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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13140/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 17/09/2021, ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Rimini in data 01/07/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' SOUHEL, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di furto con strappo, tentato furto aggravato e rapina.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione (per non avere la Corte riqualificato la rapina imputata come consumata in tentata) in tutte le sue forme si caratterizza per la sua aspecificità, genericità, oltre reiterativo, è inammissibile in quanto teso introdurre nel giudizio di legittimità una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); in tal senso assolutamente univoche le considerazione della Corte di appello a pag. 7 e 8 seg. della sentenza impugnata sulla scorta dalle attendibili dichiarazioni rese dalla parte offesa, la quale ha chiaramente riferito di come l'odierno ricorrente lo avesse ferocemente spintonato per impossessarsi del suo motorino, sferrandogli poi due pugni in faccia prima di darsi alla fuga e di essere bloccato dalle forze dell'ordine, come confermato anche dalle altre dichiarazioni di persone presenti al fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conda.ina del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/02/2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 17/09/2021, ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Rimini in data 01/07/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' SOUHEL, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai delitti di furto con strappo, tentato furto aggravato e rapina. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione (per non avere la Corte riqualificato la rapina imputata come consumata in tentata) in tutte le sue forme si caratterizza per la sua aspecificità, genericità, oltre reiterativo, è inammissibile in quanto teso introdurre nel giudizio di legittimità una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); in tal senso assolutamente univoche le considerazione della Corte di appello a pag. 7 e 8 seg. della sentenza impugnata sulla scorta dalle attendibili dichiarazioni rese dalla parte offesa, la quale ha chiaramente riferito di come l'odierno ricorrente lo avesse ferocemente spintonato per impossessarsi del suo motorino, sferrandogli poi due pugni in faccia prima di darsi alla fuga e di essere bloccato dalle forze dell'ordine, come confermato anche dalle altre dichiarazioni di persone presenti al fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conda.ina del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/02/2023 Il
Sentenza Cassazione n. 13140/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris