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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19159/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto all'aggravante dell'uso di armi, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, risultando privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli art. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, reiterando doglianze già proposte in appello e già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, si sono prospettate deduzioni alquanto generiche, che, oltre ad omettere un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 4 e 5) e a non indicare con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto poste a giustificazione delle richieste avanzate, non tengono conto del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché in questa sede non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto all'aggravante dell'uso di armi, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, risultando privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli art. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, reiterando doglianze già proposte in appello e già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, si sono prospettate deduzioni alquanto generiche, che, oltre ad omettere un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 4 e 5) e a non indicare con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto poste a giustificazione delle richieste avanzate, non tengono conto del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché in questa sede non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19159/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris