Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 213/1991
ECLI:IT:COST:1991:213
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 16 e 26 del d.P.R. 10
settembre 1982, n. 915 per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio
di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione
regionale, il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Pavullo, con
ordinanza del 5 novembre 1990 (R.O. n. 33 del 1991), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
della Regione Emilia-[OSCURATO:PERSONA] n. 6 del 27 gennaio 1986, come
modificata dalla legge della stessa Regione n. 29 del 26 luglio 1988,
nella parte in cui esclude la necessità dell'autorizzazione
regionale di cui all'art. 6, lett. d), del d.P.R. n. 915 del 1982,
per l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi effettuato
dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli lavorativi.
Il giudice a quo ha rilevato che la distinzione delle fasi di
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, operata dalla norma
impugnata, in stoccaggio provvisorio ed in accumulo provvisorio
all'interno dello stabilimento per cui si richiede solo la tempestiva
comunicazione alle autorità preposte al controllo, non trova
fondamento né nelle norme comunitarie né in quelle statali, e
peraltro non è sorretta da validi motivi, essendo di ugual natura i
pericoli per la tutela della salute che possono derivare
dall'esercizio dell'attività in questione.
Pertanto, poiché la norma statale (artt. 6, lett. d), e 16 del
d.P.R. n. 915 del 1982), che costituisce attuazione della direttiva
C.E.E. n. 319/78, prevede la necessità dell'autorizzazione per ogni
fase dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, senza alcuna
distinzione tra stoccaggio provvisorio "interno" o "esterno", la
norma censurata violerebbe l'art. 117 della Costituzione, che fissa i
limiti della competenza regionale, e l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, in quanto, svincolando dall'obbligo della
autorizzazione l'ipotesi di accumulo temporaneo, incide
sull'applicabilità della norma penale di cui all'art. 26 del d.P.R.
n. 915 del 1982.
2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la
infondatezza della questione contestando la ricostruzione operata dal
giudice a quo del quadro normativo vigente, fondata sulla
interpretazione dello "stoccaggio provvisorio" di cui all'art. 16 del
d.P.R. n. 915 del 1982 come comprensivo di qualunque forma di
sistemazione, sia pure precaria, dei rifiuti. In subordine, nella
memoria di costituzione ha eccepito la illegittimità costituzionale
degli artt. 16, primo comma, e 26 del citato d.P.R. n. 915 del 1982,
interpretato nel senso inteso dal giudice a quo, per violazione degli
artt. 76, 2, secondo comma, e 3 della Costituzione, essendosi violati
i principi posti dal legislatore delegante con la legge n. 42 del
1982, per cui le sanzioni penali sono limitate a fatti di particolare
gravità, ed essendo irragionevole la sottoposizione ad un medesimo
trattamento sanzionatorio del produttore che raccoglie i rifiuti del
ciclo produttivo in attesa del conferimento allo smaltitore e di
colui che, senza autorizzazione, esercita l'attività di smaltimento.
3. - [OSCURATO:PERSONA] di Macerata, nel corso del procedimento penale a
carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 26
del d.P.R. n. 915 del 1982 per avere effettuato lo stoccaggio di
fanghi tossici e nocivi senza la prevista autorizzazione, con
ordinanza del 3 ottobre 1990 (R.O. n. 34 del 1991), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
della legge della Regione Marche n. 31 del 26 aprile 1990, nella
parte in cui esonera dall'autorizzazione di cui al d.P.R. n. 915 del
1982 lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, che non
superi un certo quantitativo, effettuato all'interno del perimetro
delle sedi ove i rifiuti vengono prodotti, in una fase preliminare al
conferimento in altri impianti di trattamento o stoccaggio
autorizzati.
Secondo il giudice remittente, la norma censurata violerebbe gli
artt. 25 e 117 della Costituzione, depenalizzando un'attività che
l'ordinamento statale considera reato e ponendosi in contrasto con la
normativa statale in materia, che costituisce attuazione di obblighi
assunti dallo Stato italiano in sede comunitaria.
4. - Nel giudizio si è costituito il Presidente della Giunta
regionale delle Marche, che ha concluso per la infondatezza della
questione, osservando che la legge regionale n. 31 del 1990 non ha
inteso toccare le linee fondamentali della regolamentazione statale
della materia dei rifiuti, limitandosi a definire gli aspetti di
dettaglio, il che rientra nella propria competenza.
Inoltre, non sussisterebbe la violazione dell'art. 25 della
Costituzione perché la fattispecie contemplata dalla norma regionale
impugnata non si identifica con quella sanzionata penalmente dalla
legge statale.
5. - Entrambe le ordinanze sono state regolarmente notificate,
comunicate e pubblicate nella [OSCURATO:PERSONA].
6. - In prossimità dell'udienza, la Regione Emilia-[OSCURATO:PERSONA] ha
insistito, con memoria difensiva, nelle argomentazioni svolte e nella
eccezione di legittimità costituzionale a sua volta sollevata.
Ha chiesto che, in caso di accoglimento della questione sollevata
dal Pretore, non sia travolto l'intero istituto dell'accumulo
provvisorio ma sia precisato che esso deve avvenire sotto la
direzione e la responsabilità della ditta autorizzata allo
smaltimento e nell'ambito dell'autorizzazione.
1. - I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica
sentenza in quanto prospettano la stessa questione, sia pure relativa
a disposizioni di due diverse leggi regionali.
2. - [OSCURATO:PERSONA] di Modena - Sezione distaccata di Pavullo, dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della
legge regionale dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA] 27 gennaio 1986, n. 6, come
modificato dall'art. 13 della legge della stessa Regione n. 29 del 26
luglio 1988, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione
regionale di cui agli artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, del
d.P.R. n. 915 del 1982, per l'accumulo provvisorio di rifiuti tossici
e nocivi effettuato all'interno delle sedi in cui i rifiuti medesimi
vengono prodotti.
A suo parere, sarebbero violati gli artt. 117 e 25 della
Costituzione in quanto la Regione non ha competenza a disciplinare la
materia rientrante nello stoccaggio provvisorio, disciplinata con
legge statale, che sanziona penalmente la detta fase, se effettuata
senza autorizzazione.
[OSCURATO:PERSONA] di Macerata dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 34, secondo comma, della legge della Regione Marche 26
aprile 1990, n. 31, nella parte in cui esonera da autorizzazione
l'attività di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi
prodotti da attività commerciali ed artigianali a determinate
condizioni, per violazione degli artt. 117 e 25 della Costituzione
(mancanza di competenza regionale e incisione su materie punite
penalmente).
3. - La questione è fondata.
I giudici remittenti hanno interpretato le disposizioni censurate
in base alla legge statale e alle norme comunitarie delle quali
costituisce attuazione, nel senso che esse disciplinano la fase dello
stoccaggio provvisorio dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi,
non potendo essere distinta e autonomamente disciplinata una fase di
accumulo provvisorio dei suddetti nell'interno dello stabilimento e
uno stoccaggio provvisorio a determinate condizioni. Onde, anche per
le fasi previste, secondo la disciplina della legge statale, occorre
l'autorizzazione regionale, in mancanza della quale è prevista una
sanzione penale.
In tale situazione, quindi, devesi ritenere che sussiste la
violazione dell'art. 25 della Costituzione.
Come più volte affermato da questa Corte (sentenze nn. 370 del
1989, 43 del 1990 e 117 del 1991), la fonte del potere punitivo
risiede nella sola legislazione statale e le Regioni non hanno la
potestà di rimuovere o variare con proprie leggi la punibilità di
fatti considerati reati e penalmente puniti da leggi dello Stato. Non
possono, in altri termini, rendere lecita un'attività che, invece,
l'ordinamento statale considera illecita e sanziona penalmente.
Non si ritiene di sollevare la questione di legittimità
costituzionale prospettata dalla Regione Emilia-[OSCURATO:PERSONA], con la quale
si chiede, in sostanza, di sindacare l'esercizio della
discrezionalità del legislatore in ordine alla previsione della
gravità della fattispecie penalmente sanzionata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riunisce i ricorsi;
Dichiara la illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 18, primo comma, della legge regionale
dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA] 27 gennaio 1986, n. 6 (Intervento della Regione
in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del d.P.R. 10
settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini), come modificato
dall'art. 13 della legge regionale dell'Emilia-[OSCURATO:PERSONA] 26 luglio
1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27
gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in
attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23
ottobre 1987, n. 441);
b) dell'art. 34, secondo comma, della legge regionale delle
Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedura ed attuazione del piano
regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI