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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 13800/2023

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ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20430/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e Pagina2di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE LIVORNO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1151/2016 depositata il 11/07/2016.

Letta la memoria delcontroricorrente.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugna no la sentenza di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1151/2016 depositata il 11/07/2016 (sui ricorsi riuniti nn. 2320/15 di GSI e 2407/15 di [OSCURATO:PERSONA] di Montenero), che ne ha rigettato il reclamo avverso la rispettiva dichiarazione del fallimento, già resa da Tr i b.

Livornoil 21.10.2015 , n. 94/15 , su richiesta , tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del locale Procuratore della Repubblica , disponendo la condanna dei corrispondenti amministratori al pagamento delle spese processualie del C.U.; Pagina3di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro

2. la corte ha premesso, quanto a GSI , che : a) la sentenza di fallimento del14.10.2015 era stata preceduta dal rigetto in pari data della domanda di concordatopreventivo con cessione dei beni , dopo l’apertura della procedura, con approvazione dei creditori , così che il reclamo, in via pregiudiziale, ha investito il rigetto della corrispondente omologazione; b) la reclamante ha contestato il giudizio sulla fattibilità economica adottato dal trib unale e il sindacatosulla percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori ( indicata dalcommissario giudiziale al 3,1% di contro al 15% della proponente ) qu ale aleatoriarispetto alla causa concreta del concordato, tanto più che la norma attributiva di un minimo (d.l. n.83/2015) nemmeno si applicava al caso; c) GSIaveva in precedenza raggiunto una transazione , prima del deposito della domanda di concordato ( in realtà la seconda, posto che la precedente era stata dichiarata inammissibile per mancato scioglimento della riserva dell’art.161co.6 l.f.) con un terzo, Cooperativa edilizia, che era debitrice della proponente,mentre avanti al tribunale MPS instava per il fallimento d i tale terzo,opponendosi poi al l’omologa del concordato di GSI, poiché co n il citato atto (un preliminare di cessione di immobili e crediti) Cooperativa edilizia destinava l’intero patrimonio alla massa dei creditori della promittente l’acquisto,con pregiudizio di quelli della promittente la vendita , enunciando l’infattibilitàdi un progetto su cui gravavano rischi di mancato subentro del curatore de la Coopera tiva , revo ca e espropriazione ipotecaria sui beni promessiin cessione ; d) anche il P.M. chiedeva procedersi con il fallimento ela revoca dell’ammissione ex art.173 l.f.; e) il tribunale negava pertanto la fattibilitàdel concordato, per irrealizzabilità della causa concreta , tenuto conto della bassissima percentuale alfine risultata, nonché del fallimento di un consorziogarante (per 150mila euro) ;

3. quanto a lla vicenda di Cooperativa edilizia , la corte ha parimenti premessoche: a) il medesimo tribunale toscano ne ha dichiarato il fallimento il21.10.2015, per come ch i esto da MPS , cessionario del credito già vantato daGSI, ma con cessione che, per quanto con testata da Cooperativa perché notificatadopo la transazione intervenuta tra le parti originarie , era efficace inquanto il rigetto della omologa del concordato di GSI travolgeva anche gli Pagina4di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro effetti della citata transazione , con reviviscenza dell’intero debi to (della cooperativaverso GSI), pari a circa 2,2 mln euro ; b) la banca , a sua volta, aveva esibito causali autonome di un (minor) credito di 267m ila euro, giustificandola cessione per le anticipazion i di credito effett u ate a favore della cedenteGSI (su fatture) ed invocando altresì una ricognizione di debito della Cooperativa, dunque ex se insolvente , anche in considerazione di ratei di mutuoinsoluti (250mila euro) ed un credito erariale (18mila euro) , oltre che dirisalente inoperatività ;

4. la corte ha così ritenuto, con riguardo a GSI, che: a) a fronte di propostadi concordato con pagamento al 15% dei chirografari in tre anni, ben due terzi dell’attivo era costituito da beni e crediti di cui disporre – sotto la condizionesospensiva della omologazio ne - a seguito della transazione con Cooperativaedilizia , fondata su rinuncia ad un credito verso la seconda per oltre 2mln euro e d introiti stimati in 1,63mln euro ; b) la Cooperativa, unicamentedotata dei citati beni, era però insolvente (per suo riconoscimento anchenel citato contratto) , con un attivo gravato da ipoteche (per oltre 1mln euro), ciò giustificando – unitamente ad una svalutazione periziata in sede giudiziale degli immobili – una comples siva riduzione del 20% di siffatto compendioper come computato prospetticamente in capo a GSI , così indicato dal commissario giudiziale in 1 ,3 mln ; c) il pari aggravamento , sempre da rettificadel commissario, anche de l passivo relativo alla sola prededuz ione, lievitata da 196mila euro a 347mila euro , induceva pertanto a flettere il margine di so ddisfo alla misura del citato 3,1% , in un quadro di sostanziale incertezza anche giuridica (dal fallimento della Cooperativa scaturendo il probabilescioglimento d el curatore dal preliminare di cessione o comunque la revoca ove concluso il definitiv o ); d) il conseguente giudizio di non omologabilità del concordato era dunque corretto in ragione del doveroso controllo effettuato dal tribunale sulla quasi certezza di realizzo, motivatamenteesclusa in punto di fattibilità del piano, requisito da verificare anchedopo l’eventuale voto positivo in adunanza dei creditori, tenuto altresì contodell’opposizione di MPS e dell ’ulteriore sopravvenienza del fallimento di unterzo, garante dell’adempimento dei crediti oggetto della ridetta cessione Pagina5di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro (per150mila euro) , ciò definitivamente escludendo – come comunicato dal commissarioin giudizio – qualunque riparto ai creditori ;

5. la corte ha infine ritenuto, con riguardo a Coop erativa edilizia, che: a) ilfallimento di questa seconda società non era stato dichiarato solo per il venir menodell’efficacia della transazione conclusa con GSI, alla base del rigetto della relativa omologa , ma evidenziando in via autonoma l’insolvenza della Cooperativa,a prescindere dalla sussistenza del controverso credito con MPS ed invero fondata su debiti ipotecari verso altra banca, senza capacità solutoriaed anzi perdurante inattività ; b) la Cooperativa era in condizione di dover fallire, perta nto, per ragioni proprie , influenzando piuttosto la sua decozionedichiarata il v enire meno della fattibilità giuridica del concordato di GSI;

6. la corte ha perciò concluso, come premesso, con la condanna alle spese processuali d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ancorché avessero dichiaratodi agire non in proprio bensì per conto delle società rispettivamente rappresentate,in quanto gli stessi, nella sostanza e per il tipo di controversia, avevanointeso tutelare solo il proprio personale inte resse (per il riflesso del fallimentosulle responsabilità civili e penali e le restrizioni dell’art.49 l.f.) ; in particolarela mancanza della possibilità di recupero degli oneri sostenuti dalle controparti costituite , generandosi a loro favore – se vinci trici – un credito postconcorsuale,derivava dall’ essere le società avviate alla cancellazione dal registro delle imprese ex art. 118 co.2 l.f.; nel caso, inoltre, ricorreva anche un’altraragione di merito, ai sensi dell’art.94 c.p.c., dati i gravi motivi dell’aver agitoin giudizio del tutto infondatamente;

7. l e ricorrent i, in unica difesa, ha nno avversato la sentenza con ricorso in due motivi afferenti al giudizio n. 2320/15 (GSI) , un motivo dedicato al ricorson. 2407/15 (Cooperativa edilizia) e un quarto motivo comune , ai quali tutti si oppon gono le due procedur e costituit e si con distinti controricors i , nonchéla banca già ricorrente ; la difesa del fallimento Cooperativa edilizia è poistata illustrat a anche da memoria . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: Pagina6di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro

1. con riguardo al R.G. n. 2320/15 (GSI) , il primo motivo descrive un viziodi motivazione , laddove la corte ha dato conto di una prospettiva di non pagamento radicale dei creditori , così disattendendo la stessa sentenza di primogrado impugnata, che aveva escluso la causa concreta del concordato per irrisorietà (3,1%) della percentuale di soddisfacimento ai chirografari , richiamandouna norma non vigente (il pagamento al 20%) e così la sentenza nondecidendo sui motivi di reclamo , né spiegando perché dovesse valere la revisionedi stima del commissario ;

2. il secondo motivo contesta l ’errata applicazione degli artt. 16 1 e 18 0 l.f.,ove la sentenza ha escluso la fattibilità giuridica del concordato , in punto dinon sicura acquisizione dei beni da lla Cooperativ a edilizia, congetturando sulle scelte del curatore della seconda, se dichiarata fallita a transazione conclusao eseguita;

3. il terzo motivo, riferito al R.G. n. 2407/2015 (Cooperativa edilizia) censura le ragioni di dipendenza del fallimento della seconda società dalla mancata omologazione del concordato della prima, in vertite dalla corte rispetto all’ordine logico espresso dal tribunale, conseguendone il vizio di motivazione;

4. i l quarto motivo, comune alle due società, censura la mancata statuizionesull’istanza di sospensione ;

5. i primi due motivi del ricorso sub R.G. 2320/15 sono entrambi inammissibili,in tutti i profili enunciati; il primo motivo , che pur cumula vizi dimotivazione a censure sulla corretta applicazione della nozione di fattibilità del concordato, con riguardo ai poteri di controllo del giudice, contraddice , quantoal primo aspetto, i limiti di sindacabilità dell’apprezzamento di merito, per come rimesso con la novella dell’art.360 co.1 n.5 c.p.c. al giudice di legittimità(Cass. s.u. 8053/2014); lo stesso motivo non si avved e che la ratio decidendiconnotativa della sentenza, in punto di non fattibilità del concordato, per un verso procede dall’ambito devolutivo che il reclamo determina nei poteridella corte d’appello (Cass. 1893/2018, 11216/2021) ; dall’altro, anche per il secondo motivo, la sentenza intercett a una nozione di giudizio sulla fattibilitàda tempo precisata da questa Corte come volta a verificare un nucleo Pagina7di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro minimodi realizzabilità del concordato, secondo la proposta e d altresì i margini di effettiva praticabilità del progetto di ristrutt urazione d el passivo in esso insito « nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati»(Cass. 11522/2020, 9061/2017);

6. così, del tutto motivatamente la corte ha escluso , alla luce di una valutazione di prospettiva realistica circa la conciliazione tra le poste del passivoe l’attivo idoneo a comporre stabilmente il coacervo liquidabile in sede concordataria, che tale procedur a potesse dirsi al riparo da rilevanti rischi giuridici e conseguenti gravi incertezze economiche proprio sul piano della disponibilità dei beni strumentali all’obiettivo concordatario e indicati dalla società debitrice; l’autonoma insolvenza della Cooperativa edilizia , il prevedibile suo fallimento e le plausibili scelte conservative o recuperatorie chei suoi organi avrebbero potuto compiere, la flessione delle garanzie dei crediti ceduti ( ratio non censurata) – tra gli altri elementi – vulnerano obiettivamente, nella ricostruzione della corte, quel quadro di sicurezza adempitiva alla base della certa fattibilità pretesa dall’istituto e che è il debitorea dover provare ;

7. il terzo motivo è inammissibile; soccorre a tale conclusione l’utile richiamo ai principi di piena devoluzione del reclamo, già anti cipati con riguardo al primo motivo del ricorso di GSI; va poi aggiunto che la stessa sentenzaora impugnata dà nettamente conto di un’autonoma insolvenza della Cooperativa, già illustrata dal tribunale e non contestata dalla reclamante (pag.13, 1 6 ) e spiegata anche in rapporto ad una risalente inoperatività (“ da anni” pag.17 ) e de l debito bancario , parte di una ratio decidendi non sindacabile in questa sede, stante la sufficienza della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014);

8. il quarto motivo è inammiss ibile; al di là della omessa riproposizione, almeno per tratti essenziali, dell’atto con cui la sospensione sarebbe stata chiesta così da verificare l’iter del r elativo ricorso previsto all’art.19 l.f., l’istitutocomunque, per un verso , presuppone il rico noscimento di gravi motivi (la cui insussistenza appare assorbita dal procedimento con cui la corte ha direttamenteorganizzato il contraddittorio pieno sul ricorso ) e, per altro verso, Pagina8di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro rimanda ad un possib i le blocco (parziale o più esteso o temporaneo) della liquidazione dell’attivo, senza che, nella prospettazione della censura , sia desumibilel’inerenza di tale misura cautelare con l’oggetto del reclamo, volto a verificare nel merito i presupposti di ammissibilità del concordato e del fallimento; neconsegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e più precisa e distinta liquidazione in dispositivo;va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio delcontributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020) ; P.Q.M. laCorte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna i ricorrent i in solido alpagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Montenero in €8.00 0,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge ed in favore degli altridue controricorrenti in € 6 .000,00 , ciascuno, per compensi , oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20430/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e Pagina2di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE LIVORNO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1151/2016 depositata il 11/07/2016. Letta la memoria delcontroricorrente. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugna no la sentenza di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1151/2016 depositata il 11/07/2016 (sui ricorsi riuniti nn. 2320/15 di GSI e 2407/15 di [OSCURATO:PERSONA] di Montenero), che ne ha rigettato il reclamo avverso la rispettiva dichiarazione del fallimento, già resa da Tr i b. Livornoil 21.10.2015 , n. 94/15 , su richiesta , tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del locale Procuratore della Repubblica , disponendo la condanna dei corrispondenti amministratori al pagamento delle spese processualie del C.U.; Pagina3di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro 2. la corte ha premesso, quanto a GSI , che : a) la sentenza di fallimento del14.10.2015 era stata preceduta dal rigetto in pari data della domanda di concordatopreventivo con cessione dei beni , dopo l’apertura della procedura, con approvazione dei creditori , così che il reclamo, in via pregiudiziale, ha investito il rigetto della corrispondente omologazione; b) la reclamante ha contestato il giudizio sulla fattibilità economica adottato dal trib unale e il sindacatosulla percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori ( indicata dalcommissario giudiziale al 3,1% di contro al 15% della proponente ) qu ale aleatoriarispetto alla causa concreta del concordato, tanto più che la norma attributiva di un minimo (d.l. n.83/2015) nemmeno si applicava al caso; c) GSIaveva in precedenza raggiunto una transazione , prima del deposito della domanda di concordato ( in realtà la seconda, posto che la precedente era stata dichiarata inammissibile per mancato scioglimento della riserva dell’art.161co.6 l.f.) con un terzo, Cooperativa edilizia, che era debitrice della proponente,mentre avanti al tribunale MPS instava per il fallimento d i tale terzo,opponendosi poi al l’omologa del concordato di GSI, poiché co n il citato atto (un preliminare di cessione di immobili e crediti) Cooperativa edilizia destinava l’intero patrimonio alla massa dei creditori della promittente l’acquisto,con pregiudizio di quelli della promittente la vendita , enunciando l’infattibilitàdi un progetto su cui gravavano rischi di mancato subentro del curatore de la Coopera tiva , revo ca e espropriazione ipotecaria sui beni promessiin cessione ; d) anche il P.M. chiedeva procedersi con il fallimento ela revoca dell’ammissione ex art.173 l.f.; e) il tribunale negava pertanto la fattibilitàdel concordato, per irrealizzabilità della causa concreta , tenuto conto della bassissima percentuale alfine risultata, nonché del fallimento di un consorziogarante (per 150mila euro) ; 3. quanto a lla vicenda di Cooperativa edilizia , la corte ha parimenti premessoche: a) il medesimo tribunale toscano ne ha dichiarato il fallimento il21.10.2015, per come ch i esto da MPS , cessionario del credito già vantato daGSI, ma con cessione che, per quanto con testata da Cooperativa perché notificatadopo la transazione intervenuta tra le parti originarie , era efficace inquanto il rigetto della omologa del concordato di GSI travolgeva anche gli Pagina4di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro effetti della citata transazione , con reviviscenza dell’intero debi to (della cooperativaverso GSI), pari a circa 2,2 mln euro ; b) la banca , a sua volta, aveva esibito causali autonome di un (minor) credito di 267m ila euro, giustificandola cessione per le anticipazion i di credito effett u ate a favore della cedenteGSI (su fatture) ed invocando altresì una ricognizione di debito della Cooperativa, dunque ex se insolvente , anche in considerazione di ratei di mutuoinsoluti (250mila euro) ed un credito erariale (18mila euro) , oltre che dirisalente inoperatività ; 4. la corte ha così ritenuto, con riguardo a GSI, che: a) a fronte di propostadi concordato con pagamento al 15% dei chirografari in tre anni, ben due terzi dell’attivo era costituito da beni e crediti di cui disporre – sotto la condizionesospensiva della omologazio ne - a seguito della transazione con Cooperativaedilizia , fondata su rinuncia ad un credito verso la seconda per oltre 2mln euro e d introiti stimati in 1,63mln euro ; b) la Cooperativa, unicamentedotata dei citati beni, era però insolvente (per suo riconoscimento anchenel citato contratto) , con un attivo gravato da ipoteche (per oltre 1mln euro), ciò giustificando – unitamente ad una svalutazione periziata in sede giudiziale degli immobili – una comples siva riduzione del 20% di siffatto compendioper come computato prospetticamente in capo a GSI , così indicato dal commissario giudiziale in 1 ,3 mln ; c) il pari aggravamento , sempre da rettificadel commissario, anche de l passivo relativo alla sola prededuz ione, lievitata da 196mila euro a 347mila euro , induceva pertanto a flettere il margine di so ddisfo alla misura del citato 3,1% , in un quadro di sostanziale incertezza anche giuridica (dal fallimento della Cooperativa scaturendo il probabilescioglimento d el curatore dal preliminare di cessione o comunque la revoca ove concluso il definitiv o ); d) il conseguente giudizio di non omologabilità del concordato era dunque corretto in ragione del doveroso controllo effettuato dal tribunale sulla quasi certezza di realizzo, motivatamenteesclusa in punto di fattibilità del piano, requisito da verificare anchedopo l’eventuale voto positivo in adunanza dei creditori, tenuto altresì contodell’opposizione di MPS e dell ’ulteriore sopravvenienza del fallimento di unterzo, garante dell’adempimento dei crediti oggetto della ridetta cessione Pagina5di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro (per150mila euro) , ciò definitivamente escludendo – come comunicato dal commissarioin giudizio – qualunque riparto ai creditori ; 5. la corte ha infine ritenuto, con riguardo a Coop erativa edilizia, che: a) ilfallimento di questa seconda società non era stato dichiarato solo per il venir menodell’efficacia della transazione conclusa con GSI, alla base del rigetto della relativa omologa , ma evidenziando in via autonoma l’insolvenza della Cooperativa,a prescindere dalla sussistenza del controverso credito con MPS ed invero fondata su debiti ipotecari verso altra banca, senza capacità solutoriaed anzi perdurante inattività ; b) la Cooperativa era in condizione di dover fallire, perta nto, per ragioni proprie , influenzando piuttosto la sua decozionedichiarata il v enire meno della fattibilità giuridica del concordato di GSI; 6. la corte ha perciò concluso, come premesso, con la condanna alle spese processuali d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ancorché avessero dichiaratodi agire non in proprio bensì per conto delle società rispettivamente rappresentate,in quanto gli stessi, nella sostanza e per il tipo di controversia, avevanointeso tutelare solo il proprio personale inte resse (per il riflesso del fallimentosulle responsabilità civili e penali e le restrizioni dell’art.49 l.f.) ; in particolarela mancanza della possibilità di recupero degli oneri sostenuti dalle controparti costituite , generandosi a loro favore – se vinci trici – un credito postconcorsuale,derivava dall’ essere le società avviate alla cancellazione dal registro delle imprese ex art. 118 co.2 l.f.; nel caso, inoltre, ricorreva anche un’altraragione di merito, ai sensi dell’art.94 c.p.c., dati i gravi motivi dell’aver agitoin giudizio del tutto infondatamente; 7. l e ricorrent i, in unica difesa, ha nno avversato la sentenza con ricorso in due motivi afferenti al giudizio n. 2320/15 (GSI) , un motivo dedicato al ricorson. 2407/15 (Cooperativa edilizia) e un quarto motivo comune , ai quali tutti si oppon gono le due procedur e costituit e si con distinti controricors i , nonchéla banca già ricorrente ; la difesa del fallimento Cooperativa edilizia è poistata illustrat a anche da memoria . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: Pagina6di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro 1. con riguardo al R.G. n. 2320/15 (GSI) , il primo motivo descrive un viziodi motivazione , laddove la corte ha dato conto di una prospettiva di non pagamento radicale dei creditori , così disattendendo la stessa sentenza di primogrado impugnata, che aveva escluso la causa concreta del concordato per irrisorietà (3,1%) della percentuale di soddisfacimento ai chirografari , richiamandouna norma non vigente (il pagamento al 20%) e così la sentenza nondecidendo sui motivi di reclamo , né spiegando perché dovesse valere la revisionedi stima del commissario ; 2. il secondo motivo contesta l ’errata applicazione degli artt. 16 1 e 18 0 l.f.,ove la sentenza ha escluso la fattibilità giuridica del concordato , in punto dinon sicura acquisizione dei beni da lla Cooperativ a edilizia, congetturando sulle scelte del curatore della seconda, se dichiarata fallita a transazione conclusao eseguita; 3. il terzo motivo, riferito al R.G. n. 2407/2015 (Cooperativa edilizia) censura le ragioni di dipendenza del fallimento della seconda società dalla mancata omologazione del concordato della prima, in vertite dalla corte rispetto all’ordine logico espresso dal tribunale, conseguendone il vizio di motivazione; 4. i l quarto motivo, comune alle due società, censura la mancata statuizionesull’istanza di sospensione ; 5. i primi due motivi del ricorso sub R.G. 2320/15 sono entrambi inammissibili,in tutti i profili enunciati; il primo motivo , che pur cumula vizi dimotivazione a censure sulla corretta applicazione della nozione di fattibilità del concordato, con riguardo ai poteri di controllo del giudice, contraddice , quantoal primo aspetto, i limiti di sindacabilità dell’apprezzamento di merito, per come rimesso con la novella dell’art.360 co.1 n.5 c.p.c. al giudice di legittimità(Cass. s.u. 8053/2014); lo stesso motivo non si avved e che la ratio decidendiconnotativa della sentenza, in punto di non fattibilità del concordato, per un verso procede dall’ambito devolutivo che il reclamo determina nei poteridella corte d’appello (Cass. 1893/2018, 11216/2021) ; dall’altro, anche per il secondo motivo, la sentenza intercett a una nozione di giudizio sulla fattibilitàda tempo precisata da questa Corte come volta a verificare un nucleo Pagina7di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro minimodi realizzabilità del concordato, secondo la proposta e d altresì i margini di effettiva praticabilità del progetto di ristrutt urazione d el passivo in esso insito « nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati»(Cass. 11522/2020, 9061/2017); 6. così, del tutto motivatamente la corte ha escluso , alla luce di una valutazione di prospettiva realistica circa la conciliazione tra le poste del passivoe l’attivo idoneo a comporre stabilmente il coacervo liquidabile in sede concordataria, che tale procedur a potesse dirsi al riparo da rilevanti rischi giuridici e conseguenti gravi incertezze economiche proprio sul piano della disponibilità dei beni strumentali all’obiettivo concordatario e indicati dalla società debitrice; l’autonoma insolvenza della Cooperativa edilizia , il prevedibile suo fallimento e le plausibili scelte conservative o recuperatorie chei suoi organi avrebbero potuto compiere, la flessione delle garanzie dei crediti ceduti ( ratio non censurata) – tra gli altri elementi – vulnerano obiettivamente, nella ricostruzione della corte, quel quadro di sicurezza adempitiva alla base della certa fattibilità pretesa dall’istituto e che è il debitorea dover provare ; 7. il terzo motivo è inammissibile; soccorre a tale conclusione l’utile richiamo ai principi di piena devoluzione del reclamo, già anti cipati con riguardo al primo motivo del ricorso di GSI; va poi aggiunto che la stessa sentenzaora impugnata dà nettamente conto di un’autonoma insolvenza della Cooperativa, già illustrata dal tribunale e non contestata dalla reclamante (pag.13, 1 6 ) e spiegata anche in rapporto ad una risalente inoperatività (“ da anni” pag.17 ) e de l debito bancario , parte di una ratio decidendi non sindacabile in questa sede, stante la sufficienza della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014); 8. il quarto motivo è inammiss ibile; al di là della omessa riproposizione, almeno per tratti essenziali, dell’atto con cui la sospensione sarebbe stata chiesta così da verificare l’iter del r elativo ricorso previsto all’art.19 l.f., l’istitutocomunque, per un verso , presuppone il rico noscimento di gravi motivi (la cui insussistenza appare assorbita dal procedimento con cui la corte ha direttamenteorganizzato il contraddittorio pieno sul ricorso ) e, per altro verso, Pagina8di 8 - RGN 20430/ 201 6 estensore cons. m.ferro rimanda ad un possib i le blocco (parziale o più esteso o temporaneo) della liquidazione dell’attivo, senza che, nella prospettazione della censura , sia desumibilel’inerenza di tale misura cautelare con l’oggetto del reclamo, volto a verificare nel merito i presupposti di ammissibilità del concordato e del fallimento; neconsegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e più precisa e distinta liquidazione in dispositivo;va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio delcontributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020) ; P.Q.M. laCorte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna i ricorrent i in solido alpagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Montenero in €8.00 0,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge ed in favore degli altridue controricorrenti in € 6 .000,00 , ciascuno, per compensi , oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €
Sentenza Cassazione n. 13800/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris