CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 21050/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25127/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N.56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3491/2017 depositata il 26/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il comune di Monza ha proposto ricorso per cassazione in due motivi contro la sentenza della Corte d’appello di Milano notificata il 1°-9-2017; con questa sentenza la corte d’appello, previo rigetto del gravamedel medesimo comune nei confronti della pronuncia di primo grado concernente la risoluzione di diritto, per grave inadempimento della parte pubblica, di una convenzione stipulata con la Hi - [OSCURATO:SOCIETA]. in data 22-3-2010 e dei correlati atti integrativo e aggiuntivo , e la condanna del comune al pagamento della somma di 2.266.632,00 EURa titolo di indennizzo, ha ordinato alla società la restituzione delle aree pubbliche e degli immobili afferenti e ha disposto la cancellazione della trascrizione del diritto di superficie costituito sulle dette aree; la convenzione era stata stipulata, per quel che si evince, col fine di procedere a una complessa riqualificazione urbanistica e sociale della vasta area del territorio comunale, nota come “area ex macello- mercato ortofrutticolo”, sulla base di uno strumento di project financing; l’inadempimento era stato dedotto come relativo alle obbligazioni assunte dal comune con le delibere di approvazione dell’atto integrativo e dell’atto aggiuntivo, mediante i quali era stato revisionato, su richiesta della società, il piano economico-finanziario in conseguenza del riscontro di una serie di condizioni ostative alla consegna dell’area e all’inizio dei lavori;peraltro il comune aveva a sua volta sostenuto che l’intera convenzione fosse da considerare nulla a fronte degli atti successivi, i quali avevano (a suo dire) complet amente stravolto l’impianto finanziario originario , con introduzione di diritti di supe r ficie e di proprietà superficiaria senza che vi fosse stata alcuna espressione di volontà da parte del consiglio comunale; la società ha replicato con controricorso. Considerato che: nel primo motivo è articolatamente dedotta la violazione degli artt. 133 del cod. proc. amm. s otto vari profili , tutti concernenti la statuizione con la quale la corte d’appello ha respinto l’assunto circa l’appartenenza della regiudicanda alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre che la violazione degli artt. 11 della l. n. 241 del 1990, 1372 cod. civ. e 386 cod. proc. civ.; col secondo motivo è dedotta la violazione di svariate norme (artt. 3 e 97 cost., 1 e 3 della l. n. 241 del 1990, 1418, 1419 e seg. cod. civ. 42 della l. n. 267 del 2000, 128 del d.lgs. n. 163 del 2006, 58 l. n. 133 del 2008, 143 e seg. d.lgs. n. 163 del 2006, 4 e 5 l. n. 2248 del 1865, all. E, 49 e 56 del TFUE) a proposito del rigetto dei motivi spesi in appello per sostenere l’invalidità del rapporto concessorio; il p rimo motivo di ricorso , ponendo una questione di giurisdizione, evoca la potestà decisionale delle Sezioni Unite, ai sensi degli artt. 360, n. 1, e 374 cod. proc. civ. p.q.m. La Corte dispone rimettersi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Deciso