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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 01711/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9957/2024 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II grado Molise n.299/2023 depositata il 19/10/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Numero registro generale 9957/2024 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 1711/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9957/2024 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 1711/2026 Data pubblicazione 26/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9957/2024 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II grado Molise n.299/2023 depositata il 19/10/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Numero registro generale 9957/2024 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 1711/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9957/2024 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 1711/2026 Data pubblicazione 26/01/2026
Decreto Cassazione n. 01711/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris