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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21303/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza del G.i.p. del 15 febbraio 2021, che, su istanza degli indagati, aveva revocato il sequestro preventivo del complesso aziendale facente capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a suo tempo disposto in ordine al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen., disponendo nel contempo, a norma dell'art. 3

I. n. 199 del 2016, la misura del controllo giudiziario sulla predetta azienda, prescrivendo la partecipazione dell'amministratore giudiziario ai consigli d'amministrazione, la sua approvazione di qualsiasi decisione di straordinaria amministrazione e di quelle di ordinaria amministrazione relative al rapporto di lavoro dei dipendenti; la redazione a sua cura di una relazione trimestrale all'autorità giudiziaria oppure all'emergere di irregolarità; la verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza, salute e retribuzione dei dipendenti.

2. Il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la misura del controllo giudiziario sia incompatibile con il sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., sulla base dell'assunto che l'art. 3

I. n. 199 del 2016, laddove prevede il controllo giudiziario dell'azienda, faccia riferimento solo all'ipotesi di cui all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen.

Tale interpretazione finisce infatti per privare completamente di contenuto e di qualsiasi ambito applicativo la norma che prevede la misura del controllo giudiziario, traducendosi in una sostanziale interpretatio abrogans.

D'altronde all'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. il legislatore ha previsto l'applicazione delle disposizioni di cui al d.

Ig. 6-9-2011, n. 159 in tutti i casi in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società, ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'ablazione, senza distinguere tra il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. e il sequestro funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

Dunque il richiamo alle norme del d.

Ig. n. 159 del 2011 riguardanti l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo nulla può dire in ordine all'applicazione del controllo giudiziario di cui alla legge n. 199 del 2016 né fondare un'interpretazione volta a circoscriverne l'applicazione ai soli casi di sequestro preventivo impeditivo.

2.1. Erroneamente il Tribunale ha inoltre ritenuto l'impossibilità di revocare il sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria se non quando sia venuto a mancare il fumus comnnissi delicti.

Siamo infatti di fronte a un'ipotesi di confisca obbligatoria prevista da una norma speciale che non fa alcun riferimento all'art. 240, comma 2, cod. pen. e che ha pacificamente ad oggetto cose che non possono definirsi intrinsecamente pericolose: e cioè una azienda agricola la cui gestione non riveste alcun carattere di illiceità.

Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve ritenersi viziata da un evidente errore di diritto nella parte in cui ha ritenuto di dover escludere la revocabilità del sequestro sulla base della mera sussistenza del fumus connmissi delicti e della ritenuta pericolosità presunta dei beni suscettibili di confisca obbligatoria ex art. 603 bis cod. pen. ma deve ritenersi affetta anche da mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum.

Il Tribunale del riesame si è infatti limitato a dare atto della ritenuta sussistenza del fumus connmissi delicti, ritenendo superflua qualsiasi valutazione sul periculum e sulla idoneità della misura del controllo giudiziario a salvaguardare le ragioni di tutela sottese al sequestro preventivo funzionale alla confisca, notoriamente volto ad evitare la potenziale dispersione dei beni suscettibili di confisca nelle more dell'accertamento giudiziale.

Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.

I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

A norma dell'art. 3 legge 29 ottobre 2016 n. 199, infatti, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato esclusivamente qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen.

La norma è dunque inequivoca nel limitare tale misura al sequestro preventivo cosiddetto innpeditivo e nell'escludere che essa possa essere applicata al sequestro preventivo funzionale alla confisca.

Si è infatti chiarito, in giurisprudenza, che, in tema di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in caso di sequestro dell'azienda funzionale alla confisca obbligatoria di cui all'art. 603-bis.2 cod. pen., non è applicabile il controllo giudiziario, essendo quest'ultimo previsto dall'art. 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 come misura alternativa al solo sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.( Cass., Sez. 4, n. 40554 del 29-9-2021, Rv. 282063-01).

Non coglie d'altronde nel segno l'obiezione secondo cui questa interpretazione precluderebbe qualunque spazio applicativo al predetto art. 3

I. n. 199 del 2016, poiché correttamente il giudice a quo ha sottolineato come sia ben possibile che venga disposto un sequestro soltanto impeditivo laddove sia inibita la confisca in quanto i beni appartengono a persona estranea al reato, secondo quanto disposto dall'art. 603 bis.2 cod. pen.

E' appena poi il caso di sottolineare, in relazione a quanto dedotto dal ricorrente in ordine al disposto dell'art. 104 bis disp. att, cod. proc. pen., come tale norma sia del tutto neutra rispetto alla problematica in disamina, limitandosi a disciplinare le modalità di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, senza assumere alcuna valenza ampliativa o restrittiva dell'ambito di applicabilità delle disposizioni in tema di adottabilità della misura cautelare reale.

2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento.

Il ricorrente non adduce infatti alcun elemento da cui potersi desumere il venir meno del requisito del periculum e dunque sotto questo profilo il motivo assume connotati di genericità.

Occorre, d'altronde, osservare come non trovi riscontro nell'analisi dell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato l'affermazione secondo la quale quest'ultimo deve ritenersi affetto da mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum.

Già il G.i.p. che ha revocato il sequestro, applicando il controllo giudiziario, aveva segnalato il pericolo di dispersione dei beni, scongiurabile, nella sua ottica, proprio con la misura del controllo giudiziario applicata.

In questa prospettiva, nel provvedimento impugnato, il Tribunale segnala, in un'ottica di periculum, talune iniziative della nuova amministrazione, come la riassunzione di alcuni tra i coindagati o l'assegnazione ad essi di quelle stesse mansioni nell'espletamento delle quali i predetti soggetti avevano, nella prospettazione accusatoria, realizzato l'illecito contestato, pur risultando le predette iniziative assunte nel rispetto delle procedure previste dal controllo giudiziario e con l' autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Così come - aggiunge il Tribunale - non può non inquietare la circostanza, riferita con chiarezza a sommarie informazioni testimoniali da [OSCURATO:PERSONA], che fossero stati manifestati intendimenti ritorsivi da parte di Stagno d'Alcontres, nei confronti di taluni lavoratori per la loro collaborazione processuale, segnale del possibile rinnovarsi, anche nell'attuale assetto, di quelle modalità operative indicate nell'incolpazione provvisoria.

Motivazione del tutto congrua ed esente da vizi logico —giuridici.

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in loma, il 2 -3-2022.

IlConsiglie e ,sten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza del G.i.p. del 15 febbraio 2021, che, su istanza degli indagati, aveva revocato il sequestro preventivo del complesso aziendale facente capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a suo tempo disposto in ordine al reato di cui all'art. 603 bis cod. pen., disponendo nel contempo, a norma dell'art. 3 I. n. 199 del 2016, la misura del controllo giudiziario sulla predetta azienda, prescrivendo la partecipazione dell'amministratore giudiziario ai consigli d'amministrazione, la sua approvazione di qualsiasi decisione di straordinaria amministrazione e di quelle di ordinaria amministrazione relative al rapporto di lavoro dei dipendenti; la redazione a sua cura di una relazione trimestrale all'autorità giudiziaria oppure all'emergere di irregolarità; la verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza, salute e retribuzione dei dipendenti. 2. Il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la misura del controllo giudiziario sia incompatibile con il sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., sulla base dell'assunto che l'art. 3 I. n. 199 del 2016, laddove prevede il controllo giudiziario dell'azienda, faccia riferimento solo all'ipotesi di cui all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. Tale interpretazione finisce infatti per privare completamente di contenuto e di qualsiasi ambito applicativo la norma che prevede la misura del controllo giudiziario, traducendosi in una sostanziale interpretatio abrogans. D'altronde all'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. il legislatore ha previsto l'applicazione delle disposizioni di cui al d. Ig. 6-9-2011, n. 159 in tutti i casi in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società, ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'ablazione, senza distinguere tra il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. e il sequestro funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Dunque il richiamo alle norme del d. Ig. n. 159 del 2011 riguardanti l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo nulla può dire in ordine all'applicazione del controllo giudiziario di cui alla legge n. 199 del 2016 né fondare un'interpretazione volta a circoscriverne l'applicazione ai soli casi di sequestro preventivo impeditivo. 2.1. Erroneamente il Tribunale ha inoltre ritenuto l'impossibilità di revocare il sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria se non quando sia venuto a mancare il fumus comnnissi delicti. Siamo infatti di fronte a un'ipotesi di confisca obbligatoria prevista da una norma speciale che non fa alcun riferimento all'art. 240, comma 2, cod. pen. e che ha pacificamente ad oggetto cose che non possono definirsi intrinsecamente pericolose: e cioè una azienda agricola la cui gestione non riveste alcun carattere di illiceità. Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve ritenersi viziata da un evidente errore di diritto nella parte in cui ha ritenuto di dover escludere la revocabilità del sequestro sulla base della mera sussistenza del fumus connmissi delicti e della ritenuta pericolosità presunta dei beni suscettibili di confisca obbligatoria ex art. 603 bis cod. pen. ma deve ritenersi affetta anche da mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum. Il Tribunale del riesame si è infatti limitato a dare atto della ritenuta sussistenza del fumus connmissi delicti, ritenendo superflua qualsiasi valutazione sul periculum e sulla idoneità della misura del controllo giudiziario a salvaguardare le ragioni di tutela sottese al sequestro preventivo funzionale alla confisca, notoriamente volto ad evitare la potenziale dispersione dei beni suscettibili di confisca nelle more dell'accertamento giudiziale. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d. I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. A norma dell'art. 3 legge 29 ottobre 2016 n. 199, infatti, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato esclusivamente qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. La norma è dunque inequivoca nel limitare tale misura al sequestro preventivo cosiddetto innpeditivo e nell'escludere che essa possa essere applicata al sequestro preventivo funzionale alla confisca. Si è infatti chiarito, in giurisprudenza, che, in tema di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in caso di sequestro dell'azienda funzionale alla confisca obbligatoria di cui all'art. 603-bis.2 cod. pen., non è applicabile il controllo giudiziario, essendo quest'ultimo previsto dall'art. 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 come misura alternativa al solo sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.( Cass., Sez. 4, n. 40554 del 29-9-2021, Rv. 282063-01). Non coglie d'altronde nel segno l'obiezione secondo cui questa interpretazione precluderebbe qualunque spazio applicativo al predetto art. 3 I. n. 199 del 2016, poiché correttamente il giudice a quo ha sottolineato come sia ben possibile che venga disposto un sequestro soltanto impeditivo laddove sia inibita la confisca in quanto i beni appartengono a persona estranea al reato, secondo quanto disposto dall'art. 603 bis.2 cod. pen. E' appena poi il caso di sottolineare, in relazione a quanto dedotto dal ricorrente in ordine al disposto dell'art. 104 bis disp. att, cod. proc. pen., come tale norma sia del tutto neutra rispetto alla problematica in disamina, limitandosi a disciplinare le modalità di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, senza assumere alcuna valenza ampliativa o restrittiva dell'ambito di applicabilità delle disposizioni in tema di adottabilità della misura cautelare reale. 2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. Il ricorrente non adduce infatti alcun elemento da cui potersi desumere il venir meno del requisito del periculum e dunque sotto questo profilo il motivo assume connotati di genericità. Occorre, d'altronde, osservare come non trovi riscontro nell'analisi dell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato l'affermazione secondo la quale quest'ultimo deve ritenersi affetto da mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum. Già il G.i.p. che ha revocato il sequestro, applicando il controllo giudiziario, aveva segnalato il pericolo di dispersione dei beni, scongiurabile, nella sua ottica, proprio con la misura del controllo giudiziario applicata. In questa prospettiva, nel provvedimento impugnato, il Tribunale segnala, in un'ottica di periculum, talune iniziative della nuova amministrazione, come la riassunzione di alcuni tra i coindagati o l'assegnazione ad essi di quelle stesse mansioni nell'espletamento delle quali i predetti soggetti avevano, nella prospettazione accusatoria, realizzato l'illecito contestato, pur risultando le predette iniziative assunte nel rispetto delle procedure previste dal controllo giudiziario e con l' autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Così come - aggiunge il Tribunale - non può non inquietare la circostanza, riferita con chiarezza a sommarie informazioni testimoniali da [OSCURATO:PERSONA], che fossero stati manifestati intendimenti ritorsivi da parte di Stagno d'Alcontres, nei confronti di taluni lavoratori per la loro collaborazione processuale, segnale del possibile rinnovarsi, anche nell'attuale assetto, di quelle modalità operative indicate nell'incolpazione provvisoria. Motivazione del tutto congrua ed esente da vizi logico —giuridici. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in loma, il 2 -3-2022. IlConsiglie e ,sten
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