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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 35887/2023

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a seguente ordinanza sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natio Sinopoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato Sinopoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 27/6/2018. 2.Avverso il provvedimento del Tribunale ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri interessati indicati in epigrafe, i quali evidenziano che il provvedimento ablatorio avrebbe omesso di applicare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, occorre sempre accertare il requisito dell'attualità della pericolosità sociale, elemento che nel caso di specie difetterebbe avendo la Corte di cassazione, con sentenza del 27/6/2018, annullato senza rinvio il decreto applicativo della misura di prevenzione personale.

La prova nuova, ai fini della revoca, sarebbe rappresentata, nell'ottica difensiva, dalla pronuncia di annullamento della misura di prevenzione personale che secondo il dictum delle Sezioni Unite (il ricorrente richiama Sez.

Unite del 26/5/2022, Rv. 283707), avrebbe dovuto portare il Tribunale alla revoca della misura patrimoniale mancando il requisito della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha, invece, dichiarato inammissibile la richiesta valorizzando la presunta pericolosità pregressa dell'Alvaro con un'affermazione abnorme, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare ed assorbente osserva il Collegio che il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, previsto dall'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, non trova applicazione nel caso di specie in cui si controverte del provvedimento di confisca adottato prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 33782 dell'8 aprile 2013; Sez. 1, n. 2945 del 17 ottobre 2013).

L'art. 117, comma 1, del citato decreto legislativo testualmente recita "le disposizioni contenute nel libro 1^ (che comprende l'art. 28 n.d.r. ) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti". 2.Nel caso in esame, quindi, considerato che il decreto applicativo della misura di prevenzione è datato 25/1/2011, ritenuta l'applicabilità dell'art. 7 della L. n. 1423 del 1956 in base al quale l'organo competente per la revoca della confisca è l'organo giudicante che l'aveva disposta, deve ritenersi, in conformità con la prevalente giurisprudenza di legittimità, che detto provvedimento, sia impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, in quanto mancando una specifica disciplina nel predetto art.7, deve farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla legge n. 1423 del 1956 con riguardo alle impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione (Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Rv. 264618; Sez. 5, Sentenza n. 16421 del 14/04/2011,Rv. 250176).

E' stato osservato, infatti, che "nel sistema delle misure di prevenzione, anche il giudizio sulla revoca della misura, involgendo nuovamente la questione di merito della pericolosità del proposto, impone che alle parti siano assicurate le medesime garanzie che connotano il momento processuale dell'originaria imposizione della misura, a partire dai tre gradi di giudizio attraverso i quali può articolarsi il relativo procedimento" (Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Rv. 264618; Sez. 5, n. 43995 del 15/10/2009, Rv. 245095), soltanto avverso il provvedimento della Corte di merito sarà possibile esperire il ricorso per cassazione.

Ne consegue che l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. p.q.m.

Qualificata l'impugnazione come appello trasmette gli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].

Cosi deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore presidente [OSCURATO:PERSONA] na Ipetizz llis K--k [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natio Sinopoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato Sinopoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 27/6/2018. 2.Avverso il provvedimento del Tribunale ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri interessati indicati in epigrafe, i quali evidenziano che il provvedimento ablatorio avrebbe omesso di applicare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, occorre sempre accertare il requisito dell'attualità della pericolosità sociale, elemento che nel caso di specie difetterebbe avendo la Corte di cassazione, con sentenza del 27/6/2018, annullato senza rinvio il decreto applicativo della misura di prevenzione personale. La prova nuova, ai fini della revoca, sarebbe rappresentata, nell'ottica difensiva, dalla pronuncia di annullamento della misura di prevenzione personale che secondo il dictum delle Sezioni Unite (il ricorrente richiama Sez. Unite del 26/5/2022, Rv. 283707), avrebbe dovuto portare il Tribunale alla revoca della misura patrimoniale mancando il requisito della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha, invece, dichiarato inammissibile la richiesta valorizzando la presunta pericolosità pregressa dell'Alvaro con un'affermazione abnorme, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare ed assorbente osserva il Collegio che il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, previsto dall'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, non trova applicazione nel caso di specie in cui si controverte del provvedimento di confisca adottato prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 33782 dell'8 aprile 2013; Sez. 1, n. 2945 del 17 ottobre 2013). L'art. 117, comma 1, del citato decreto legislativo testualmente recita "le disposizioni contenute nel libro 1^ (che comprende l'art. 28 n.d.r. ) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti". 2.Nel caso in esame, quindi, considerato che il decreto applicativo della misura di prevenzione è datato 25/1/2011, ritenuta l'applicabilità dell'art. 7 della L. n. 1423 del 1956 in base al quale l'organo competente per la revoca della confisca è l'organo giudicante che l'aveva disposta, deve ritenersi, in conformità con la prevalente giurisprudenza di legittimità, che detto provvedimento, sia impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, in quanto mancando una specifica disciplina nel predetto art.7, deve farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla legge n. 1423 del 1956 con riguardo alle impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione (Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Rv. 264618; Sez. 5, Sentenza n. 16421 del 14/04/2011,Rv. 250176). E' stato osservato, infatti, che "nel sistema delle misure di prevenzione, anche il giudizio sulla revoca della misura, involgendo nuovamente la questione di merito della pericolosità del proposto, impone che alle parti siano assicurate le medesime garanzie che connotano il momento processuale dell'originaria imposizione della misura, a partire dai tre gradi di giudizio attraverso i quali può articolarsi il relativo procedimento" (Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Rv. 264618; Sez. 5, n. 43995 del 15/10/2009, Rv. 245095), soltanto avverso il provvedimento della Corte di merito sarà possibile esperire il ricorso per cassazione. Ne consegue che l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. p.q.m. Qualificata l'impugnazione come appello trasmette gli atti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. Cosi deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore presidente [OSCURATO:PERSONA] na Ipetizz llis K--k [OSCURATO:PERSONA]
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