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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02066/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 20 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 56, 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di ricorso.

Con il primo deduce il travisamento del fatto, l'illogicità manifesta ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. e 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.

Con il secondo motivo assume l'erroneità del ragionamento logico-probatorio.

Con il terzo motivo la violazione della norma processuale in tema di onere della prova.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi di impugnazione reiterativi delle censure formulate in appello e che non si confrontano con quanto statuito della Corte territoriale.

Con riguardo al primo motivo, la Corte territoriale ha negato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sul rilievo che nei reati contro il patrimonio l'attenuante de qua è configurabile per il delitto tentato allorché sia possibile desumere con certezza dalle modalità del fatto che se il reato fosse stato portato a compimento il danno per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.

In relazione al secondo motivo di ricorso, va rilevato preliminarmente che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo ed ai fini della sua applicazione occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, quando essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, dep. 2019, Biscotti, Rv. 275485; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).

La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato).

Ciò posto in linea generale, nella specie la Corte territoriale ha stabilito che oltre a considerare il denaro contenuto nelle cassette delle offerte, pari ad Euro 10,00, occorre tenere conto anche del danno arrecato alle cassette stesse ed ai lucchetti nel tentativo di forzarle.

Gli ulteriori profili dedotti sono assorbiti.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 20 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 56, 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di ricorso. Con il primo deduce il travisamento del fatto, l'illogicità manifesta ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. e 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. Con il secondo motivo assume l'erroneità del ragionamento logico-probatorio. Con il terzo motivo la violazione della norma processuale in tema di onere della prova. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi di impugnazione reiterativi delle censure formulate in appello e che non si confrontano con quanto statuito della Corte territoriale. Con riguardo al primo motivo, la Corte territoriale ha negato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sul rilievo che nei reati contro il patrimonio l'attenuante de qua è configurabile per il delitto tentato allorché sia possibile desumere con certezza dalle modalità del fatto che se il reato fosse stato portato a compimento il danno per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rilevato preliminarmente che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo ed ai fini della sua applicazione occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, quando essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, dep. 2019, Biscotti, Rv. 275485; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450). La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato). Ciò posto in linea generale, nella specie la Corte territoriale ha stabilito che oltre a considerare il denaro contenuto nelle cassette delle offerte, pari ad Euro 10,00, occorre tenere conto anche del danno arrecato alle cassette stesse ed ai lucchetti nel tentativo di forzarle. Gli ulteriori profili dedotti sono assorbiti. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis
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