CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45266/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309, c.p.p., annullava parzialmente, solo con riferimento al reato di cui al capo n. 15) dell'imputazione provvisoria, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis, co. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c.p. (capo n. 1, partecipazione alla cosca di 'ndrangheta Pisano); 81, cpv. 110, c.p., 2, 7, I. n. 895 del 1967, 416 bis.1, c.p. (capo 2); 81, cpv. 110, c.p., 4, I. n. 895 dei 1967, 416 bis.1, c.p. (capo 4); 1 e 7, I. n. 895 del 1967, 416 bis.1, c.p. (capo 5); 110, 61, n. 2), c.p., 4, I. n. 895 del 1967, 416 bis.1, c.p. (capo 10, in relazione al fatto di danneggiamento di cui al capo n. 9); 110, 416 bis.1, 73, d.p.r. 309/90 (capo 14). 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, articolando cinque motivi di impugnazione 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancanza di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una associazione di stampo 'ndranghetista dotata di un programma criminoso, cui abbia aderito il Belcastro. L'inesistenza di una tale cosca si desume anche dalla disomogeneità degli interessi perseguiti da coloro che ne farebbero parte e, in ogni caso, nessuno dei collaboratori di giustizia attribuisce la Belcastro un ruolo all'interno della cosca Pisano. Quanto alla vicenda che vede contrapposti i Pisano ai Fazzari, si tratta di un contrasto dovuto a ragioni personali di natura ereditaria e la stessa ritenuta disponibilità di armi da parte del Belcastro e per lui dell'ipotizzato sodalizio si basa su di una erronea interpretazione di una conversazione intercettata, dalla quale si evince che è il gruppo contrapposto a disporre di un variegato arsenale. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il Belcastro lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza della natura armata dell'associazione che non può desumersi dalla circostanza che singoli associati abbiano la disponibilità di armi per fini propri, distinti dal conseguimento degli scopi del sodalizio. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso l'indagato eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla contestazione di cui al capo n. 2), cd. vicenda Fazzari, in relazione alla quale il tribunale della libertà ha reso una motivazione apparente, non fornendo alcuna risposta ai rilievi critici della difesa, che ha evidenziato come le riprese visive e i supposti rumori di scarrellamento erano inconsistenti e poco chiari anche per l'assenza di nitidezza delle immagini. 2.4. Con il quarto motivo di impugnazione l'indagato deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 4), 5), e 10), in quanto il quadro indiziario relativo ai singoli episodi presi in considerazione si fonda su autoammissioni di responsabilità e sui risultati di conversazioni oggetto di captazione del tutto generici ed il cui valore indiziario è fortemente sminuito dalla circostanza che dagli atti emerge come lo stesso Belcastro abbia affermato di essere "un megalomane" cui piace vantarsi". Tutti i reati in materia di armi e anche il danneggiamento, peraltro, sono stati ritenuti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1, c.p., in assenza di qualsiasi motivazione che consenta di giustificarne la natura di reati- fine, riconducendoli all'esecuzione del programma di una cosca di ndrangheta. 2.5. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla contestazione di cui al capo n. 14) in relazione al quale difetta del tutto la motivazione sulla sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza e della circostanza aggravante ex art. 416 bis.1, c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. In via preliminare occorre ribadire i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104;), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742). Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.). 4.1. Ciò posto, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto buon uso di tali principi.Ed invero, il giudice dell'impugnazione cautelare ha dettagliatamente ricostruito, sulla base delle risultanze investigative, costituite in massima parte da provvedimenti giudiziari passati in giudicato, nonché dal contenuto delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e delle conversazioni oggetto di captazione (cfr. pp. 3-18 dell'impugnata ordinanza), le vicende della "famiglia mafiosa" dei Pisano, conosciuta anche come "i Diavoli", storicamente inserita nel sistema della "ndrangheta" calabrese e, in particolare, di quella "rosarnese", quanto meno a partire dagli inizi degli anni ottanta, in virtù di una comunanza di interessi che la legava alla "famiglia Pesce". Che in questo contesto fosse inserito il [OSCURATO:PERSONA], il tribunale del riesame lo desume, con argomentare non certo manifestamente illogico, ma, anzi, dotato di intrinseca coerenza logica, da una serie di episodi che evidenziano come il Belcastro disponesse, nell'interesse del sodalizio di cui si discute, di una pluralità di armi e partecipasse direttamente alla vita della "famiglia Pisano", i cui vertici nutrivano nei suoi confronti una particolare fiducia, tanto da affidargli compiti di non poco momento, come quello della conservazione e manutenzione delle armi. Ciò viene plasticamente rappresentato in occasione del contrasto che nella primavera del 2016 vide il [OSCURATO:PERSONA] contrapporsi a [OSCURATO:PERSONA], per vicende di natura patrimoniale, relative alla successione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], suocera del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. La riconducibilità di tale vicenda a dinamiche di natura mafiosa si evince, come correttamente ritenuto dal tribunale del riesame, innanzitutto dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] incaricò [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], di organizzare una riunione chiarificatrice con esponenti della "famiglia Fazzari", alla quale avrebbero dovuto partecipare [OSCURATO:PERSONA], reggente dell'omonima cosca di 'ndrangheta, zio di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], fratello del [OSCURATO:PERSONA], posto al vertice dei "Diavoli".Nonostante un iniziale componimento delle rispettive pretese, il conflitto era riesploso a seguito della pubblicazione del testamento della Tassone, le cui disposizioni venivano ritenute da [OSCURATO:PERSONA] pregiudizievoli per gli interessi della propria famiglia. A nulla era valso un ulteriore tentativo di riconciliazione, svoltosi, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], presso l'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA], che, anzi, era degenerato in un'aggressione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ad opera di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nei giorni successivi alla pubblicazione del testamento, era stato a sua volta aggredito dal [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva intimato di lasciare Rosarno. Orbene proprio il timore che lo scontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conducesse ad una faida tra le due cosche di 'ndrangheta, aveva prodotto nella "famiglia Pisano" e, in particolare, nel capo-clan [OSCURATO:PERSONA] una reazione che connota ulteriormente in termini mafiosi l'intera vicenda, in quanto aveva innescato una vera e propria "corsa alle armi", come sottolineato con efficacia espressiva dal tribunale del riesame, iniziata con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano passato in rassegna la dotazione di armi da parte dell'organizzazione, per saggiare quali potessero essere utilmente impiegate in un'eventuale azione difensiva ovvero offensiva nei confronti dei Fazzari (e a tale proposito si osserva che opportunamente il giudice dell'impugnazione cautelare ha rilevato come sia stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in una conversazione intercettata con il cugino [OSCURATO:PERSONA], a ipotizzare che si procedesse alla eliminazione fisica del [OSCURATO:PERSONA]). Sul punto il tribunale del riesame rende una motivazione articolata, resa in costante confronto con in rilievi difensivi, evidenziando come già nella conversazione del 25.7.2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggetto di intercettazione effettuata nella tenuta del Pisano, sita in Rosarno, alla via Iudicello, i due si soffermassero sulle armi a disposizione del sodalizio mafioso. Si tratta di una conversazione di particolare importanza, accompagnata anche da registrazioni video effettuate grazie alle telecamere approntate dagli investigatori, perché da essa emerge con assoluta chiarezza non solo di cosa stessero discutendo i due uomini, ma in quale attività fossero impegnati in quel frangente. [OSCURATO:PERSONA], infatti, a fronte di quanto affermato dal Belcastro, che ipotizzava l'utilizzazione di una "Luger" o di un "Kalashnikov" da parte dei loro sodali, replicava nel senso che sarebbe stata sufficiente un'arma calibro 7. L'intera conversazione, poi, era accompagnata non solo dal tipico rumore dello "scarrellamento", operazione necessaria per rendere un'arma automatica o semi-automatica pronta al fuoco, ma anche da immagini filmate, ritraenti il Belcastro in possesso di due oggetti, che il tribunale del riesame, con motivazione affatto manifestamente illogica, contraddittoria o apparente, riteneva essere due pistole, sulla base di alcuni elementi oggetto di puntuale valutazione critica. Vale a dire: la forma e le dimensioni degli oggetti in questione; l'essere riposti nelle tasche posteriori dei pantaloni dell'indagato e perché, nel momento in cui quest'ultimo li aveva presi per avvolgerli in un involucro, che avrebbe subito dopo nascosto in loco, in un edificio destinato a magazzino, si era sentito l'inconfondibile rumore dello "scarrellamento" di un'arma. Ancora di armi nella disponibilità dell'associazione si parla nel corso delle ulteriori conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercettate in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 31.5.2017, in considerazione del riferimento inequivocabile che gli interlocutori fanno ai relativi calibri e caricatori, nonché del consueto rumore di "scarrellamento", che fa da sottofondo al dialogo tra i due uomini. La costante presenza del Belcastro in compagnia del capo della cosca Pisano in momenti diversi, a distanza di mesi l'uno dall'altro, nel corso dei quali si opera una ricognizione delle armi a disposizione di una pluralità di soggetti; si detengono e si custodiscono armi e si procede, attraverso l'operazione di "scarrellamento", a rendere le armi stesse immediatamente utilizzabili, consente di condividere la conclusione del tribunale del riesame, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] fosse "l'accolito 14) preposto alla custodia delle armi della consorteria con i connessi compiti relativi alla manutenzione". Appare, infatti, dotato di intrinseca coerenza logica l'assunto secondo cui solo ad un soggetto organicamente inserito nel sodalizio di stampo mafioso di cui si discute poteva essere affidato un compito così decisivo per l'esistenza del sodalizio medesimo e il rafforzamento della sua capacità di intimidazione sul territorio. Sembra superfluo, al riguardo, evidenziare come sia del tutto irrilevante la ragione che spinse il [OSCURATO:PERSONA] e il Belcastro a procedere a una prima ricognizione delle armi in possesso del gruppo criminoso, rappresentata dal timore di un possibile attacco da parte dei Fazzari. Il contrasto tra le due famiglie, infatti, indipendentemente dal motivo che ne ha rappresentato l'origine, non può ridursi ad una semplice "controversia" tra privati per ragioni ereditarie, presentandosi, piuttosto, come un conflitto tra due cosche mafiose, che agiscono per assicurarsi il controllo del territorio. Ed è in questa prospettiva che va letta la necessità per il [OSCURATO:PERSONA] e il Belcastro di valutare quali armi dell'arsenale a disposizione del sodalizio potessero essere utilizzate in un possibile conflitto. Già sulla base degli elementi evidenziati, dunque, non appare revocabile in dubbio la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non solo con riferimento al reato in materia di armi di cui al capo n. 2) dell'imputazione provvisoria, ma anche in ordine alla partecipazione del Belcastro al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo n. 1). Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento a una fattispecie di occultamento di armi nell'interesse di un'associazione ex art. 416 bis, c.p., integra la condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso colui che volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del sodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato ad agire in tal modo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 17206 del 04/03/2010, Rv. 247050). Ed invero molteplici possono essere le forme di "partecipazione" del singolo al sodalizio di stampo mafioso, integrando il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso la condotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, come quello svolto dal Belcastro, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, Rv. 266064; Cass., Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 274180). Anche sulla natura armata dell'associazione a delinquere di cui si discute e sulla configurabilità a carico del Belcastro della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, co. 5, c.p., la decisione del tribunale del riesame deve ritenersi del tutto conforme agli approdi interpretativi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità. Come è stato osservato, infatti, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, infatti, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, c.p., è configurabile a carico dei partecipi di una "locale" di mafia storica (nella specie 'ndrangheta), quando sia riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione (cfr., da ultima, Cass., Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Rv. 281811) D'altro canto, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, c.p., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole (come il Belcastro) del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (cfr. Cass., Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010).4.2. Il quadro di gravità indiziaria a carico del Belcastro, resta saldo anche con riferimento ai fatti in materia di armi di cui ai capi n. 4); n. 5) e n. 10) dell'imputazione provvisoria. Al riguardo assume valore decisivo il contenuto di una serie di conversazioni intercettate, in cui è lo stesso indagato, in più occasioni, a ribadire di avere la disponibilità di armi da fuoco di vario tipo e capacità offensiva, di cui faceva anche commercio, da lui utilizzate per danneggiare, con finalità intimidatorie, un locale notturno, sito in Tropea, e alcuni beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto il tribunale del riesame rende ancora una volta una motivazione immune da vizi, sempre in contraddittorio con i rilievi difensivi, facendo corretta applicazione del consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63, c.p.p., giacché l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse, delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 16165 del 19/02/2013, Rv. 256008; Cass., Sez. 2, n. 37794 del 12/06/2019, Rv. 277707) Le modalità della detenzione delle armi, peraltro, rendono evidente la sussistenza della circostanza aggravante della utilizzazione del metodo mafioso, senza tacere che la vendita dell'arma di cui al capo n. 5) è avvenuta sotto l'egida dell'associazione di stampo mafioso di riferimento, il cui capo [OSCURATO:PERSONA], veniva puntualmente informato dal Belcastro dell'episodio e dell'inconveniente che si era verificato (l'acquirente ritenendo che la pistola vendutagli fosse stata utilizzata in pregresse attività illecite, aveva preteso la restituzione del prezzo). 4.3. A identiche conclusioni si deve pervenire per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo n. 14), posto che anche in questo caso in significato inequivocabile delle conversazioni intercettate evidenzia come il Belcastro si interessasse anche dell'andamento del mercato degli stupefacenti, confrontando il prezzo della vendita della droga sul mercato di Laureana di Borello con quello praticato dall'organizzazione mafiosa in Rosarno, essendo il commercio degli stupefacenti una delle attività storicamente gestite direttamente dalle "famiglie rosarnesi" dei Pace e dei Pisano. 5. A fronte del limpido percorso argomentativo seguito dal giudice della impugnazione cautelare, in costante confronto con i rilievi difensivi, le censure del ricorrente si rivelano come una frammentaria prospettazione di natura meramente fattuale, imperniata su di una inammissibile lettura alternativa e generica dei risultati acquisiti nella fase delle indagini preliminari. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il r