettere che, in linea generale, il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e Ric. 2021 n. 22776 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22776/2021 Numero sezionale 2865/2022 Numero di raccolta generale 13794/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 riveli il carattere della volontarietà (Sez. 2, n. 9097, 12/04/2018, Rv. 648046; ma già, ex multis, Cass. n. 13870/2009). Si è poi chiarito che l'atto interruttivo del possesso "ad usucapionem" posto in essere dall'unico possessore dell'immobile nei confronti di uno o più dei suoi comproprietari, ha effetto anche verso gli altri, ed altrettanto dicasi per la rinuncia del primo a far valere l'usucapione eventualmente già maturata sul medesimo cespite, atteso che l'esercizio del predetto possesso non è configurabile in modo diverso su quote ideali indivise dello stesso bene, che il riconoscimento del diritto altrui, come atto unilaterale non recettizio incompatibile con la volontà del godere del bene "uti dominus", interrompe il termine utile per l'usucapione anche se effettuato nei confronti di soggetti diversi dal titolare del diritto stesso, e che l'efficacia della rinuncia postula solo la inequivocità della volontà del rinunciante (Sez. 2, n. 20565, 12/10/2016, Rv. 641512). Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata non abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte, in base al quale si è affermato che è configurabile rinuncia tacita all'usucapione soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione (Sez. 2, n. 17321, 31/08/2015, Rv. 636219, richiamata, insieme a Cass. n. 10026/2002, da Cass. n. 4318/2016). L’apprezzamento di una tale incompatibilità non può essere sottratto al giudice del merito, il quale ha il pieno dominio delle emergenze di causa per esprimere un tale giudizio. La Corte di Perugia ha spiegato che la circostanza di avere (e per due volte) acquistato da altri comproprietari quote del bene comune implicava inequivocamente volontà abdicativa dell’usucapione maturata (pagg. 17 e 18). In disparte va soggiunto che i precedenti richiamati dal ricorrente non disconfermano la decisione impugnata. Invero, nelle ipotesi evocate emerge un corollario fattuale peculiare, affatto diverso, che il giudice del merito ebbe a scrutinare, senza incorrere Ric. 2021 n. 22776 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22776/2021 Numero sezionale 2865/2022 Numero di raccolta generale 13794/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 in censura di legittimità. La Cassazione confermò la sentenza impugnata, che aveva escluso che la dichiarazione di disponibilità all'acquisto di un immobile, fatta dopo il decorso del termine per usucapire, potesse configurarsi come rinuncia all'usucapione, potendosi da essa desumere anche soltanto una volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito. In quel caso, invero, venne dato rilievo al fatto che fosse stata manifestata la mera disponibilità a definire il già avviato contenzioso per l’accertamento dell’usucapione, mediante l’acquisto dell’immobile. Qui, per contro, la scelta di acquistare le quote di contitolari, in assenza di un contenzioso in corso, che poi avrà successivamente luogo nei soli confronti di altro contitolare, è stata interpretata dal Giudice, senza incorrere in errore ricognitivo della fattispecie legale, come inequivoco riconoscimento dell’altrui diritto e, di conseguenza, come rinuncia all’usucapione, la quale, nell’ipotesi di contitolarità per quote indivise, non può che farsi valere nei confronti di tutti i contitolari. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1362 cod. civ. Secondo l’assunto impugnatorio la rinuncia costituirebbe negozio unilaterale non recettizio, la cui interpretazione, ai sensi dell’art. 1324 cod. civ., deve soggiacere, nei limiti della compatibilità, alle norme di cui all’art. 1362 cod. civ. e la Corte d’appello avrebbe dovuto, sulla base della comune intenzione delle parti, che si ricavava dagli elementi testuali ed extratestuali, concludere nel senso che il Valigi non avesse inteso rinunciare all’usucapione. La doglianza non è fondata. La rinuncia costituisce atto giuridico in senso stretto non ricettizio, i cui effetti discendono automaticamente dalla legge e la cui estrinsecazione di volontà unilaterale non è, pertanto, ricollegabile in alcun modo alla “comune intenzione delle parti”. Parti che, peraltro, nella specie, non sono. Né c’era da indagare oltre il palese, il contenuto della disposizione negoziale, dalla quale il giudice ha tratto il convincimento, tenuto conto delle emergenze estrinseche ad essa, che l’esponente avesse rinunciato alla maturata usucapione>>. Ric. 2021 n. 22776 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22776/2021 Numero sezionale 2865/2022 Numero di raccolta generale 13794/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti Ric. 2021 n. 22776 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22776/2021 Numero sezionale 2865/2022 Numero di raccolta generale 13794/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 processuali per il versamento da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 22776 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E