Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19799/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3906/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. per essersi il ricorrente (nel secondo episodio di evasione, accaduto il 25 agosto 2016) recato presso la caserma dei Carabinieri; che sul punto la sentenza impugnata è immune da censure, avendo fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di evasione, secondo la quale "integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi di tale condotta" (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118), nonché rappresentando che tale episodio è stato unificato con il vincolo della continuazione a quello accaduto il giorno precedente, con aumento di pena assai contenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3906/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. per essersi il ricorrente (nel secondo episodio di evasione, accaduto il 25 agosto 2016) recato presso la caserma dei Carabinieri; che sul punto la sentenza impugnata è immune da censure, avendo fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di evasione, secondo la quale "integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi di tale condotta" (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118), nonché rappresentando che tale episodio è stato unificato con il vincolo della continuazione a quello accaduto il giorno precedente, con aumento di pena assai contenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 19799/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris