CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via SantaCaterina da Siena n. 46;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore;Numero registro generale 5472/2025Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14341/2026Data pubblicazione 15/05/2026-intimata-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 5340/2024, depositata il 26/8/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;[OSCURATO:PERSONA] (“il contribuente”) impugnò innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, previa sospensionedell’esecuzione, la intimazione di pagamento n. 097 20229003242211/000, emessa dall’Agenzia delle entrate-Riscossione enotificata a mezzo pec in data 2 marzo 2022, con cui gli veniva richiestoil pagamento della somma di € 614.417,29 in relazione alla cartella dipagamento n. 097 2018 0008423100 000, asseritamente notificata indata 15 febbraio 2018 e di importo pari ad € 607.565,96 recante ilrecupero del Contributo di solidarietà ex art. 2, comma 2, D.L. n.138/2011, di IRPEF e correlati interessi e sanzioni, di Addizionalecomunale all’IRPEF, di Addizionale regionale all’IRPEF e relativiinteressi per l’anno 2015, nonché in relazione alle ulteriori cartelle dipagamento n. 097 2018 0088854651 000, n. 097 2019 0024388549000, n. 097 2019 0059159835 000, n. 097 2019 0130824019 000, n.097 2019 0168785407 000, n. 097 2019 0180360768 000, n. 0972019 0246944122 000, n. 097 2020 0028473151 000 e n. 097 20200046007901 000 recanti il recupero di sanzioni amministrative.Il ricorrente dedusse l’inesistenza della notifica dell’impugnataintimazione perché effettuata a mezzo pec da un indirizzo non presentenei pubblici registri, risultando l’utilizzazione dell’indirizzo«[OSCURATO:EMAIL]», in luogo di quello«[OSCURATO:EMAIL]», contenuto nei pubbliciregistri IPA.r.g. n. 5472/2025 a.c. 23/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5472/2025Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14341/2026Data pubblicazione 15/05/2026Inoltre, eccepì l’illegittimità dell’intimazione di pagamento pernullità derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto,segnatamente della cartella di pagamento n. 097 2018 000 8423100000, e per essere stata, la stessa, sostituita e, quindi, implicitamenteannullata da una successiva cartella di pagamento, la n. 097 20200128591590 000, relativa allo stesso periodo di imposta - anno 2015- nonché per difetto di motivazione.Resistette la sola Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] I diRoma, affermando la validità della notifica sia dell’intimazione che dellacartella di pagamento.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con lasentenza n. 8656 del 23.6.2023, rigettò il ricorso.Avverso tale decisione, il contribuente propose appello innanzi laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, affidato a tremotivi, illustrati con successiva memoria.Resistette, con controdeduzioni, la sola Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] I di Roma, chiedendo l’inammissibilità e,comunque, il rigetto dell’appello.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con lasentenza in epigrafe, accolse l’appello limitatamente al capo dellasentenza impugnata relativo alla condanna alle spese, mentre lo rigettònel resto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio,compensate in parte.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, il contribuente hachiesto che il ricorso sia definito nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.r.g. n. 5472/2025 a.c. 23/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5472/2025Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14341/2026Data pubblicazione 15/05/2026Il contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisioneInnanzitutto, deve darsi atto della tardività, e dunque dellainammissibilità, della deduzione contenuta nella memoria difensivadepositata dal contribuente, secondo la quale la sentenza impugnatasarebbe affetta da nullità, non avendo il collegio di appello rispettato ladisposizione di cui all’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992:detta deduzione sostanzia un motivo di ricorso per cassazione per errorin procedendo, ed avrebbe dovuto essere fatto valere, appunto, con ilricorso, non con una memoria difensiva.1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dei princìpiin tema di notifiche digitali di atti tributari, nonché degli artt. 14 e 16del d.P.R. n. 68 del 2005, degli artt. 6 bis, 6 ter, 48 del d.lgs. n. 82 del2005 (CAD) e degli artt. 2697 c.c. e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente deduce che la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio sarebbe incorsa nelle sopradenunciate violazioni perché, pur avendo affermato, per quanto quirileva, che:- “la questione della inesistenza della notifica dell’impugnataintimazione (nonché, per la medesima ragione, anche di uno degli attipresupposti) perché effettuata a mezzo p.e.c. da un indirizzo nonpresente nei pubblici registri - risultando l’utilizzazione dell’indirizzo«[OSCURATO:EMAIL]», in luogo di quello«protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it», contenuto nei pubbliciregistri IPA - è manifestamente infondata, come già evidenziato dalladecisione impugnata, richiamandosi a decisione della Corte dicassazione a SS.UU.”;r.g. n. 5472/2025 a.c. 23/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5472/2025Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14341/2026Data pubblicazione 15/05/2026- “tale decisione evidentemente applicabile anche al caso degli attitributari notificati direttamente dall’Agenzia delle Entrate-riscossione,ha trovato un pieno seguito in altre decisioni anche recenti della stessaS.C., laddove si afferma che «[..] come questa Corte ha recentementestatuito nella sua massima composizione nomofilattica (con lapronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 richiamatain motivazione da Cass. sez. V – 5, Ordinanza n. 6015 del 28/02/2023,che vi aderisce toto corde) in tema di notificazione a mezzo PEC, lanotifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronicaistituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove lastessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgerecompiutamente le proprie difese”;non ne avrebbe tratto le corrette conseguenze sul piano giuridico,con riguardo al caso concreto.La sentenza impugnata ha concluso il suo ragionamento, rilevando,secondo il ricorrente erroneamente, che “quindi il contribuente nonallega alcun plausibile elemento che induca a ritenere che l’utilizzo deldiverso indirizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione abbiapregiudicato effettivamente le proprie facoltà difensive, impedendoglidi intendere la provenienza dell’atto ricevuto tramite p.e.c., sia laintimazione di pagamento che la cartella presupposta devono ritenersiritualmente notificate; e comunque ogni nullità da ritenersi sanata peril raggiungimento dello scopo”.Infatti, il giudice di secondo grado non si sarebbe avveduto che,proprio alla stregua dei surriportati principi giurisprudenziali ed inapplicazione di essi, andava dichiarata la nullità della notificazionedell’atto presupposto, cioè della cartella di pagamento n. 097 2018 0008423100 000, sia perché la stessa non ha, in concreto, consentito aldestinatario di poter svolgere le proprie difese, sia per non esserseneverificata la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attesa lar.g. n. 5472/2025 a.c. 23/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5472/2025Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14341/2026Data pubblicazione 15/05/2026mancata proposizione del ricorso avverso tale atto da parte delcontribuente, come era assolutamente pacifico in causa.Invero, l’istituto della sanatoria postula, comunque, che l’atto, oltread essere giunto a conoscenza del destinatario, nel senso che questine abbia avuto notizia, sia stato portato nella sua disponibilità nella suainterezza e di ciò l’Amministrazione mittente deve dare la prova; cosache, invece, non ha fatto.Inoltre, la Corte di secondo grado ha omesso di considerare che,quando l’Ufficio si avvale, come nel caso concreto, della facoltà diutilizzare la procedura della notifica a mezzo p.e.c., in deroga all’art.149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazionepreviste dalle norme relative alle singole leggi di imposta, la stessadeve essere effettuata con le modalità previste dal Regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.In particolare, l’art. 14 di tale decreto prescrive, al comma 1, che“Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di postaelettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un appositoelenco pubblico disciplinato dal presente decreto” e, al comma 2, che“Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitarel’attività di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPAdomanda di iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronicacertificata”.Inoltre, l’art. 16 dello stesso decreto, al comma 1, dispone che “Lepubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l’attivitàdi gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersidei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regoletecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento”; al comma2, che “L’utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate aprivati da pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco di cui all’art.14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decretor.g. n. 5472/2025 a.c. 23/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5472/2025Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14341/2026Data pubblicazione 15/05/2026limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesimeed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata”.Gli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)prevedono, poi, l’istituzione del registro INI-Pec e del pubblico elencodi fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblicaamministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sonoindicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e lo scambiodi informazioni e l’art. 48 dello stesso decreto legislativo stabilisce, alcomma 1, che “La trasmissione telematica di comunicazioni chenecessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegnaavviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediantealtre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida” e, al comma2, che “La trasmissione del documento informatico per via telematica,effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge dispongadiversamente alla notificazione a mezzo posta”.Pertanto, dalle suindicate norme emerge l’obbligo di utilizzo di unindirizzo p.e.c., risultante da pubblici elenchi, oltre che per il privato,anche per l’Amministrazione, affinché possa attribuirsi valore legalealla notificazione e validità e certezza alle comunicazioni elettroniche.Ne consegue che, quando la notificazione non avviene in base atale modalità, come nella specie, poiché la cartella in questione è statanotificata da un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri,precisamente, «[OSCURATO:EMAIL]», inluogo di quello «[OSCURATO:EMAIL]», ed ildestinatario ne contesta la conformità alle disposizioni del dettoRegolamento n. 68 del 2005, l’Amministrazione, a seguitodell’eccezione sollevata, è onerata della relativa prova.Nel caso concreto, pur avendo il ricorrente eccepito, fin dal primogrado, l’invalidità della detta notificazione, l’Ufficio nulla ha provato, dir.g. n. 5472/2025 a.c. 23/1/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5472/2025Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14341/2026Data pubblicazione 15/05/2026guisa che la stessa è da ritenersi inesistente, discostandosiinsanabilmente dallo schema legale tipico stabilito dalla surriportatanormativa.1.1. Il motivo è infondato.La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso diritenere che, quando si tratti di pubbliche amministrazioni, laprovenienza dell’atto notificato a mezzo pec da un indirizzo non censitoin pubblici elenchi non rende nulla la notificazione, se il relativoprocedimento si sia perfezionato con la messa a conoscenza in capo aldestinatario dell’atto nella sua interezza e se nessun concreto vulnusal diritto di difesa sia stato provocato in danno del destinatario (Cass.,Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, Rv. 664909 – 01; Cass.,Sez. 5 -, Ordinanza n. 16719 del 23/06/2025, Rv. 675150 - 01).Orbene, nel caso di specie, con riferimento alla cartella dipagamento impugnata quale atto presupposto rispetto all’avviso diintimazione, il contribuente non ha dedotto quale danno al suo dirittodi difesa gli avrebbe provocato l’essergli stato l’atto a monte notificatoda un indirizzo pec dell’agente della riscossione non censito nei pubbliciregistri, sicché il motivo in esame deve essere rigettato.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 3della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente si duoleche la Corte di secondo grado ha violato le norme evocate in rubrica,laddove ha rigettato il motivo con cui il ricorrente aveva eccepito ildifetto di motivazione dell’intimazione di pagamento, “perché fondatosulla pretesa inesistenza della notifica dell’atto presupposto”.Il contribuente aveva rilevato che l’intimazione, proprio perché nonsarebbe stata preceduta dalla cartella di pagamento, come eccepitocon la censura svolta nel precedente motivo di ricorso, doveva esseremotivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, derivando unr.g. n. 5472/2025 a.c. 23/1/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5472/2025Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14341/2026Data pubblicazione 15/05/2026siffatto obbligo dai principi di carattere generale indicati, per ogniprovvedimento amministrativo, dalla legge n. 241 del 1990, art. 3, erecepiti, per la materia tributaria, dalla legge n. 212 del 2000, art. 7,determinandone anche la nullità, perché atto successivo nella previstasequenza procedimentale.2.1. Il motivo è infondato.La sua infondatezza discende dal rigetto del motivo precedente:essendo valida la notifica della cartella di pagamento a monte, nonsussiste il denunciato vizio di difetto di motivazione a carico dell’avvisodi intimazione impugnato a valle, che può limitarsi a richiamare lacartella di pagamento presupposta (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 10692del 19/04/2024, Rv. 670847 - 01).3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza edel procedimento per violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., nonché perviolazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione al primo comma dell’art.360, n. 4 c.p.c.”, il contribuente si duole che la Corte di secondo gradosarebbe incorsa nelle sopra denunciate violazioni, laddove non avrebbeesaminato il motivo, dedotto dal ricorrente fin dal primo grado eriproposto in appello, concernente la nullità dell’intimazione dipagamento (del 2022), in ragione dell’inesistenza dell’attopresupposto, cioè della cartella di pagamento (del 2018), perchésostituita dalla successiva cartella di pagamento (del 2020, notificatanel 2021), emessa per le medesime imposte relative allo stesso anno2015.Al riguardo, il ricorrente aveva dedotto nell’atto di appello che“l’ulteriore grave omissione in cui è incorso il primo giudice concerne ilmancato esame della doglianza, con cui il contribuente aveva eccepitola nullità dell’intimazione, in quanto la cartella di pagamento n. 0972018 0008423100 000, costituente l’atto presupposto di essa, erar.g. n. 5472/2025 a.c. 23/1/2026 9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5472/2025Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14341/2026Data pubblicazione 15/05/2026stata sostituita da una nuova cartella, la n. 097 2020 0128591590 000,emessa per lo stesso periodo di imposta - anno 2015 - con conseguenteimplicito annullamento della prima”.E, ancora, nella memoria illustrativa aveva specificato di avercensurato la decisione di primo grado perché aveva totalmente omessodi esaminare e, quindi, di pronunciare in ordine all’eccepita nullitàdell’impugnata intimazione, per mancanza dell’atto presupposto.A tale riguardo, era stato rilevato e documentato in primo gradoche, alla cartella di pagamento che aveva originato l’impugnataintimazione, era seguita la notifica di una seconda cartella, concernenteil medesimo periodo di imposta (anno 2015).In tal caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, la pretesatributaria esercitata a mezzo della seconda cartella notificata perseconda, è emessa all’evidente scopo di reiterare la medesima pretesaimpositiva e, conseguentemente, comporta l’implicito annullamentodella prima perché, diversamente, si verterebbe nell’ipotesi vietatadella doppia imposizione.Con ciò, veniva portato alla cognizione della Corte un fatto estintivodella pretesa tributaria concernente la prima cartella di pagamento,verificatosi dopo la sua notificazione e prima di quella dell’attoconseguenziale impugnato, cioè dell’intimazione di pagamento.Senonché, il giudice di secondo grado, anziché pronunciarsi sulladomanda prospettata nei surriportati termini, avrebbe illegittimamentemodificato le allegazioni operate dalla parte, alle quali era, invece,vincolata.Il contribuente riporta per stralcio la sentenza impugnata,deducendo che il giudice dell’appello non avrebbe dato risposta aquanto richiesto dalla parte circa la sussistenza, nella specie, di un fattoestintivo sopravvenuto alla cartella di pagamento, a cui era riferital’intimazione di pagamento del 2022, oggetto di impugnazione,r.g. n. 5472/2025 a.c. 23/1/2026 10Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5472/2025Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14341/2026Data pubblicazione 15/05/2026determinato dall’emissione, in sua sostituzione, di una successivacartella (“notificata nel 2021”).Peraltro, argomenta il contribuente, l’annullamento implicito dellaprima cartella di pagamento, dedotto dal ricorrente, con specificaallegazione e documentazione identificativa della seconda cartella dipagamento non era stata oggetto di alcuna contestazione da partedell’unica Amministrazione costituitasi in primo e secondo grado,l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] I di Roma, così dacostituire fatto pacifico e da escluderne il bisogno di prova ex art. 115c.p.c. (v., per tutte, Cass., 12.5.2022, n. 15256), sicché il giudiceavrebbe dovuto porlo a fondamento della decisione; cosa che, invece,non ha fatto.3.1. Il motivo è infondato.Il denunciato vizio di omessa pronuncia non sussiste.Il giudice di appello ha affrontato la questione posta dalcontribuente e ha affermato che la seconda cartella notificata a lui nonaveva sostituito la prima.Anche se in parte contenente gli stessi importi della prima cartella,la seconda cartella avrebbe dovuto essere impugnata per contestare lapretesa duplicazione parziale degli importi.In alternativa, ha spiegato correttamente il giudice di appello, ilcontribuente avrebbe potuto sollecitare l’esercizio del potere diautotutela con riferimento alla seconda cartella, ma l’emissione di unaseconda cartella per importi parzialmente o totalmente coincidenti conquelli di una cartella precedente rimasta impagata non costituisce, diper sé, esercizio di un potere di autotutela, sicché la seconda cartellanon emessa in autotutela, contenente parzialmente o totalmente glistessi importi di una precedente cartella, non sarebbe altro che unacartella viziata, alla stessa stregua di un atto impositivo contenenteparzialmente o totalmente una doppia imposizione.r.g. n. 5472/2025 a.c. 23/1/2026 11Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5472/2025Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14341/2026Data pubblicazione 15/05/2026Con una differenza, però, data dalla natura non impositiva, ma ingenere semplicemente riscossiva della cartella di pagamento: se lacartella affetta dal vizio di duplicazione di importi non dovesse essereritirata in tutto o in parte in seguito all’esercizio del potere di autotutela(già previsto dall’art. 2 del D.M. n. 37 del 1997, oggi contemplatodall’art. 10 quater della legge n. 212 del 2000), il contribuentepotrebbe comunque opporsi con un’opposizione all’esecuzione nel casoin cui, pagati gli importi della prima cartella, l’amministrazione ponessein esecuzione anche la seconda cartella per ottenere in tutto o in parteil pagamento di somme relative alla stessa imposta (cioè allo stessotitolo) già versate.Con riferimento, poi, alla doglianza secondo la quale il dedottoesercizio del potere di autotutela con l’emissione della seconda cartellanon sarebbe stato contestato dall’amministrazione, sicché il giudice diappello avrebbe errato nel non aver dato per acquisitoprocessualmente che alla prima cartella fosse stata sostituita laseconda, anch’essa è infondata.Nel processo tributario si controverte intorno all’esistenza di unobbligo di pagamento, da parte del contribuente, i cui confini sonotracciati dall’atto impositivo o esattivo impugnato.Ne consegue che se, per restare al caso di specie, la secondacartella di pagamento non era stata emessa in autotutela rispetto allaprima, la dedotta non contestazione dell’amministrazione costituita ingiudizio rispetto alla prospettazione, fatta dal contribuente, che laseconda cartella sarebbe stata il frutto dell’esercizio del potere diautotutela, non varrebbe comunque a far ritenere provata comeesercitata un’autotutela che invece l’amministrazione, emanando laseconda cartella, non aveva inteso esercitare e non avevaeffettivamente esercitato.r.g. n. 5472/2025 a.c. 23/1/2026 12Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5472/2025Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14341/2026Data pubblicazione 15/05/20264. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione alprimo comma dell’art. 360, n. 3, c.p.c.”, il contribuente censura lasentenza impugnata per aver violato la disposizione di cui all’art. 67del d.P.R. n. 600 del 1973.4.1. Il motivo è infondato.Come ha ben spiegato il giudice di appello, l’omesso eserciziodell’autotutela d’ufficio all’atto dell’emissione della seconda cartella,con riferimento alla prima cartella contenente in parte gli stessi importi,non impedisce al contribuente di far valere le sue ragioni attivando eglistesso il potere di autotutela dell’amministrazione con riferimento allaseconda cartella, salva restando in ogni caso la possibilità in capo a luidi eccepire, in sede esecutiva, l’eventuale già avvenuto pagamentodegli importi, portati in una cartella di pagamento non ritirata, fattivalere con una seconda cartella di pagamento recante una parzialeduplicazione di somme dovute allo stesso titolo (cfr. Cass., Sez. 5-,Ordinanza n. 6526 del 16/03/2018, Rv. 647490 - 01).5. Il ricorso è rigettato.Al rigetto consegue la condanna del contribuente al pagamentodelle spese del giudizio, oltre che al pagamento delle somme di cuiall’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.r.g. n. 5472/2025 a.c. 23/1/2026 13Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 5472/2025Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 14341/2026Data pubblicazione 15/05/2026Condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro diecimilaper compensi, oltre alle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, della somma di euro cinquemila.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro millecinquecento.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 5472/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 14Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]