CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 18764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 15 giugno 2020 del G.i.p. del Tribunale di Alessandria che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 12 e il 13 gennaio 2017, giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Pordenone con sentenza dell'Il dicembre 2017, definitiva il 22 gennaio 2018; 2) ai reati di ricettazione, rapina e lesioni personali, ai sensi degli artt. 648, 628 e 582 cod. pen., commessi il 6 dicembre 2016 in Alessandria, giudicati dal G.u.p. del Tribunale di Alessandria con sentenza del 25 ottobre 2017, definitiva il 6 maggio 2018. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la rapina era stata posta in essere al solo fine di reperire risorse economiche necessarie all'acquisto della sostanza stupefacente oggetto del successivo reato sub 2. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati, seppur commessi a distanza di tempo tra loro di un mese, non erano collegati tra loro, posto che non vi era prova del fatto che Savoca, al momento della commissione del primo reato, avesse già preventivato di commettere anche la condotta posta in violazione del Testo unico sulle sostanze stupefacenti. Con motivazione ineccepibile il giudice di merito ha evidenziato che non vi fossero gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838), non potendo rilevare a tal fine che - come sostenuto nel ricorso - la rapina fosse stata commessa al fine di reperire risorse economiche da riutilizzare nell'acquisto di sostanza stupefacente. Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. Il ricorso invece tende ad ottenere una rilettura di merito di tali elementi e di conseguenza va dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paaamento delle ft?,,„ jz spese processuali e ilb~eats1 della somma di tremila euro la cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],5 Fiordalisi DEPOSI