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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 31639/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9803/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 9814/2024depositata il 11/04/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente, e per esso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 9814/2024, dep. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da questa Corte, in quanto il predetto istante era difensore antistatario, così come dichiarato in calce al controricorso prodotto in allegato.

2. Effettivamente, il dispositivo dell’ordinanza indicata così recita: “La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge”.

3. Pertanto, non è stata compiuta la distrazione delle spese, così come richiesto, a favore del difensore antistatario.

4. Tale omissione può essere emendata attraverso il procedimento di correzione per errore materiale.

Sul punto, si rinvia per brevità alle S.U. n. 31033/2019, secondo cui in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

5. Va inoltre ricordato che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (in tal senso, fra le altre, Sez. 3, sent. n. 26566 del 14/09/2023 - Rv. 669068 - 01) .

P.Q.M.

La Corte, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 9814/2024, depositata il 11/04/2024, nel senso che ove si legge “condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge”, debba in realtà leggersi “condanna la ricorrente a corrispondere in favore del difensore dichiaratosi antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9803/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 9814/2024depositata il 11/04/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, e per esso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 9814/2024, dep. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da questa Corte, in quanto il predetto istante era difensore antistatario, così come dichiarato in calce al controricorso prodotto in allegato. 2. Effettivamente, il dispositivo dell’ordinanza indicata così recita: “La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge”. 3. Pertanto, non è stata compiuta la distrazione delle spese, così come richiesto, a favore del difensore antistatario. 4. Tale omissione può essere emendata attraverso il procedimento di correzione per errore materiale. Sul punto, si rinvia per brevità alle S.U. n. 31033/2019, secondo cui in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. 5. Va inoltre ricordato che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (in tal senso, fra le altre, Sez. 3, sent. n. 26566 del 14/09/2023 - Rv. 669068 - 01) . P.Q.M. La Corte, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 9814/2024, depositata il 11/04/2024, nel senso che ove si legge “condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge”, debba in realtà leggersi “condanna la ricorrente a corrispondere in favore del difensore dichiaratosi antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 p
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