CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05599/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso e le argomentazioni svolte con la memoria depositata il 29 dicembre 2023, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura sulla genericità delle dichiarazioni che concorrono alla prova della condanna già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha verificato come le dichiarazioni rese in dibattimento dalla testimone non fossero generiche sulle modalità dei fatti e sugli elementi conducenti alla individuazione dell'imputata ma solo sul dato, irrilevante, del preciso giorno del fatto, aliunde ricostruito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente