CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 08841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5743/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3593/2018 depositatail 09/08/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento Tarsu per l’anno 2011. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha rigettato il ricorso. 3.All’esito dell’appello della contribuente, la sentenza di primo grado è stata riformata e l’originario ricorso accolto. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune. 5. Ha resistito con controricorso la contribuente. 6. Fissata l'adunanza camerale del 16 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. Il Comune ha depositato memoria. La contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi della legge n. 197 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via pregiudiziale deve rilevarsi che la contribuente ha chiesto di sospendere il procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi del comma 197 dell’art. 1, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7. Deve pure precisarsi che la definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022 non è applicabile alle controversie di cui sia parte un ente territoriale, come la presente, ma che al comma 205 dell’art. 1 di tale legge è previsto che “ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”. Pertanto, nel presente procedimento, in cui è coinvolto un ente territoriale, che non risulta ancora aver adottato la disciplina attuativa della legge n. 197 del 2022, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale adozione di tale normativa e la conseguente possibilità della definizione agevolata. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata. Così