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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 26853/2026

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di VERONAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona – incomposizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso larichiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolodella continuazione dei reati giudicati mediante due sentenze (sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Verona del 30/01/2015, passata in giudicatoil 19/04/2016, di applicazione della pena di anni due, mesi sei di reclusione edeuro seicento di multa, per i reati di cui agli artt. 605 e 628 cod. pen., commessiin Albaredo d’Adige il 16/09/2013; sentenza del Tribunale di Verona del03/12/2013, passata in giudicato il 22/04/2015, di condanna alla pena di mesiotto di reclusione ed euro duecento di multa, per il reato di cui agli artt. 56 e 528cod. pen., posto in essere in Monteforte d’Alpone il 30/10/2013).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] - tramite il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA] - deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen., per violazione di legge e difetto motivazionale per illogicità, genericità econtraddittorietà, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo dellacontinuazione in executivis, per non esser stati adeguatamente considerati glielementi rappresentati dalla medesima collocazione spaziale e temporale deifatti, dalla omogeneità delle violazioni e delle vittime e della sistematicità dellecondotte.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza dei motivi addotti.

Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione èstata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi deisingoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive,con argomenti di fatto del tutto logici, la cui “ridiscussione” è pertantoradicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudice dell’esecuzione, inparticolare, ha segnalato trattarsi di condotte poste in essere entro un arcotemporale dilatato e che non sono tra loro in alcun modo ricollegabili).Sotto tale profilo, la critica difensiva è interamente versata in fatto eintroduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni,operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio dilegittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesidi esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di VERONAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona – incomposizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso larichiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolodella continuazione dei reati giudicati mediante due sentenze (sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Verona del 30/01/2015, passata in giudicatoil 19/04/2016, di applicazione della pena di anni due, mesi sei di reclusione edeuro seicento di multa, per i reati di cui agli artt. 605 e 628 cod. pen., commessiin Albaredo d’Adige il 16/09/2013; sentenza del Tribunale di Verona del03/12/2013, passata in giudicato il 22/04/2015, di condanna alla pena di mesiotto di reclusione ed euro duecento di multa, per il reato di cui agli artt. 56 e 528cod. pen., posto in essere in Monteforte d’Alpone il 30/10/2013).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] - tramite il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA] - deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen., per violazione di legge e difetto motivazionale per illogicità, genericità econtraddittorietà, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo dellacontinuazione in executivis, per non esser stati adeguatamente considerati glielementi rappresentati dalla medesima collocazione spaziale e temporale deifatti, dalla omogeneità delle violazioni e delle vittime e della sistematicità dellecondotte.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza dei motivi addotti. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione èstata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi deisingoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive,con argomenti di fatto del tutto logici, la cui “ridiscussione” è pertantoradicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudice dell’esecuzione, inparticolare, ha segnalato trattarsi di condotte poste in essere entro un arcotemporale dilatato e che non sono tra loro in alcun modo ricollegabili).Sotto tale profilo, la critica difensiva è interamente versata in fatto eintroduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni,operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio dilegittimità. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesidi esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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