CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2022
Cassazione n. 17968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP presso il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di estorsione aggravata a lui ascritti al capo 1) della rubrica e di quelli di cui al capo 3), riqualificati questi in termini di tentativo per cui, esclusa la aggravante contestata ai sensi dell'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., ritenute invece le aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e la pure contestata recidiva, con il vincolo della continuazione e la finale riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; il GUP aveva inoltre applicato al [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e lo aveva assolto dai fatti di cui al capo 2) della rubrica, perché il fatto non sussiste; 2. la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.400 di multa; ha confermato nel resto la sentenza impugnata revocando la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici sostituita da quella temporanea della durata di cinque anni; 3. con ordinanza del 17.6.2022, la Corte ha disposto la correzione della sentenza sostituendo, nel dispositivo, la frase "previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti ad aggravanti e recidiva", con quella "previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva"; 4. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] con due ricorsi deducendo: 4.1 con un irim. ,* rso, depositato in data 19.9.2022 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1"-. .zione di legge con riferimento all'art. 130 cod. proc. pen. in relazione alla ordinanza di correzione dell'errore materiale in quanto emessa al di fuori dei casi consentiti dalla norma, in quanto incidente sul contenuto decisorio ed in violazione del diritto di difesa: nullità della sentenza per difformità tra motivazione e dispositivo; calcolo della pena finale avvenuto previo aumento della pena base in ragione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. pur ritenuta equivalente, in dispositivo, alle circostanze attenuanti generiche: premesso in fatto il tenore del dispositivo di cui era stata data pubblica lettura in aula e della ordinanza del 17 giugno 2022, ribadisce come sia costante, nella giurisprudenza, l'affermazione secondo cui integra una modificazione essenziale dell'atto quello che comporta la sostituzione della decisione già assunta con altra di diverso contenuto e che tale evenienza esula dalla praticabilità dello strumento della correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; rileva, infatti, che tale procedimento non è esperibile per porre rimedio ad una errata applicazione di norme giuridiche e, comunque, non praticabile senza il rispetto delle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.; segnala, ancora, come, nella motivazione, la Corte di appello avesse limitato il giudizio di bilanciamento alla sola aggravante della recidiva ex art. 99, procedendo, poi, all'aumento di pena per la aggravante qualificata laddove il procedimento caratterizzato dal bilanciamento di tutte le circostanze aggravanti avrebbe dovuto portare ad una pena pari ad anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione, suscettibile di essere in questi termini stabilita dalla stessa S.C. ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.; 4.2 con un secondo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 4.2.1 vizio di motivazione in riferimento all'art. 99 cod. pen. in ordine alla mancata motivazione sul motivo di impugnazione in punto di esclusione della contestata recidiva: rileva che la difesa aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità ma non a quello sulla recidiva su cui era stato articolato uno specifico motivo di appello che riporta testualmente nel corpo del ricorso lamentando che, tuttavia, la Corte di appello non ha motivato in alcun modo limitandosi a contemplare la recidiva nel giudizio di bilanciamento; 5. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'accoglimento del ricorso: richiamato il dictum delle SS.UU. Armati del 1994, esclude che nel caso in esame si fosse in presenza di un mero "errore materiale" suscettibile di essere emendato con il ricorso al procedimento previsto dall'art. 130 cod. proc. pen.; rileva, invece, come sia inammissibile la doglianza relativa alla conferma della recidiva richiamando in tal caso la giurisprudenza di questa Corte circa gli effetti della rinuncia ai motivi sulla responsabilità. 5. la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso motivi aggiunti a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui ha illustrato e diffusamente sviluppato il motivo di ricorso relativo alla mancata esclusione della recidiva evidenziando, invece, la assenza di motivazione che caratterizza la sentenza di appello sullo specifico motivo devoluto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1.1 Il GIP presso il Tribunale di Napoli, con sentenza del 7.10.2021, aveva riconosciuto la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di reato a lui ascriti ai capi 1) e 3) della rubrica e, nel calcolare la pena, aveva fatto presente che "... le fattispecie per cui è processo siano caratterizzate da un concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, tali dovendosi ritenere le contestate aggravanti di cui agli artt. 416-bis.1 e 99, co. 4, c.p." richiamando, a tal proposito, il disposto di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. (cfr., così, pag. 46 della sentenza di primo grado). Aveva dunque calcolato la pena partendo da quella di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa così quantificata per il capo 1); aumentata di due terzi ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e, perciò, sino ad anni 10 ed euro 5.000 di multa e ulteriormente aumentata ex art. 63, comma 4, cod. pen., sino ad anni 11 ed euro 5.500; su questa pena complessiva aveva poi operato l'aumento per la continuazione giungendo alla pena finale di anni 11 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000 di multa, ridotta, infine, ad anni 7 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 per la diminuente del rito. 1.2 La Corte di appello ha preso atto che l'imputato, presente in videoconferenza con il proprio difensore di fiducia, aveva dichiarato di "rinunciare ai motivi assolutori" (cfr., pag. 3 della sentenza ed il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e gli ha quindi riconosciuto le circostanze attenuanti generiche (cfr., punto 2, pag. 4) ed ha fatto presente che "... tali attenuanti andranno bilanciate con il criterio dell'equivalenza rispetto alla contestata recidiva" (cfr., ivi). Ha perciò rideterminato la pena finale in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.400 di multa così calcolati: anni 5 di reclusione ed euro 2.000 previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva qualificata; l'aumento per la circostanza "forte" di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ("... circostanza privilegiata e quindi sottratta al giudizio di bilanciamento") sino ad anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa; l'ulteriore aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen., giungendo così ad una pena complessiva di anni 7 di reclusione ed euro 3.600 di multa ridotta di un terzo per il rito sino ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.400 di multa. Il dispositivo di cui era stata data pubblica lettura era stato formulato nel senso che "... in riforma della sentenza emessa in data 7.10.2021 dal GIP del Tribunale di Napoli ... previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti ad aggravanti e recidiva ...". Con ordinanza resa in data 17.6.2020, la Corte ha dunque disposto la correzione del (solo) dispositivo nel senso di sostituire la frase "... previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti ad aggravanti e recidiva" con quella "previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva". Ha spiegato che il riferimento al giudizio di equivalenza con le "aggravanti" (oltre che con la recidiva) era stato frutto di un mero errore meramente materiale dal momento che la aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non poteva essere "bilanciata" con le attenuanti generiche. 2.1 Tanto premesso, e venendo al primo motivo del ricorso, è vero che la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. non è esperibile qualora il contrasto tra la determinazione della pena indicata in dispositivo e quella effettuata in motivazione non sia conseguente ad un errato calcolo matematico ma sia il risultato dell'applicazione di un errato criterio giuridico (cfr., Sez. 1, n. 28252 del 11/06/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261091 01; Sez. 2, n. 16367 del 03/04/2014, Battipaglia, Rv. 259562 01; Sez. 4, n. 38896 del 04/10/2011, Zitto, Rv. 251108 - 01). E, tuttavia, nel caso di specie, tenuto conto della pacifica (e non controversa) non bilanciabilità della aggravante "mafiosa" e del fatto che, in ogni caso, la pena era stata correttamente calcolata, si deve convenire nel senso che, effettivamente, la dicitura contenuta nel dispositivo (con il riferimento alle "aggravanti") di cui era stata data lettura in aula era il frutto di una mera svista, in alcun modo tale da incidere sul contenuto decisorio della sentenza, cui si è pertanto correttamente posto rimedio con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.. Quanto alla censura "in rito": è vero che l'adozione del provvedimento di correzione dell'errore materiale de plano, ovvero senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, comporta una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 4 - , n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 - 01; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638 - 01). E, tuttavia, si è più volte ed anche recentemente chiarito che la nullità di ordine generale in tal modo prodottasi può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (cfr., Sez. 1 - , n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01; Sez. 5 - , n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 9675 del 17.11.2022, Coluccio; Sez. 2, n. 47683 del 25.10.2022, Zeffino; Sez. 1, n. 46913 del 15.9.2022, Estero in cui si è chiarito che l'interesse concreto, qui rilevante, non è quello connesso all'eventuale propedeutica verifica, da parte dell'interessato, dell'esattezza della decisione, quanto piuttosto alla dedotta negazione di una tale esattezza, o della necessità stessa di correzione, onde la rimozione dell'atto viziato rappresenti il tramite per approfondire in contraddittorio le relative deduzioni e attingere, se del caso, un esito fausto di correzione).Nulla di tutto ciò è stato nemmeno allegato dall'odierno ricorrente che non ha sostenuto la sua impugnazione con la allegazione di un interesse specifico al contraddittorio, in realtà da escludersi visto che, alla luce del carattere "rigido" della aggravante "mafiosa", l'intervento correttivo sul dispositivo era in realtà una soluzione obbligata e, essendo comunque ed ovviamente rimasta immutata la pena e, dunque, risoltosi - come spiegato in precedenza - nella mera elisione del termine "aggravanti". 2.2 Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è invece inammissibile: la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità è pacificamente comprensiva anche della censura attraverso la quale l'appellante l'imputato abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 827 del 21.11.2017, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Sez. 4, n. 53340 del 24.11.2016, Castiglione, Rv 268696; Sez. 1, n. 19041 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sardelli, Rv 252861; cfr., anche, Sez. 6, n. 54341 de. 15.10.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315, Sez. 2, n. 11761 del 30.1.2014, Khribech, Rv 259825-01, in cui la Corte ha per l'appunto chiarito che la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagame