CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25012/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el commissario straordinario, GiuseppeQuintavalle, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tevere, n. 20, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. eche la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato alricorso.RICORRENTEcontroU.S.I. – UNIONE [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via MuzioClementi, n. 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al controricorso.Numero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/2026CONTRORICORRENTEData pubblicazione 06/09/2026REGIONE LAZIO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Presidente pro temporedella Giunta regionale, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale sufoglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che haindicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata in Roma, alla viaMarcantonio Colonna, n. 27, presso gli uffici della propria Avvocatura.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1580/2024 della Corte d’appello di Roma,udita la relazione nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Abete,RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenivadinanzi al Tribunale di Roma l’[OSCURATO:PERSONA] - A.S.L. Roma 1 e laRegione Lazio (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5).Esponeva che negli anni compresi tra il 2010 ed il 2013 aveva eseguitoprestazioni di diagnostica di laboratorio in favore di soggetti assistiti dal S.S.R.nel territorio di competenza dell’A.S.L. convenuta.Esponeva che era stato indebitamente applicato lo sconto tariffario di cuiall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, benché circoscritto altriennio 2007/2009.Chiedeva condannare i convenuti, in via solidale o chi di ragione, alpagamento, anche ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., dell’importo di euro116.145,46 con gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.2. Si costituiva l’A.S.L. Roma 1.Instava per il rigetto dell’avversa domanda.Numero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/2026Data pubblicazione 06/09/2026Si costituiva la Regione Lazio.Del pari instava per il rigetto dell’avversa istanza.3. Con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale “negava la legittimazione passivadella Regione Lazio e affermava in astratto la legittimazione dell’[OSCURATO:PERSONA] 1”(così sentenza d’appello, pag. 3); rigettava le domande tutte di parte attrice.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello.Resisteva l’A.S.L. Roma 1.Resisteva la Regione Lazio.4.1. In comparsa conclusionale l’A.S.L. Roma 1 chiedeva “dichiararsi ilproprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che trattavasi diquestione rilevabile d’ufficio e in qualsiasi stato e grado del giudizio” (cosìsentenza d’appello, pag. 4).5. Con sentenza n. 1580 dei 4/6.3.2024 la Corte di Roma accoglieva in parteil gravame e per l’effetto condannava l’A.S.L. Roma 1 a pagare all’appellante lasomma di euro 116.145,46, oltre interessi ex d.l.gs. n. 231/2002 dalnovantesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura al soddisfo.Evidenziava preliminarmente la Corte di Roma che in ordine allalegittimazione passiva dell’A.S.L. Roma 1 si era formato il giudicato, siccome ilTribunale aveva “ravvisato in astratto la legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] enegato invece quella della Regione Lazio” e l’A.S.L. Roma 1 non aveva“impugnato la sentenza sul punto e solo nella comparsa conclusionale [aveva]riproposto la questione” (così sentenza d’appello, pag. 5).Evidenziava poi che era destituito di fondamento il primo motivo d’appello,con il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato il disconoscimento dellaconcorrente legittimazione passiva della Regione Lazio (cfr. sentenza d’appello,pag. 5).Numero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/2026Data pubblicazione 06/09/2026Evidenziava altresì che era fondato – con assorbimento del terzo e del quartomotivo di gravame – il secondo motivo d’appello, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] censurato l’applicazione dello sconto tariffario oltre il triennio 2007/2009.Evidenziava segnatamente che nessuna delle disposizioni della legge n.296/2006 aveva previsto che lo sconto tariffario si applicasse “fino all’emissionedel nuovo tariffario” (così sentenza d’appello, pag. 7).Evidenziava infine che la struttura sanitaria appellante, “seppure inizialmentesulla base di accreditamento provvisorio, reso definitivo con provvedimento del4.3.2013”, aveva siglato accordi in conformità al disposto dell’art. 8-quinquiesd.lgs. n. 502/1992, sicché senz’altro le competevano gli interessi ex d.lgs. n.231/2002 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 7 - 8).6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’A.S.L. Roma 1; ne ha chiestosulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.La U.S.I. – Unione [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ilricorso con il favore delle spese.[OSCURATO:PERSONA] del pari ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi ilmotivo di ricorso con cui l’A.S.L. Roma 1 ha censurato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui è stata affermata la legittimazione passiva della stessaA.S.L.7. La ricorrente ha depositato memoria.Parimenti ha depositato memoria la [OSCURATO:SOCIETA]CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. edell’art. 111 Cost.Numero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/2026Data pubblicazione 06/09/2026Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere, con motivazione illogica econtraddittoria, che avesse in appello eccepito tardivamente, con la comparsaconclusionale, il proprio difetto di legittimazione passiva (cfr. ricorso, pag. 6).Deduce invero che la prospettazione circa il difetto di legittimazione passivasostanziale costituisce una mera difesa, rilevabile ex officio in ogni stato e gradodel giudizio, sicché la Corte d’appello ben avrebbe potuto delibare la questione(cfr. ricorso, pagg. 8 - 9).9. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.10. Il motivo di ricorso non si confronta e dunque non censuracompiutamente la “ratio in parte qua decidendi”, ossia prescinde dall’esplicitoduplice rilievo – di cui si è detto - della Corte di Roma, alla cui stregua il Tribunaleaveva, con l’ordinanza assunta a definizione del giudizio di prime cure,espressamente “ravvisato in astratto la legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] 1e negato invece quella della Regione Lazio” ed alla cui stregua l’A.S.L. Roma 1non aveva impugnato in parte qua il primo dictum con susseguente formazionesul punto del giudicato (cfr. sentenza d’appello, pag. 5. Cfr. Cass. (ord.)10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ènecessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta afondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass.17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devonoconnotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità,completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Si condivide, quindi, in partequa, il rilievo della controricorrente U.S.I., di cui a pag. 5 della relativamemoria).11. In ogni caso sovviene l’elaborazione di questa Corte.Numero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/2026Data pubblicazione 06/09/2026Ovvero, per un verso, l’insegnamento a tenor del quale la titolarità dellaposizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elementocostitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (cfr. Cass. sez.un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638371-01)); Cass. 23.5.2012, n. 8175, secondocui non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questionerelativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto ingiudizio, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevoleall'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata).Ovvero, per altro verso, l’insegnamento a tenor del quale, in tema diimpugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado,in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda,chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzioneal giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimastovittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravameincidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345,2° co., cod. proc. civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329,2° co., cod. proc. civ.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece,e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto dialcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr. Cass.(ord.) 27.9.2024, n. 25876; Cass. sez. un. 12.5.2017, n. 11799 (Rv. 644305-01)); Cass. 16.10.2015, n. 20928, secondo cui l’eccezione relativa alla titolaritàdel rapporto sostanziale controverso attiene al merito della contesa ed èsoggetta alle preclusioni di legge previste per ciascun grado di giudizio dal codicedi rito, sicché la sua riproposizione, ove sia stata rigettata dal giudice di primecure con statuizione che non abbia formato oggetto di specifico motivo diappello, è preclusa dall’avvenuta formazione del giudicato interno).Numero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/2026Data pubblicazione 06/09/2026Su tale scorta va condiviso l’assunto della controricorrente U.S.I. (di cui apag. 4 della relativa memoria), secondo il quale, giacché il Tribunale si eraespressamente pronunciato in ordine alla questione di merito concernente lalegittimazione passiva sostanziale dell’A.S.L. Roma 1, la medesima A.S.L.avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato avverso, in parte qua,la prima decisione.Invano, perciò, la ricorrente adduce di averla censurata efficacemente con laconclusionale d’appello.12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 10° co., d.l. n.324/1993 (convertito nella legge n. 423/1993) nonché della legge Regione Lazion. 18/1994.Deduce che ha errato la Corte di Roma a disconoscere la legittimazionepassiva della Regione Lazio.Deduce invero che la Regione è in via esclusiva legittimata, in quanto “èl’unico Ente incaricato al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura privataaccreditata per conto del S.S.R.” (così ricorso, pag. 11).Deduce ulteriormente che è del tutto irrilevante la circostanza per cui aliquidare le strutture convenzionate sia l’A.S.L., siccome il pagamento vieneeffettuato in nome e per conto della Regione (cfr. ricorso, pag. 11).13. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile, siccome la Corte diRoma ha statuito in conformità all’elaborazione giurisprudenziale – ancorchésopravvenuta - delle sezioni unite di questa Corte.14. Più esattamente, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che lalegittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazionisanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensiNumero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/2026dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502 del 1992, spetta a queste ultime, a meno cheData pubblicazione 06/09/2026- secondo quanto disposto dall'art. 1, 10° co., del d.l. n. 324/1993 (convertitocon modificazioni dalla legge n. 423 del 1993) – non via sia una disposizionedella legge regionale o un provvedimento dell’autorità regionale (purchérichiamato in ambito contrattuale) che indichino un diverso ente incaricato delpagamento per le annualità in questione (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2025, n.34301 (Rv. 676992-01)).15. Su tale scorta è sufficiente rimarcare che la ricorrente né ha fornitoindicazione di una disposizione di legge regionale né ha fornito indicazionespecifica ed “autosufficiente” di un provvedimento dell’autorità regionale -richiamato in àmbito contrattuale – idonei ad escludere la propria legittimazionepassiva e a radicare la legittimazione della Regione Lazio (cfr. al riguardomemoria della controricorrente U.S.I., pag. 9: “nella specie, non esiste alcunadisposizione di Legge Regionale che prevede che la Regione Lazio stessa debbarispondere delle obbligazioni contrattuali assunte dalla Aziende UU.SS.LL.nell’esercizio delle loro funzioni; né l’Azienda U.S.L. Roma 1 ha richiamato unqualche provvedimento, indicato negli accordi contrattuali inter partes, cheindividui la Regione quale soggetto legittimato passivo”).Segnatamente, la ricorrente si è limitata a denunciare tout court la violazionee falsa applicazione, peraltro, della legge Regione Lazio n. 18/1994.Ma in tal guisa sovviene l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, atenor del quale il ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di leggein relazione ad un intero corpo di norme, è inammissibile, precludendo al collegiodi individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (cfr. Cass.sez. un. 18.7.2013, n. 17555 (Rv. 627252 -01)).Numero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/2026E sovviene altresì l’insegnamento delle sezioni unite secondo cui, in temaData pubblicazione 06/09/2026di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366,1° co., n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.360, 1° co. 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarneil contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativaufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenzache si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. sez. un. 28.10.2020, n. 23745(Rv. 659448-01)).Al contempo, è vano pur il riferimento operato dalla ricorrente, alle pagine 10- 11 della propria memoria, ad uno stralcio di un “precedente” della stessa Corted’appello di Roma, che avrebbe recepito le indicazioni della pronuncia n. 705 del9.1.2024 e della pronuncia n. 11720 del 2.5.2024 di questa Corte(evidentemente antecedenti all’indicazione delle sezioni unite dapprimamenzionata).16. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 796, lett.o), legge n. 296/2006 nonché dell’art. 12 delle preleggi.Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che l’art. 1, comma 796,lett. o), della legge n. 296/2006 si applica unicamente con riferimento al triennio2007/2009 (cfr. ricorso, pag. 12).Numero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/2026Deduce che la Corte d’appello non ha considerato il senso letterale nonchéData pubblicazione 06/09/2026logico-sistematico della norma e ne ha operato una lettura del tutto parziale(cfr. ricorso, pag. 13).17. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, siccomeanalogamente la Corte di Roma ha statuito in conformità all’elaborazione diquesta Corte.Difatti questa Corte ha spiegato che, in tema di remunerazione delleprestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture privateaccreditate, lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n.296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in talsenso non solo l’ “incipit” della norma, che espressamente fa riferimento a dettotriennio, ma anche l’interpretazione della Corte costituzionale che con lepronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare laragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio,senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr.Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. 4.5.2018, n. 10582).Ulteriormente questa Corte ha puntualizzato che il meccanismodello sconto tariffario, introdotto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n.296 del 2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha intesoprocedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini esalvaguardare sull’intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salutenella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesasanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essadestinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi darealizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segueNumero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/2026Data pubblicazione 06/09/2026per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass.(ord.) 10.7.2020, n. 14778).18. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, 1° co., d.lgs.n. 231/2002.Deduce che ha errato la Corte di Roma a far luogo al riconoscimento degliinteressi ex d.lgs. n. 231/2002.Deduce in primo luogo che il rapporto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] nonpuò esser qualificato alla stregua di un’ordinaria transazione commerciale,siccome ha avuto ad oggetto lo svolgimento di un pubblico servizio (cfr. ricorso,pag. 22).Deduce in secondo luogo che il rapporto di accreditamento della GeminiMedical è insorto in epoca di gran lunga antecedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dì di entratain vigore del d.lgs. n. 231/2002 (cfr. ricorso, pag. 23).Deduce segnatamente che il rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] non è “sorto pereffetto dell’accreditamento provvisorio disposto dalla L.R. Lazio n. 4/2003, mapreesiste ad esso ed è perciò anteriore all’indicata data di entrata in vigore deld.lgs. n. 231/2002” (così ricorso, pag. 24).Deduce in terzo luogo che l’asserito ritardo nel pagamento del corrispettivo èdipeso da causa non imputabile ad essa A.S.L. (cfr. ricorso, pag. 24).Deduce segnatamente che non le può essere imputato alcun tipo di ritardo;che, d’altronde, la [OSCURATO:PERSONA] “non ha dedotto alcunché in merito ad unpresunto ritardo nei pagamenti delle prestazioni erogate in favore del S.S.R.,ritardo che, in effetti, non è mai sussistito” (cfr. ricorso, pag. 25).19. Il quarto motivo di ricorso è egualmente inammissibile.Numero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/202620. In ordine alla ragione di censura in primo luogo addotta è sufficiente ilData pubblicazione 06/09/2026rinvio all’elaborazione di questa Corte.Ovvero all’insegnamento secondo cui le prestazioni sanitarie erogate dastrutture private accreditate in favore dei fruitori del S.S.N. hanno natura ditransazione commerciale ex art. 2, 1° co., lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002,sicché sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all’art. 5 delmedesimo d.lgs., a condizione che sia rispettato il c.d. “regime delle tre A”(autorizzazione, accreditamento, accordo), poiché è necessario che il rapportotra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contrattoscritto, collegato alla concessione e regolante l’accreditamento stesso (cfr. Cass.(ord.) 14.11.2024, n. 29472; Cass. 2.7.2019, n. 17665; Cass. sez. un.14.12.2023, n. 35092).21. In ordine alla ragione di censura in secondo luogo addotta è del parisufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte.Ovvero all’insegnamento secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarieerogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditatecon lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggettopubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002,sorge soltanto qualora, in data successiva all’8 agosto 2002, sia stato concluso,tra l’Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scrittaa pena di nullità, con il quale l’Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti dellastruttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinateprestazioni di cura da essa erogate (cfr. Cass. Cass. 11.10.2016, n. 20391).22. Su tale scorta si rimarca che la ricorrente non ha disconosciuto, nelquadro del c.d. “regime delle tre A”, la stipulazione in epoca successivaNumero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/2026Data pubblicazione 06/09/2026all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di apposito contratto scritto (ha infatti riferito di “contratti/accordisottoscritti inter partes”: così ricorso, pag. 24).Più esattamente, da un canto, la Corte di Roma ha espressamente dato attoche “dalla documentazione in atti si rileva che, seppure inizialmente sulla basedi accreditamento provvisorio (…), la struttura sanitaria ha stipulato accordi inconformità al dettato di cui all’art. 5 quinquies D.Lgs. n. 502/1992” (cosìsentenza d’appello, pag. 8).Più esattamente, d’altro canto, la ricorrente ha essenzialmente addotto chela [OSCURATO:PERSONA] “ha con il [OSCURATO:PERSONA] un rapporto diaccreditamento, posto in essere già per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs.n. 502/92 (…)” (così ricorso, pag. 23).23. In ordine alla ragione di censura in terzo luogo addotta sono sufficienti irilievi che seguono.L’assunto per cui il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilitàderivante da causa non imputabile all’A.S.L. si traduce in una doglianza “dimerito”, come tale non scrutinabile in questa sede; al contempo, si sostanzia inuna doglianza (di merito) del tutto generica (“la ASL Roma 1 non ha fatto altroche provvedere, nei termini stabiliti, a confermare le attività poste in esseredalla struttura accreditata per conto del S.S.R. perché fosse, poi, possibileprocedere al pagamento (…)”: così ricorso, pag. 25).D’altra parte, invano la ricorrente prospetta che la [OSCURATO:PERSONA] non haaddotto alcunché in ordine ad un presunto ritardo.Invero, l’art. 3 del d.lgs. n. 231/2002 – e nel testo iniziale e nel testo novellato– dispone che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori,ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nelNumero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/2026Data pubblicazione 06/09/2026pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazionederivante da causa a lui non imputabile”.Nella specie, dunque, sarebbe stata l’A.S.L. che avrebbe dovuto dedurre edimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa nonimputabile (cfr. al riguardo memoria della controricorrente U.S.I., pag. 12).24. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presentegiudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.25. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] - A.S.L. Roma 1, arimborsare alla controricorrente, U.S.I. – Unione [OSCURATO:SOCIETA].,le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso ineuro 6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario dellespese generali ed accessori di legge;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] - A.S.L. Roma 1, arimborsare alla controricorrente, Regione Lazio, le spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 5.700,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge;Numero registro generale 22126/2024Numero sezionale 2953/2026Numero di raccolta generale 25012/2026Data pubblicazione 06/09/2026ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 2 luglio 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]