CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 33762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29293/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 318, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 255, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2684/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida notificate il 17 maggio 2014 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un terreno di Saviano da lui condotto in locazione per l'installazione di un distributore di carburante; lamentavano morosità nel pagamento dei canoni dall'ottobre 2013. [OSCURATO:PERSONA] resisteva e proponeva anche domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivati da inadempimento contrattuale di controparte, il quale sarebbe consistito in condotte ostative all'installazione dell'impianto, che costituiva motivo essenziale della stipulazione del contratto, come emergente dalla sua clausola n.5. Il Tribunale, con ordinanza del 17 giugno 2014, disponeva il rilascio ai sensi dell'articolo 665 c.p.c. e mutava il rito; istruita poi la causa, pronunciava sentenza ,del 13 novembre 2018 che accoglieva la domanda principale .uko dichiaraW risolto il contratto per fatto e colpa del conduttore, di cui rigettava la domanda riconvenzionale. [OSCURATO:PERSONA] presentava appello, cui le controparti resistevano e che la Corte d'appello di Napoli rigettava con sentenza del 24 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in nove motivi, e da cui gli Allocca e la Taumaturgo si sono difesi con controricorso. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1362-1366, 1346, 1325 n.2 e 1418 c.c. Si afferma che nell'atto d'appello l'attuale ricorrente aveva denunciato la nullità del contratto: premesso che si trattava di locazione ad uso commerciale per installazione di un impianto di carburanti e gpl e che tale attività richiede "un determinato rispetto di distanze" per la sicurezza e quindi anche per ottenere "le relative autorizzazioni", si era qualificata elemento essenziale del contratto una "determinata conformazione e perimetrazione" del terreno, non modificabile (richiamando gli articoli 5 e 14 del contratto), censurando conseguentemente l'omesso rilievo d'ufficio della nullità del negozio sulla base dei documenti prodotti e delle argomentazioni difensive esposte e chiedendo pertanto alla corte territoriale di dichiarare la nullità del contratto erroneamente non dichiarata d'ufficio dal giudice di prime cure, con conseguente restituzione dei canoni pagati. La Corte d'appello, pur ritenendo ammissibile il rilievo della nullità, nella sentenza impugnata - lamenta il ricorrente -, ha però escluso che la nullità sussista a causa della conformazione assunta dall'immobile per fatto imputabile ai locatori, fondando l'esclusione sull'avere il CTU reputato comunque possibile realizzare il distributore, pur con "una posizione leggermente diversa degli impianti", che rende necessarie variazioni progettuali per rispetto delle indicazioni sulle distanze di cui al d.p.r. 24 ottobre 2003 n. 340. Riporta quindi il ricorrente fatti di causa che aveva esposto nell'atto di appello (pagine 15-18 del ricorso), affermando poi che in esso aveva rilevato che il muro eretto da controparte, insistente sulle particelle 1554 e 1555, aveva ridotto una parte di queste, eliminando le distanze di sicurezza disposte dal suddetto decreto. Pertanto, come certificato dai Vigili del Fuoco, avrebbe dovuto "nuovamente" avviarsi la procedura di approvazione del progetto, per cui sarebbe stato necessario un nuovo contratto con una diversa planimetria e parimenti sarebbe stato necessario ripercorrere l'iter amministrativo. Di qui la richiesta al giudice d'appello di dichiarare la nullità del contratto. La corte territoriale invece ha negato la nullità del contratto, come si è visto, ritenendo che dalla CTU emerga la possibilità comunque di realizzare il distributore, salva "una posizione leggermente diversa degli impianti". In tal modo - sostiene il ricorrente - il giudice d'appello avrebbe errato per omesso rilievo della mancanza della causa concreta, ovvero la realizzazione dell'impianto per cui il Pennino già aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni, "e non di un impianto qualsiasi", che lo avrebbe obbligato "ad attivare ex novo l'iter autorizzativo". Il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto del "comportamento complessivo delle parti, precedente e posteriore al contratto", e avrebbe identificato la causa concreta del contratto nella "realizzazione di un impianto di carburante qualsiasi (da autorizzare) e non ... di quello già autorizzato". Quindi sarebbe incorso nella violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1362, primo e secondo comma, c.c., non tenendo conto del senso letterale, della comune intenzione delle parti e del comportamento di queste, anche dopo la conclusione. In particolare, il giudice d'appello: A) avrebbe trascurato il dato letterale della superficie locata (mq 2185), divenuta inferiore per la posteriore costruzione, da parte dei locatori, di un muretto; B) omettendo la qualificazione di essenzialità alla superficie determinata nel contrago (appunto, mq 2185), avrebbe violato la clausola contrattuale n. 14: "TutteYclausole di questo contratto sono essenziali di modo che senza anche , una sola di esse il contratto non sarebbe stato affatto concluso"; C) avrebbe ignorato "il (documentato e richiamato nell'atto di appello) comportamento del conduttore", il quale, prima di sottoscrivere il contratto, aveva chiesto al Comune di Saviano l'autorizzazione a installare l'impianto, poi rilasciata, e chiesto altresì il permesso di costruire come approvato dai VV.FF.; D) avrebbe "trascurato" il ricorso al Tar avverso l'annullamento disposto dal Comune di Saviano delle autorizzazioni già rilasciate; E) non avrebbe tenuto conto della scrittura di "rimessione del debito" del 19 giugno 2012, ove le parti dichiaravano che l'installazione dell'impianto non si era compiuta "perché il Comune bloccava la concessione del permesso a costruire"; F) non avrebbe altresì tenuto conto che nella suddetta scrittura di "rimessione del debito" l'obbligo di pagare integralmente i canoni era stato ripristinato a partire dal giugno 2012, cioè dopo la revoca da parte del Comune dell'annullamento del permesso. Tutto ciò non sarebbe poi smentito dall'articolo 4 del contratto, che si riferisce alla "concessione ... delle opportune autorizzazioni di legge" e all'obbligo di fornire ai locatori "le autorizzazioni necessarie all'inizio dei lavori per la predisposizione del distributore": espressioni, queste, "che non smentiscono i4 collegamento con l'impianto già autorizzato" perché riguardano "le copie da fornire ai concedenti ed eventuali altre autorizzazioni". La corte territoriale non avrebbe tenuto in conto neppure la giurisprudenza in base alla quale nell'interpretare il contratto l'elemento letterale va considerato alla stregua degli altri canoni e in ispecie dell'interpretazione funzionale, che dà rilievo alla causa concreta del contratto, e dell'interpretazione secondo buona fede (Cass. 6675/2018). Tutto ciò dimostrerebbe "l'incidenza causale della mancata individuazione della causa concreta" del contratto de quo nella sentenza; tenendo conto di quanto rilevato, dovrebbe a questo punto ritenersi emersa la sua nullità per difetto appunto della causa concreta per l'incontroversa impossibilità di realizzare un impianto secondo le già ottenute autorizzazioni, il che porterebbe all'accoglimento della domanda del Pennino. 2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115, primo e secondo comma, c.p.c. Si richiamano le censure già presenti nel precedente motivo sul rigetto della doglianza d'appello, e si sostiene che la corte territoriale, oltre a porre la ratio decidendi nell'affermazione della possibilità comunque sussistente di realizzare il distributore, aggiungerebbe, pur nell'ambito dell'esame di un altro motivo d'appello, che "la variante di progetto ... non presuppone una nuova istanza", bensì una variante, come avrebbero indicato i VV.FF. nel parere di conformità. Ciò contrasterebbe con le risultanze processuali, e in particolare con la nota del 5 settembre 2017 n. 38162 dei VV.FF., per cui se si modifica la perimetrazione dei confini si rende necessaria una nuova procedura di approvazione del progetto. La corte territoriale non avrebbe poi tenuto conto del fatto notorio per cui "non sarebbe stata sufficiente una disposizione leggermente diversa degli impianti per consentirne la realizzazione", essendo necessarie nuove autorizzazioni del Comune e dei VV.FF. Tale "violazione del proprio" avrebbe avuto influenza decisiva sulla sentenza: se non vi fosse stata, infatti, il giudice d'appello non avrebbe potuto affermare la realizzabilità dell'impianto nel residuo suolo disponibile e quindi non avrebbe potuto affermare neanche la validità del contratto. 3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.: nella sentenza impugnata la ratio decidendi non avrebbe a suo sostegno una motivazione dotata del minimum costituzionale, e semmai sarebbe da definire apparente, per avere la corte territoriale U affermato che Alta comunque possibile realizzare il distributore senza però accertare "la consistenza e la nuova ubicazione degli impianti", la conformità al d.p.r. 340/2003 della nuova sistemazione, la non necessità di nuove autorizzazioni e l'assenza di costi maggiori per il Pennino. Il giudice d'appello, invece, avrebbe soltanto trascritto "un'apodittica asserzione del c.t.u.". ()617 4. Il quarto motivo lamenta, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 342 c.p.c. per omessa decisione del motivo d'appello relativo alla sospensione dei canoni. Si trascrive (pagina sei-27 del ricorso) il motivo d'appello suddetto, per cui sarebbe venuta meno "la controprestazione dei proprietari" che non avrebbero consentito di godere l'immobile per l'uso convenuto, onde sarebbe stata legittima la sospensione del pagamento dei canoni per la totale assenza della controprestazione del locatore. Si riporta l'ampia motivazione in cui il giudice d'appello ha disatteso tale censura (pagine 27-30 del ricorso) ritenendola inammissibile e, richiamato quanto già sostenuto dal primo giudice in base alla CTU (e cioè che "il progetto - così come approvato dal Comune - non avrebbe mai potuto essere realizzato perché il lotto concesso in locazione non ha mai avuto la geometria richiesta", per cui, secondo il consulente, "la mancata realizzazione dell'impianto non è in alcun modo riconducibile alla attività edilizia posta in essere dai locatori (realizzazione della stradina sterrata e muretto)"), ha affermato che il motivo d'appello non avrebbe tenuto in conto tali considerazioni, così violando l'articolo 342 c.p.c. in termini di mancata specificità. Oppone il ricorrente che a confutazione dell'inammissibilità del motivo "va tenuto conto di quanto emerge" dall'"intero atto di appello", richiamandone in particolare alcuni passi e alcune argomentazioni, anche relative ad un preteso accordo verbale di sospensione degli obblighi contrattuali che sarebbe "avvenuto nel settembre 2013-maggio 2014", e sostenendo che il motivo d'appello offriva alla corte territoriale gli elementi per individuare i "punti contestati" della sentenza di primo grado e le relative doglianze, in specie sulla legittimità della sospensione del pagamento del canone: tutto ciò avrebbe quindi consentito al giudice d'appello di vagliare il motivo, pertanto non inammissibile. La corte avrebbe dunque violato gli articoli 342 e 424 c.p.c.; si invoca S.U. 27199/2017 (il giudice d'appello può svolgere attività istruttoria) per confermare la violazione delle suddette norme. 5. Il quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1455 c.c. Nelle pagine 33-35 del ricorso si trascrive il terzo motivo d'appello, relativo alla risoluzione del contratto, riportando poi come la corte territoriale lo ha disatteso (pagine 35-36 del ricorso), il che sarebbe stato una conferma del primo giudice (di cui si riporta il centro dell'argomentazione, nelle pagine 36- 37 del ricorso). Il giudice d'appello dunque avrebbe esaminato ai sensi dell'articolo 1455 c.c. la domanda di risoluzione avanzata dai locatori ritenendola fondata sulla clausola risolutiva del contratto (l'articolo 9, per cui il mancato pagamento di due canoni mensili provoca la risoluzione). Fermo allora il secondo motivo d'appello (sic), il Pennino lamenta che la corte territoriale non avrebbe tenuto in conto: A) che egli aveva pagato quasi euro 70.000 di canoni senza poter costruire l'impianto come convenuto nel contratto; B) i comportamenti delle parti dimostranti la necessità "di escludere l'originaria importanza" della clausola risolutiva espressa in quanto la sospensione del pagamento del canone aveva già trovato causa "nei necessari adempimenti per il rilascio dei provvedimenti della PA che la modifica dell'oggetto della locazione aveva imposto di chiedere e ottenere; C) la "situazione di stallo" ulteriore del Pennino per la costruzione del muretto; D) gli argomenti che già erano opposti nel primo motivo del ricorso. Pertanto il Pennino avrebbe pagato euro 68.797 e subito danni per l'impossibilità di esercitare l'attività di impresa sull'area locata, e dunque nel giudizio relativo al suo inadempimento ex articolo 1455 c.c. il "modesto importo" di euro 7200 non avrebbe potuto qualificarsi l'inadempimento di non scarsa importanza neanche con un semplice richiamo alla clausola risolutiva espressa. Inoltre la valutazione dell'inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive va adeguata al criterio di proporzionalità fondato sulla buona fede (Cass. 14034/2005): e nel caso in esame la comparazione dell'inadempimento del locatore - consistente in "modifica dei luoghi e variazioni catastali con riduzione della superficie", così da obbligare il Pennino a un nuovo progetto - avrebbe dovuto portare a ritenerlo più grave dell'inadempimento del conduttore consistente nell'omesso pagamento di canoni per euro 7200, come indicato nello sfratto per morosità. 6. Il sesto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 116, primo comma, c.p.c. Si richiama quanto dedotto dal Pennino nel motivo d'appello attinente alla errata interpretazione/applicazione della CTU (per cui tutta la sentenza sarebbe stata "basata esclusivamente" su tale interpretazione del giudice) e come la corte territoriale ha disatteso la doglianza, censurando l'avere la corte affermato che comunque il primo giudice avrebbe dato "una precisa risposta" alle argomentazioni dell'attuale ricorrente corredando con una più puntuale motivazione la sua adesione alla CTU e "così implicitamente replicando" al consulente di parte. Invocando quanto già esposto nei motivi di ricorso primo, secondo, terzo e quinto, si ribadisce che "la sentenza è basata esclusivamente su un'errata interpretazione della CTU le cui conclusioni hanno dato luogo ad una errata interpretazione del Giudice, laddove non si è avveduto che il complesso iter amministrativo di cui parla la sentenza è addebitabile ai locatori con la costruzione del muro" che avrebbe reso impossibile al Pennino realizzare le opere come progettate e asseverata dalla PA. Il CTU avrebbe posto in essere anche un accertamento ultra petita affermando: "Dalla verifica emerge che è comunque possibile la realizzazione di un distributore di carburante sul lotto ... che abbia le stesse caratteristiche di quello assentito dal Comune ... ma una disposizione leggermente diversa degli impianti". Ciò avrebbe consentito al Tribunale "di fare proprio l'accertamento del CTU e, quindi, di ritenere sussistere il grave inadempimento del conduttore per non avere provveduto a quanto suggerito dal CTU", la cui conclusione contrasta con la nota dei VV.FF. del 5 settembre 2017 n. 38162, che chiarisce la necessità di una nuova procedura per l'approvazione del progetto e che per tale approvazione "bisogna modificare il contratto di locazione" per la nuova configurazione del terreno da allocare. Non esaminando tale nota il giudice d'appello sarebbe incorso nella violazione dell'articolo 116 c.p.c. 7. Il settimo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn.4 e 5 c.p.c., violazione dell'articolo 116, primo comma, c.p.c. e omesso esame di fatto discusso e decisivo. Il ricorrente, nel motivo d'appello intestato "In riferimento all'inadempimento contrattuale ed alla domanda riconvenzionale del conduttore", aveva censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui, esaminando la domanda riconvenzionale di risoluzione, il primo giudice avrebbe ritenuto che l'iniziale diniego al rilascio dei titoli autorizzativi non sarebbe riconducibile a un comportamento dei locatori e avrebbe rilevato che comunque il titolo autorizzativo sarebbe stato rilasciato al Pennino dal Comune di Saviano il 21 marzo 2012, per cui le parti avrebbero concordato una nuova regolamentazione del rapporto con due scritture private del 19 giugno 2012. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dedotto in tale doglianza d'appello che il primo giudice avrebbe errato ritenendo non riconducibili ai locatori il rilascio dei titoli autorizzativi; inoltre il primo giudice non avrebbe tenuto in conto che il contratto era solo per installare un distributore di carburante e gpl. Viene dunque esposto come si sarebbe stipulato e attuato il contratto (come già nella premessa del ricorso e nel primo motivo) per giungere a sostenere che il contratto del 1 settembre 2009 sarebbe stato l'unico "valido ai fini del rapporto tra le parti". Il ricorrente illustra come avrebbe ben svolto quanto era suo obbligo compiere e come invece le controparti avrebbero "più volte disatteso" i loro impegni, "modificando arbitrariamente e unilateralmente la perimetrazione del suolo locato" e poi "installando il muretto" che, "penetrando arbitrariamente" nelle particelle locate, avrebbe impedito l'installazione dell'impianto. Riportato poi quanto la corte territoriale osserva per rigettare il motivo d'appello de quo (pagina 44 del ricorso) - la corte osservava tra l'altro che il permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso rilasciato in favore dei proprietari non avrebbe comportato "aumenti di volumetria"-, il ricorrente ancora argomenta in ordine alla costruzione del muretto e sulla nota dei VV.FF. del 5 settembre 2017 n. 38162, il che sarebbe "decisivo" per l'accertamento dell'inadempimento del locatore e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, così potendosi dedurne che la sentenza sarebbe viziata da omesso esame di fatto discusso e decisivo per avere ritenuto non errata la sentenza di prime cure esaminando "fatti e comportamenti marginali senza invece tener conto" che i comportamenti dei locatori, cambiando la destinazione d'uso ed erigendo un muro, non avrebbero "reso possibile al Pennino l'esecuzione dei lavori" necessari per installare l'impianto, e non avendo ottenuto in conto la sopra citata nota dei Vigili del Fuoco, tutti elementi che avrebbero portato ad accogliere la domanda riconvenzionale dell'attuale ricorrente dimostrando l'inadempimento dei locatori. 8. L'ottavo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 116, primo comma, c.p.c. e quindi "errore processuale". Sul motivo d'appello intestato "Travisamento dei fatti ed errata in quanto l'azione giuridica", in cui si sarebbe "reiterata l'eccezione di impossibilità di realizzazione dell'impianto per fatti e comportamenti" di controparte, la corte territoriale avrebbe deciso come già esposto, "solo aggiungendo che l'approvazione cui l'appellante subordina la variante di progetto, elaborata dal CTU, non presuppone una nuova istanza", bensì l'elaborazione di una variante come indicato nel parere di conformità dei Vigili del Fuoco prot. N. 4652/2006 del 9 febbraio 2007. Il che viene censurato "richiamando quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso", ancora soltanto evidenziando la necessità di una nuova procedura come indicato proprio dai Vigili del Fuoco. 9. Il nono motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 112 c.p.c. e comunque violazione dell'articolo 1230, primo comma, c.c. La Corte d'appello non avrebbe deciso nulla sul motivo: "Sulla presupposta novazione del contratto", perché, nel passo in cui ha scritto "ancora laddove è ricordato che le parti rideterminavano il canone nella misura di C 900,00 mentre la rideterminazione ha riguardato soltanto un arco temporale ed anche quando si è ritenuto fosse intervenuta la novazione del contratto di locazione tra le parti quando i locatori hanno rinunciato ad esigere il canone per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2012, rideterminando dal 1 luglio 2012 il canone in misura dimezzata", non avrebbe esaminato il preciso motivo, così violando l'articolo 112 c.p.c. Se peraltro si ritenesse che comunque il giudice d'appello con tale "laconica motivazione" avesse esaminato la censura, "va comunque accertato" che con l'atto del 19 giugno 2012 non vi sarebbe stata novazione del contratto ma soltanto rideterminazione del canone e rinuncia ad esigerlo - qui si riporta la presente parte di una frase del Capo 2 di tale atto: "Le parti sopra costituite concordano che il contratto innanzi richiamato manterrà la sua originaria vigenza, validità e pattuizione in ogni suo aspetto fatta eccezione per l'art. 9 che viene ridefinito nel modo seguente..." -. In conclusione non vi sarebbe alcuna novazione oggettiva ai sensi dell'articolo 1230, primo comma, c.c. 10. Riguardo al primo motivo, si deve osservare che la corte territoriale, disattendendo il primo motivo d'appello, ha escluso la nullità del contratto: in particolare, una volta negato che i locatori abbiano, con un fatto non imputabile, reso l'immobile tale da generare la nullità suddetta, la corte si fonda su quanto rilevato dal CTU, il quale - senza subire osservazioni tecniche da parte dell'appellante, sottolinea ancora la corte - ha affermato che sul terreno è possibile collocare l'impianto, essendo sufficiente porlo in una "disposizione leggermente diversa". È evidente che la censura veicolata nel primo motivo del ricorso si scherma in termini di mera apparenza con l'invocazione in rubrica di norme, incluse quelle ermeneutiche, ma, nel suo effettivo contenuto, a ciò antepone un riesame del fatto. Essa invero ha proprio una natura direttamente fattuale, contestando quanto affermato dal CTU e poi adottato dal giudice, e questo in base al comportamento delle parti e in base altresì a quanto sarebbe stato espresso dai Vigili del Fuoco in ordine alla riduzione della utilizzabilità delle particelle coinvolte e all'asserita conseguenza della necessità di una nuova ulteriore procedura di approvazione del progetto. Dunque sussiste effettivamente in questo motivo la richiesta di revisione degli accertamenti fattuali, come emerge dall'elenco A-F che ne costituisce la parte centrale, perseguendosi in tal modo un terzo grado di merito e imprimendo l'inammissibilità nel motivo. 11. Il secondo motivo ictu ocull continua a far valere quanto affermato dai Vigili del Fuoco nell'invocato parere per costruire un diverso accertamento fattuale da sostituire a quello compiuto dal giudice d'appello. Al riguardo patisce quindi, come la doglianza precedente, una evidente inammissibilità, e ciò anche a prescindere, tra l'altro, dall'ulteriore ragione di inammissibilità consistente nella violazione dell'articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c. non essendo stato precisato se e quando tale parere sarebbe stato introdotto nel giudizio di merito. Fattuale in maniera diretta è pure la censura relativa al fatto notorio; e, anche qualora se ne potesse prescindere, va rilevato che il preteso fatto notorio non considerato è enunciato in modo del tutto assertivo, senza neppure ben chiarire se era stato prospettato alla corte territoriale. A ciò si aggiunga che tale fatto, a ben guardare, integra un dato valutativo anziché un vero e proprio fatto notorio. Tutta la doglianza risulta pertanto inammissibile. 12. Il terzo motivo censura il profilo motivazionale, ma è manifestamente infondato: la motivazione è sussistente, e conformata in modo rispettoso sia dell'articolo 132 c.p.c. sia, a monte, del canone costituzionale. Per di più, nel motivo si intrecciano anche elementi direttamente fattuali. 13. Il quarto motivo è anch'esso manifestamente infondato. Non corrisponde al vero, infatti, che la Corte d'appello abbia omesso di decidere in ordine al motivo del gravame attinente alla sospensione del pagamento dei canoni, come emerge dalle pagine 6-9 della sua sentenza. Lo stesso motivo, poi, ammette ciò implicitamente, nella seconda parte "spostando" la censura su dati fattuali che, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale non avrebbe tenuto in conto, entrando così evidentemente nell'inammissibilità. Peraltro il ricorrente nega altresì che il motivo d'appello de quo fosse inammissibile giacché si sarebbe dovuto tenere in conto quanto emerge dall'intero atto di appello", il che è un argomento attestante la genericità dell'illustrazione/contenuto attribuibile a tale motivo del gravame. Si conclude, per di più, rammentando che il giudice d'appello può espletare attività istruttoria, rilievo qui per nulla pertinente. 14. Il quinto motivo costituisce un'ulteriore contestazione direttamente fattuale, perseguendo un vero e proprio terzo grado di merito e quindi patendo una inequivoca inammissibilità. 15. Il sesto motivo fornisce poi una valutazione alternativa degli esiti della CTU, che, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale avrebbe interpretato erroneamente. Pure questa censura pertanto presenta una sostanza fattuale, nella quale si ritorna anche a quel che sovente ha già dimostrato di essere il perno della ricostruzione alternativa del ricorrente, cioè la nota 5 settembre 2017 n. 38162 dei VV.FF., imputando alla corte, in modo palesemente assertivo, di non averla esaminata e considerata; ma il percorso motivazionale dell'impugnata sentenza - pagine 11-13 - sugli esiti della CTU che una doglianza d'appello aveva lamentato appunto essere stato oggetto di erronea interpretazione spiega chiaramente il disattendimento di tale censura, così implicitamente ma inequivocamente lasciando intendere la conseguente natura superflua degli ulteriori elementi non espressamente trattati, tra cui la nota dei VV.FF. 16. Il settimo motivo concerne il motivo d'appello che la corte territoriale ha esaminato nelle pagine 13-14 della sentenza, perseguendo, con le sue censure direttamente fattuali, ancora un terzo grado di merito, ancora a prescindere dal mancato rispetto della regola di specificità di cui all'articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c. /ctu °culi pertanto risulta inammissibile. 16...4 1m Lkx»k\vn A v„0,. 2.DAìdV9-_ 2'. 17. L'ottavo motivo cbstituisce una mera riproposizione di elementi fattuali, come ancora una volta la nota dei Vigili del Fuoco, il che lo conduce all'inammissibilità. 18. Il nono motivo è composto di due submotivi. 18.1 II primo submotivo lamenta una omessa pronuncia, in relazione all'articolo 112 c.p.c., ma viene "abbandonato" dallo stesso ricorrente, in sostanza, per la sussistenza del riferimento espresso alla novazione nella sentenza (pagine 14-15 della sentenza stessa). È dunque manifestamente infondato. 18.2 II secondo submotivo torna, con assoluta evidenza, ad una diretta critica fattuale, che lo conduce all'inammissibilità, a prescindere dall'assenza pure di una nitida spiegazione della pretesa erroneità della risposta del giudice d'appello. 19. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 7000, oltre a C 200 per gli e