CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 luglio 2023
Cassazione n. 43998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorso lette le conclusioni del difensore il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 24 novembre 2022 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma di quella emessa il 10 marzo 2022 dal Tribunale di Bolzano, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in 2 anni e 4 mesi di reclusione, riconoscendo, in conformità alla modifica dell'imputazione operata dal Pubblico Ministero all'udienza del 15 aprile 2021, il vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi di imputazione del presente processo e i fatti accertati con sentenza di condanna del Tribunale di Bolzano del 19 aprile 2017, passata in giudicato. 1.1. Nel presente processo, [OSCURATO:PERSONA] è imputato dei seguenti reati: - Capo 1: artt. 81, comma 2, cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale titolare della ditta individuale «[OSCURATO:PERSONA]», al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sull'IVA, emesso o rilasciato le seguenti fatture o documenti per operazioni inesistenti: lettere a) e b): fatture relative all'anno di imposta 2012, l'ultima delle quali recante la data del 29 ottobre 2012; lettere da c) ad e): fatture relative all'anno di imposta 2013, l'ultima delle quali recante la data del 31 dicembre 2013; lettere da f) ad h): fatture relative agli anni di imposta 2013 e 2015, l'ultima delle quali recante la data del 24 dicembre 2015; - Capo 2: artt. 81, comma 2, cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, con più azioni in continuazione, quale titolare della ditta individuale «[OSCURATO:PERSONA]», al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, omesso di presentare, pur essendovi obbligato: lettera a): la dichiarazione annuale IRPEF relativa all'anno di imposta 2013, con scadenza il 30 settembre 2014; lettera b): la dichiarazione annuale IRPEF e IVA relativa all'anno di imposta 2014, con scadenza il 30 settembre 2015; - Capo 3: artt. 81, comma 2, cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella medesima qualità di cui al capo 1, con più azioni avvinte in continuazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, occultato o distrutto tre fatture, indicate nelle lettere da a) a c), come accertato in Bolzano nell'agosto del 2015. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale, pur accogliendo parzialmente il motivo di appello, ha negato la riduzione di pena per il rito ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. sull'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. disposto con riguardo ai reati, giudicati con rito ordinario, oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di Bolzano del 19 aprile 2017, passata in giudicato. Nonostante il richiamo al principio di diritto espresso da Sez. U, n. 35852 del 22 febbraio 2018, il ricorrente ritiene che la diminuzione per il rito dovrebbe essere applicata «ope legis», secondo l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. - come sarebbe stato riconosciuto anche da Sez. 1, n. 12136 del 19 ottobre 2018, dep. 2019 - e, pertanto, anche all'aumento per la continuazione disposto con riguardo a fatti accertati in un precedente giudizio con rito ordinario, come nel caso in esame. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., degli artt. 157, 159 e 160 cod. pen. Il termine di prescrizione del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 decorrerebbe dalla data di emissione della fattura contestata, di tal che, avuto riguardo alle fatture elencate nel capo 1 dell'imputazione, alla data in cui è stato presentato il ricorso per cassazione (9 marzo 2023), il termine sarebbe già maturato. La stessa censura sarebbe fondata anche per i capi 2 e 3, relativi agli anni di imposta dal 2013 al 2015. 3. Il Procuratore Generale ha depositato, :n data 25 luglio 2023, la requisitoria scritta, chiedendo l'inammissibilità del primo motivo di ricorso e, conseguentemente, che venga dichiarato manifestamente infondato il secondo. Il difensore ha depositato una memoria, in particolare incentrata sul calcolo del termine di prescrizione, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore Generale, ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la riduzione della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Il Tribunale ha condannato [OSCURATO:PERSONA], per tutti i reati ascrittigli, alla pena di 2 anni di reclusione, così determinata: - pena base: un anno e 6 mesi di reclusione, correttamente ritenendo quale reato più grave quello ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo 1, lett. c), in quanto avente ad oggetto la fattura di importo più elevato; - aumento di 6 mesi di reclusione per la continuazione interna al capo 1: 2 mesi di reclusione per le fatture emesse nel 2012 e 4 mesi di reclusione per quelle del 2015;- ulteriore aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. di 4 mesi di reclusione, in relazione al capo 2, lett. a); - ulteriore aumento di 6 mesi di reclusione per la continuazione, in relazione al capo 2, lett. b); - aumento di 2 mesi di reclusione ex art. 81, comma 2, cod. pen., con riferimento al capo 3 di imputazione. La pena così determinata di 3 anni di reclusione è stata, infine, diminuita per il giudizio abbreviato a 2 anni di reclusione. 1.2. La Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale non avesse correttamente applicato anche l'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen., con riguardo ai fatti già accertati con sentenza di condanna del Tribunale di Bolzano del 19 aprile 2017, passata in giudicato, nel precedente giudizio svoltosi con rito ordinario. La Corte di appello, pertanto, «anche tenuto conto degli aumenti di pena effettuati con la sentenza appellata» (cfr. pag. 8 della sentenza), partendo dalla pena di 2 anni di reclusione, coiiìiinatajin primo grado al ricorrente, ha applicato un ulteriore aumento di 4 mesi a titolo di continuazione in relazione ai fatti oggetto del precedente giudicato, senza applicare a tale ultimo aumento la diminuzione per il giudizio abbreviato. 1.3. Il motivo è manifestamente infondato perché la determinazione della pena effettuata dalla Corte territoriale è conforme al principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547-01, secondo cui l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il ril:o ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi '/ - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Tale principio, contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso, non è stato posto in discussione dalla successiva pronuncia Sez. 1, n. 12136 del 19/10/2018, dep. 2019, Lauretta, Rv. 275056-01, la quale si è pronunciata sul diverso caso di riconoscimento della continuazione tra un reato più grave giudicato con rito ordinario e un reato-satellite oggetto di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Oltre a doversi rilevare che il ricorso sul punto è generico, non indicando in alcun modo quando si sarebbero prescritti i singoli reati imputati al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità del primo motivo consente alla Corte di cassazione di poter dichiarare la prescrizione solo se maturata prima fpronuncia della sentenza impugnata mentre il ricorso chiede la declaratoria della prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di cassazione. 2.2. Il motivo, poi, è manifestamente infondato perché non tiene conto né dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, qui applicabile, né delle sospensioni del termine di prescrizione, verificatesi nel corso del giudizio. 2.2.1. Il termine massimo di prescrizione, per tutti i reati contestati, è di 10 anni, tenuto conto dei limiti edittali esistenti in relazione alla data del commesso reato, dell'aumento di un terzo del termine ordinario previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e di un quarto ex art. 160, comma 2, e 161, comma 2, cod. pen. Inoltre, secondo la giurisprudenza, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura (Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021, dep. 2022, Cossarini, Rv. 282918-01), di tal che, il dies a quo del termine di prescrizione per il reato di cui al capo 1, lett. a) e b), coincide con il 29 ottobre 2012, data di emissione dell'ultima delle fatture contestate per l'anno di imposta 2012. 2.2.2. Devono, inoltre, essere considerati anche i seguenti periodi di sospensione della prescrizione: - 11 giorni dal 10 dicembre 2020 al 21 dicembre 2020, per A rinvio dell'udienza disposto dal Tribunale su richiesta congiunta dalla difesa degli imputati e del Pubblico Ministero; - 31 giorni dal 21 dicembre 2020 al 21 gennaio 2021, in ragione del rinvio dell'udienza disposto dal Tribunale, su richiesta del difensore del co-imputato [OSCURATO:PERSONA], senza opposizione delle altre parti; - 49 giorni dal 21 gennaio 2021 al 11 marzo 2021, sempre a causa del rinvio dell'udienza disposto dal Tribunale, su richiesta del difensore del co-imputato [OSCURATO:PERSONA], cui si sono associati i difensori degli altri imputati. Ne consegue che il reato di cui al capo 1, lett. a) e b), si sarebbe prescritto soltanto il 28 gennaio 2023, successivamente alla pronuncia iI24 novembre 2022 della sentenza impugnata, con conseguente non rilevabilità di tale causa estintiva in sede di legittimità, per l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a