CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 30154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22283-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 23/02/2021; Ric. 2021 n. 22283 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, confermando con diversa motivazione la sentenza di primo grado (che aveva escluso l’esposizione decennale qualificata ad amianto), ha dichiarato prescritto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto. 2. La Corte di merito ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto, individuando il dies a quo del termine decennale di prescrizione nella data di presentazione della domanda all’Inail. Nel caso di specie tra la data di presentazione della domanda all’Inail ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data della domanda all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) era intercorso un periodo di tempo superiore ai dieci anni, senza il compimento di atti interruttivi, con conseguente prescrizione del diritto azionato. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità processuale per avere la Corte di merito considerato tempestiva e quindi ammissibile l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] per la prima volta in appello, mentre sul punto doveva ritenersi formato un giudicato interno, con violazione anche del principio del contraddittorio di cui all’art. 101, comma 2, c.p.c. Ric. 2021 n. 22283 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 6. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.2729 cod. civ. per avere la sentenza d’appello collegato la presunzione di consapevolezza del ricorrente di essere stato esposto ad amianto al momento temporale della presentazione della domanda amministrativa all’Inail (2005) e non ad un momento successivo. 7. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.24 Cost., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e della riferibilità, vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. 8. Preliminarmente, si dà atto che nellamemoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per omessa notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tale notifica sarebbe stata eseguita ad un indirizzo pec appartenente ad altra persona. 9. L’eccezione non merita accoglimento. Questa Corte ha affermato che “La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti” (Cass., S.U. n. 12924 del Ric. 2021 n. 22283 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- 2014; nello stesso senso v. Cass. n. 20626 del 2017). Tale principio, affermato in tema di comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 377 c.p.c., è estensibile ad ogni forma di comunicazione e notificazione induttiva del decorso di termini o impositiva di adempimenti (v. Cass. n. 18622 del 2016, in motivazione). Nel caso di specie, in cui il ricorrente risulta difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Gela e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Agrigento, deve ritenersi sufficiente la rituale notifica del controricorso ad uno di essi. 10. Il primo motivo di ricorso è infondato. 11. La sentenza d’appello dà atto che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito in primo grado solo la prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 47bis D.P.R. 639 del 1970 e che solo con la memoria di costituzione in appello aveva sollevato l’eccezione di prescrizione decennale. 12. Al riguardo, deve richiamarsi l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice con la conseguenza che non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente una prescrizione quinquennale (nella specie, in materia di diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria a favore dei medici specializzandi), invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa (v. Cass. 1064 del 2014; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; SU 10955 del 2002). Ric. 2021 n. 22283 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- 13. In una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, questa Corte (Cass. n. 19236 del 2020) ha ribadito che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue, che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa, e, dall' altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso (cfr. Cass. Sez. un.n. 10955 del 25 luglio 2002; id. Cass. n. 21377 del 10 novembre 2004; Cass. n. 25025 del 24 novembre 2006; Cass.n. 11843 del 22 maggio 2007; Cass. n. 21752 del 22 ottobre 2010; Cass. n. 1064 del 20 gennaio 2014); nella fattispecie, quindi, la Corte di appello, nell'esaminare l'eccezione di prescrizione (tempestivamente sollevata dall'I.N.P.S. in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e riproposta in sede di appello), ben poteva d'ufficio, nell'ambito della "quaestío lurís" ritualmente devolutale, non solo determinare il regime prescrizionale applicabile, bensì anche Ric. 2021 n. 22283 sez. ML -ud. 06-07-2022 -6- identificare il termine di decorrenza della prescrizione stessa (v. anche Cass. n. 2853 del 2017). 14. La Corte di merito ha deciso conformemente ai principi appena richiamati e si sottrae quindi alle censure oggetto del motivo di ricorso in esame. 15. Neppure il secondo motivo può essere accolto. 16.Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui, posto che il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, 1. n. 257/1992, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima (Cass. n. 2351 del 2015), la prescrizione di esso, non incidendo sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione ed è riferita al diritto in quanto tale (Cass. n. 2856 del 2017). 17. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l'esposizione all'amianto doveva ritenersi nota all'interessato già al momento della presentazione della domanda all'Inail. 18. Il giudizio concernente la consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il quale, specie a seguito della riformulazione operata dall'art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con 1. n. 134/2012), consente di dedurre per cassazione soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014). Ric. 2021 n. 22283 sez. ML -ud. 06-07-2022 -7- 19. Il motivo di ricorso in esame che, al di fuori del perimetro del citato art. 360 n. 5 c.p.c., oppone una diversa decorrenza del termine di prescrizione, risulta inammissibile. 20. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso atteso che la Corte di merito ha correttamente addossato all’Istituto l’onere di prova della consapevolezza dell’esposizione ad amianto ed ha ritenuto tale onere assolto sulla base degli elementi presuntivi addotti. 21. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 22. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza. 23. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1.800,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per