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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46517/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma, decidendo a seguito di rinvio dalla S.C., il 23 settembre 2022 ha parzialmente riformato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 12 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 5 gennaio 2021, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia; a seguito di impugnazione, il reato è stato riqualificato in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e la pena è stata ridotta, senza riconoscimento della invocata diminuzione ex art. 62, n. 4, cod. pen.

Ciò posto, il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle diminuente di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato: infatti esso è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliata e già disattesi con corretti argomenti dai Giudici di merito alle pp. 3-4 della sentenza impugnata.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma, decidendo a seguito di rinvio dalla S.C., il 23 settembre 2022 ha parzialmente riformato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 12 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R, 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 5 gennaio 2021, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia; a seguito di impugnazione, il reato è stato riqualificato in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e la pena è stata ridotta, senza riconoscimento della invocata diminuzione ex art. 62, n. 4, cod. pen. Ciò posto, il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle diminuente di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato: infatti esso è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliata e già disattesi con corretti argomenti dai Giudici di merito alle pp. 3-4 della sentenza impugnata. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 o
Sentenza Cassazione n. 46517/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris