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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 settembre 2022

Cassazione n. 01715/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 723-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 15333/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.15333 del 30 settembre 2021, c he aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso una cartell a di pagamento , sottesa ad estratto di ruolo ed emess a per infrazioni al codice della strada, dichiarando l’appello inammissibile per difetto, nell’opposizione, di interesse ad agire oltre che per tardività, non avendo il ricorrente impugnato nel termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione; in particolare, quanto all’interesse ad agire, il Tribunale aveva rilevato c he l’estratto di ruolo non è impugnabile ex se condividendo “l’orientamento giurisprudenziale in punto di inammissibilità del ricorso volto all’accertamento negativo del credito come affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20618 del 13.10.2016 e n. 22946, del 10 novembre 2016 … per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all’amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l’eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio)”; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; il primomotivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp.

Att. c.c. in relazione all’art. 360, n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non impugnabile l’estratto di ruolo ex se (in particolare, secondo la ricostruzione del ricorrente,l’opposizione era stata dichiarata inammissibilesul presupposto che essa aveva ad oggetto l’estratto di ruolo e non il ruolo esattoriale) senza considerare che l’opposizione aveva invece ad oggetto l’accertamento della nullità, inefficacia e prescrizione dei crediti portati nei ruoli esattoriali e cartelle di pagamento e dunque la sentenza sarebbe affetta da vizio di motivazione avendo omesso di specificare l’iter logico seguito per la decisione assunta; il secondo motivodenunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla carenza dell’interesse ad agire, in relazione all’art. 360, n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver affermato tale carenza sul presupposto che non fosse stata instaurata alcuna azione esecutiva per il recupero dei crediti contestati e che il ricorrente ben avrebbe potuto difendersi in autotutela, omettendo di considerare che [OSCURATO:PERSONA] si ècostituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione; il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato la carenza dell’interesse ad agire nonostante dell’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali non sia stata fornita alcuna prova e nonostante i principi espressi da Cass.

SS.UU. n. 19704/2015 e da molte successive conformi, secondo cui colui che agisce con l’azione di accertamento, anche se negativo, ètitolare dell’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante; il quarto motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 7 D.Lgs. 150/2011, art. 615, 121 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto altresì l’opposizione inammissibile per tardività essendo la stessa stata proposta oltre il termine di 30 giorni senza considerare che la domanda svolta dal ricorrente si fondava sull’assorbente eccezione di prescrizione e pertanto l’opposizione era stata correttamente instaurata ai sensi dell’art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine decadenziale; iprimi tre motivi sono manifestamente in fondat i alla luce del l’art. 3 - bis del D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione dellaL. n. 215/2021 che, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, ha inserito il comma 4 bis secondo cui “L’estratto di ruolo non è impugnabile … Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1 comma 1 lett. a, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” e che tale norma riguarda la riscossione delle entrate sia pubbliche che extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; questa Corte con sentenza a SS.UU. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022,ha dichiarato applicabile la suddetta novella legislativa anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, con il quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; non avendo il ricorrent e dedotto né dimostrato alcun pregiudizio deriva togli dall’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale impugnata,non appare sussistere il suo interesse ad agire né il suo interesse ad ottenereuna tutela immediata in giudizio; a seguito del rigetto dei primi motivi, il quarto motivo di ricorso va dichiarato assorbito .

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; attese le ragioni della decisione, fondate sulla nuova normativa e sulla sopravvenuta, rispetto al ricorso, richiamata decisone di questa Corte, le spese del presente giudizio di legittimità si dichiarano interamente compensate, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 723-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 15333/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.15333 del 30 settembre 2021, c he aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso una cartell a di pagamento , sottesa ad estratto di ruolo ed emess a per infrazioni al codice della strada, dichiarando l’appello inammissibile per difetto, nell’opposizione, di interesse ad agire oltre che per tardività, non avendo il ricorrente impugnato nel termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione; in particolare, quanto all’interesse ad agire, il Tribunale aveva rilevato c he l’estratto di ruolo non è impugnabile ex se condividendo “l’orientamento giurisprudenziale in punto di inammissibilità del ricorso volto all’accertamento negativo del credito come affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20618 del 13.10.2016 e n. 22946, del 10 novembre 2016 … per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l’unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all’amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l’eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio)”; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; il primomotivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. Att. c.c. in relazione all’art. 360, n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non impugnabile l’estratto di ruolo ex se (in particolare, secondo la ricostruzione del ricorrente,l’opposizione era stata dichiarata inammissibilesul presupposto che essa aveva ad oggetto l’estratto di ruolo e non il ruolo esattoriale) senza considerare che l’opposizione aveva invece ad oggetto l’accertamento della nullità, inefficacia e prescrizione dei crediti portati nei ruoli esattoriali e cartelle di pagamento e dunque la sentenza sarebbe affetta da vizio di motivazione avendo omesso di specificare l’iter logico seguito per la decisione assunta; il secondo motivodenunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla carenza dell’interesse ad agire, in relazione all’art. 360, n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver affermato tale carenza sul presupposto che non fosse stata instaurata alcuna azione esecutiva per il recupero dei crediti contestati e che il ricorrente ben avrebbe potuto difendersi in autotutela, omettendo di considerare che [OSCURATO:PERSONA] si ècostituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione; il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato la carenza dell’interesse ad agire nonostante dell’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali non sia stata fornita alcuna prova e nonostante i principi espressi da Cass. SS.UU. n. 19704/2015 e da molte successive conformi, secondo cui colui che agisce con l’azione di accertamento, anche se negativo, ètitolare dell’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante; il quarto motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 7 D.Lgs. 150/2011, art. 615, 121 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto altresì l’opposizione inammissibile per tardività essendo la stessa stata proposta oltre il termine di 30 giorni senza considerare che la domanda svolta dal ricorrente si fondava sull’assorbente eccezione di prescrizione e pertanto l’opposizione era stata correttamente instaurata ai sensi dell’art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine decadenziale; iprimi tre motivi sono manifestamente in fondat i alla luce del l’art. 3 - bis del D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione dellaL. n. 215/2021 che, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, ha inserito il comma 4 bis secondo cui “L’estratto di ruolo non è impugnabile … Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1 comma 1 lett. a, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” e che tale norma riguarda la riscossione delle entrate sia pubbliche che extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria; questa Corte con sentenza a SS.UU. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022,ha dichiarato applicabile la suddetta novella legislativa anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, con il quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; non avendo il ricorrent e dedotto né dimostrato alcun pregiudizio deriva togli dall’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale impugnata,non appare sussistere il suo interesse ad agire né il suo interesse ad ottenereuna tutela immediata in giudizio; a seguito del rigetto dei primi motivi, il quarto motivo di ricorso va dichiarato assorbito . Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; attese le ragioni della decisione, fondate sulla nuova normativa e sulla sopravvenuta, rispetto al ricorso, richiamata decisone di questa Corte, le spese del presente giudizio di legittimità si dichiarano interamente compensate, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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