CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5288/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 201, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; — intimata — avverso la sentenza n. 241/02/2021 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento per tributi locali, la CTR del Lazio accoglieva l'appello proposto dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] condannando l'appellata AMA al pagamento delle spese processuali che liquidava in euro 500,00 oltre accessori di legge. 2. Avverso tale statuizione il contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l'intimata. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 4 del d.m. Giustizia n. 55 del 5 aprile 2014, modificato dal d.nn. n. 37 del 2018 e dei parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 ad esso allegate, nonché degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando l'insufficiente liquidazione delle spese processuali che la CTR aveva effettuato in maniera omnicomprensiva e in misura inferiore ai minimi tariffari. 2. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto avendo la CTR liquidato per spese processuali per il doppio grado del giudizio di merito l'importo genericamente e complessivamente quantificato in soli 500,00 euro. 3. Invero, premesso che «In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018, Rv. 650096 - 01), la CTR ha liquidato a titolo di spese processuali un importo determinato complessivamente per entrambi i gradi di giudizio ed in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa forense (applicabile nel caso di specie in quanto il contribuente era difeso in giudizio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]), peraltro senza adottare alcuna motivazione sull'applicabilità di disposizioni che consentissero la riduzione delle tariffe, ponendosi così in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della I. n. 794 del 1942 (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01). 4. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa, la causa va rinviata alla CTR del Lazio che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità in conformità ai principi sopra enunciati. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma il 12/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] F