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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 17495/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11748/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] anche in proprio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in forza di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 49; ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 175/1/13 depositata il 28.10.2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con la sentenza in epigrafe la CTR della Toscana ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e dai suoi soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTP di Pisa che aveva rigettato i ricorsi proposti dai contribuenti contro gli avvisi di accertamento e cartelle di pagamento emessi per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006 a seguito di accertamento del maggior reddito di impresa della suddetta società e del conseguente maggior reddito di partecipazione dei soci.

Avverso questa sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

I ricorrenti hanno depositato una prima memoria in data 2.10.2010.

Con ordinanza 14.10.2020 questa Corte, rilevato che parte ricorrente aveva allegato di aver avanzato domande di definizione della lite fiscale ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e di aver tempestivamente versato le prime rate, ha assegnato termine alle parti per chiarimenti in ordine alle sopra riportate circostanze.

Con memoria 0.10.2020 i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di essersi avvalsi della facoltà di definire i carichi iscritti a ruolo, tra i quali le cartelle di pagamento, oggetto della presente controversia, emesse per ruolo straordinari formati ex art. 15 bis d.P.R. n. 602 del 1973 a seguito degli avvisi di accertamento per maggior reddito di partecipazione sopra indicati, e hanno chiesto la sospensione del giudizio.

Con successive memoria 11.4.2021 parte ricorrente ha insistito per la sospensione allegando documentazione comprovante versamenti rateali ai fini del condono.

Con istanza l3.i.2.2021 l'Agenzia delle Entrate, allegando nota della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, ha comunicato che si era provveduto all'integrale pagamento solo di alcuni degli avvisi di accertamento impugnati e ha chiesto l'estinzione parziale del giudizio per questi e la decisione per gli altri.

In particolare, secondo la nota della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato versato l'intero dovuto per i seguenti titoli: cartella di pagamento n. 08720100009702859 intestata a [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all'avviso di accertamento n.

T8P011000195/2010; cartella di pagamento n. 08720100009702657 intestata a [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all'avviso di accertamento n.

T8P011000197/2010; cartella di pagamento n. 08720100009702758 intestata a De MezzaGionata in riferimento all'avviso di accertamento n.

T8P011000196/2010; cartella di pagamento n. 08720100009702960 intestata a [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all'avviso di accertamento n.

T8P011000191/2009; n.

T8P011000189/2010; n.

T8P011000193/2010; la stessa nota ha precisato che la procedura di definizione non era stata completata con riguardo agli altri avvisi di accertamento oggetto di impugnazione, intestati alla [OSCURATO:PERSONA] (avviso di accertamento n.T8P021000180/2009; T8P021000187/2010; T8P021000192/2010) e al socio [OSCURATO:PERSONA] (avviso di accertamento n.

T8P011000196/2009; n.

T8P011000190/2010; n.

T8P011000194/2010); [OSCURATO:PERSONA]:

1. Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con riferimento agli avvisi di accertamento e relative cartelle di pagamento per le quali vi è stata la definizione del condono.

2. Il ricorso deve essere deciso con riguardo agli altri avvisi di accertamento. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 132 cpc e dell'art. 36 d.lgs. n. 564 del 1992 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cpc.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc.

Con il terzo motivo si deduce omessa pronuncia su fatti controversi e decisive per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc.3.

Il primo motivo, concernente il difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente della sentenza, è fondato.

Premesso che deve considerarsi omessa o apparente la motivazione che, se pure graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 2020), ricorre il dedotto vizio allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9907 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

Ciò ricorre nel caso in esame in cui la CTR, con stringatissima motivazione, osserva tautologicamente « [OSCURATO:PERSONA] ritiene di rigettare il gravame in quanto la sentenza di primo grado appare correttamente motivata in relazione alla movimentazione bancaria dei soci (da cui sono stati detratti 2000 euro al mese per presumibili spese personali) e che correttamente è stata valutata in riferimento alla attività sociale, non disponendo i soci di altre entrate ».

La CTR si è limitata, quindi, a manifestare condivisione della decisione di prime cure senza illustrare, neppure sinteticamente, le ragioni per cui ha inteso disattendere i motivi di gravame (v.

Cass. n. 16057 del 2018); in particolare, tra l'altro, gli appellanti avevano dedotto giustificazioni dei movimenti bancari relativi al 2004.

La sentenza deve essere quindi cassata con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri, con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione che deciderà anche sulle spese. p.q.m. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla cartella di pagamento n. 08720100009702859 e all'avviso di accertamento n.

T8P011000195/2010; [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla cartella di pagamento n. 08720100009702657 e all'avviso di accertamento n.

T8P011000197/2010;[OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla cartella di pagamento n. 08720100009702758 e all'avviso di accertamento n.

T8P011000196/2010; [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla cartella di pagamento n. 08720100009702960 e agli avvisi di accertamento n.

T8P011000191/2009; n.

T8P011000189/2010; n.

T8P011000193/2010; Per il resto, cassa la sentenza impugnata con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri, e rinvia alla CTR Toscana in diversa composizione che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11748/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] anche in proprio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in forza di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 49; ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 175/1/13 depositata il 28.10.2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con la sentenza in epigrafe la CTR della Toscana ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e dai suoi soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTP di Pisa che aveva rigettato i ricorsi proposti dai contribuenti contro gli avvisi di accertamento e cartelle di pagamento emessi per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006 a seguito di accertamento del maggior reddito di impresa della suddetta società e del conseguente maggior reddito di partecipazione dei soci. Avverso questa sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate. I ricorrenti hanno depositato una prima memoria in data 2.10.2010. Con ordinanza 14.10.2020 questa Corte, rilevato che parte ricorrente aveva allegato di aver avanzato domande di definizione della lite fiscale ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e di aver tempestivamente versato le prime rate, ha assegnato termine alle parti per chiarimenti in ordine alle sopra riportate circostanze. Con memoria 0.10.2020 i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di essersi avvalsi della facoltà di definire i carichi iscritti a ruolo, tra i quali le cartelle di pagamento, oggetto della presente controversia, emesse per ruolo straordinari formati ex art. 15 bis d.P.R. n. 602 del 1973 a seguito degli avvisi di accertamento per maggior reddito di partecipazione sopra indicati, e hanno chiesto la sospensione del giudizio. Con successive memoria 11.4.2021 parte ricorrente ha insistito per la sospensione allegando documentazione comprovante versamenti rateali ai fini del condono. Con istanza l3.i.2.2021 l'Agenzia delle Entrate, allegando nota della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, ha comunicato che si era provveduto all'integrale pagamento solo di alcuni degli avvisi di accertamento impugnati e ha chiesto l'estinzione parziale del giudizio per questi e la decisione per gli altri. In particolare, secondo la nota della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato versato l'intero dovuto per i seguenti titoli: cartella di pagamento n. 08720100009702859 intestata a [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all'avviso di accertamento n. T8P011000195/2010; cartella di pagamento n. 08720100009702657 intestata a [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all'avviso di accertamento n. T8P011000197/2010; cartella di pagamento n. 08720100009702758 intestata a De MezzaGionata in riferimento all'avviso di accertamento n. T8P011000196/2010; cartella di pagamento n. 08720100009702960 intestata a [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all'avviso di accertamento n. T8P011000191/2009; n. T8P011000189/2010; n. T8P011000193/2010; la stessa nota ha precisato che la procedura di definizione non era stata completata con riguardo agli altri avvisi di accertamento oggetto di impugnazione, intestati alla [OSCURATO:PERSONA] (avviso di accertamento n.T8P021000180/2009; T8P021000187/2010; T8P021000192/2010) e al socio [OSCURATO:PERSONA] (avviso di accertamento n. T8P011000196/2009; n. T8P011000190/2010; n. T8P011000194/2010); [OSCURATO:PERSONA]: 1. Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con riferimento agli avvisi di accertamento e relative cartelle di pagamento per le quali vi è stata la definizione del condono. 2. Il ricorso deve essere deciso con riguardo agli altri avvisi di accertamento. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 132 cpc e dell'art. 36 d.lgs. n. 564 del 1992 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cpc. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc. Con il terzo motivo si deduce omessa pronuncia su fatti controversi e decisive per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc.3. Il primo motivo, concernente il difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente della sentenza, è fondato. Premesso che deve considerarsi omessa o apparente la motivazione che, se pure graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 2020), ricorre il dedotto vizio allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9907 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ciò ricorre nel caso in esame in cui la CTR, con stringatissima motivazione, osserva tautologicamente « [OSCURATO:PERSONA] ritiene di rigettare il gravame in quanto la sentenza di primo grado appare correttamente motivata in relazione alla movimentazione bancaria dei soci (da cui sono stati detratti 2000 euro al mese per presumibili spese personali) e che correttamente è stata valutata in riferimento alla attività sociale, non disponendo i soci di altre entrate ». La CTR si è limitata, quindi, a manifestare condivisione della decisione di prime cure senza illustrare, neppure sinteticamente, le ragioni per cui ha inteso disattendere i motivi di gravame (v. Cass. n. 16057 del 2018); in particolare, tra l'altro, gli appellanti avevano dedotto giustificazioni dei movimenti bancari relativi al 2004. La sentenza deve essere quindi cassata con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri, con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione che deciderà anche sulle spese. p.q.m. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla cartella di pagamento n. 08720100009702859 e all'avviso di accertamento n. T8P011000195/2010; [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla cartella di pagamento n. 08720100009702657 e all'avviso di accertamento n. T8P011000197/2010;[OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla cartella di pagamento n. 08720100009702758 e all'avviso di accertamento n. T8P011000196/2010; [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla cartella di pagamento n. 08720100009702960 e agli avvisi di accertamento n. T8P011000191/2009; n. T8P011000189/2010; n. T8P011000193/2010; Per il resto, cassa la sentenza impugnata con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri, e rinvia alla CTR Toscana in diversa composizione che
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