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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18283/2026

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icazioni delle notificazioni relativ e al presenteprocedimento siano effettuate presso l’indirizzo di po2s ta elettronicacertificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, via Lima, n. 7.- 22r8i7co72rr8e7n/2te0 1 -9R.G.N.contro 11368/2017Vertuccio Michele, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], iquali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni delle notificazioni1 RG n. 11888/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronicacertificata indicati, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29-controricorrente –avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, n. 1374/2025, depositata il20/1/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1.

Questa Corte, con ordinanza n. 1374 del 20/1/2025,dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Maddaloniavverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli n. 168/2021,depositata il 15/10/2021, che aveva rigettato l’opposizione alla stimapresentata dal Comune.La Corte territoriale aveva valutato i terreni dell’espropriatoMichele Vertuccio, reputandoli edificabili, tenendo conto del valorealla data dell’espropriazione, ma della destinazione urbanistica deiterreni prima del 2007.Questa Corte, per quel che ancora qui rileva, dichiaravainammissibile il secondo motivo di ricorso, ove si denunciava laviolazione dell’art. 32 del d.p.r. n. 327 del 2001, con riferimentoall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5 c.p.c., per l’errataquantificazione dell’indennità «in relazione all’errato inquadramentourbanistico del terreno, nonché omesso esame di fatto decisivooggetto di discussione fra le parti».In sostanza, per il Comune ricorrente l’area espropriata era stataoggetto di un secondo esproprio, basato su di una diversadichiarazione di pubblica utilità, dopo che era stato adottato il piano2 RG n. 11888/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026urbanistico di attuazione del 5/3/2009, approvato con decretosindacale del 28/9/2011, «che aveva comportato che la destinazioneoriginaria del terreno era stata riclassificata come zona destinata ainfrastrutture primarie del PRG perdendo la destinazionesostanzialmente edificabile».In buona sostanza, per il Comune, l’area doveva essere valutata,non come bene edificabile, essendo stato apposto un vero e propriovincolo conformativo e non un vincolo preordinato all’esproprio.2.

Il consigliere delegato depositava provvedimento didefinizione anticipata, reputando inammissibili i due motivi.3.

Questa Corte confermava la proposta.Per quel che ancora qui rileva, con riferimento proprio al secondomotivo di impugnazione, la Corte evidenziava che il Comunericorrente aveva fatto riferimento ad atti e documenti di cui non viera menzione però nell’ordinanza impugnata, ove la ricostruzione delfatto e la vicenda espropriativa erano esposte diversamente e inrelazione alle premesse in fatto sulla destinazione urbanistica deiterreni si riteneva «che il vincolo che interessa i terreni espropriatifosse un vincolo espropriativo e non conformativo».Il ricorrente Comune, però, non aveva indicato «quando e comesiano stati dedotti e prodotti nel giudizio di merito i documenti checomproverebbero la sua ricostruzione dei fatti e sottoposti alcontraddittorio delle parti e dove e come sarebbe stato sottoposto algiudice di merito il (preteso) fatto decisivo il cui esame sarebbe statoomesso».Anche nella memoria si ribadiva apoditticamente che vi erano deiprofili di cui la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto, ma «senzaprecisare in che termini e quando sono stati sottoposti al giudice delmerito».3 RG n. 11888/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/20264.

Avverso l’ordinanza di questa Corte ha proposto ricorso perrevocazione il Comune di Maddaloni, depositando anche memoria.5.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositandoanche memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1.Con un unico motivo di ricorso per revocazione si deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4,c.p.c., per essere la sentenza impugnata effetto di un errore di fattorisultante dagli atti o documenti della causa, fermo che vi è errorequando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è suppostal’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tantonell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituisce un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».Il ricorrente incentra la propria doglianza sulla dichiarazione diinammissibilità, da parte di questa Corte, del secondo motivo diricorso per cassazione, relativo alla violazione e falsa applicazionedell’art. 32 del d.p.r. n. 327 del 2001, in relazione all’erratoinquadramento urbanistico, per omesso esame di un fatto decisivo.In sostanza, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere lanatura edificabile delle due particelle in proprietà di Vertuccio.Muove dalla premessa per cui dalla perizia collegiale emergevache il Vertuccio era proprietario sia della particella 72 (in zonaomogenea D/9), sia della particella 227 (zona omogenea F12, verdedi rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale e di centrali idriche).Inoltre, il ricorrente puntualizza la normativa che doveva essereapplicata nella fattispecie, in particolare l’art. 26 legge regionaleCampania n. 16 del 22/12/2004, che prevedeva determinatidistacchi tra le costruzioni, aggiungendo che da tale certificato di4 RG n. 11888/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026destinazione urbanistica emergeva che dal 5/7/2007 le particellesuddette erano classificate «strada».Inoltre - aggiunge il ricorrente - il lotto del Vertuccio eraconfinante, da un lato, da un capannone di altezza non inferiore a4/5 m e, dall’altro, proprio in aderenza del confine, vi erano strutturedi proprietà della Snam, costituente un sito di stoccaggio del gas.Ciò avrebbe implicato un obbligo di distanza dai fabbricati di nonmeno di 12,5 m.E invece, prosegue il ricorrente, il lotto del proprietario era dellalarghezza di soli metri 12, non suscettibile dunque di alcunaedificazione, soprattutto con riferimento alla particella 72, insistentenella zona omogenea D/9.Pertanto, la particella 72, l’unica che poteva aspirare edificabilità,vedeva inibita tale possibilità dall’obbligo di distacchi sia dai confinisia dall’adiacenza e vicinanza di preesistenti capannoni strutture.La particella 227 era poi classificata come «verde di rispetto».Tali documenti sarebbero stati «allegati al ricorso per cassazione(anche e soprattutto perché gli stessi costituivano la documentazioneche Vertuccio poneva a base della posizione difensiva)».Di qui l’assunto per cui la Corte di cassazione sarebbe incorsa inerrore revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 5 c.p.c.,dovendosi il lotto considerarsi «inedificabile sia in relazione agli attie documenti sopra indicati […] sia al fatto che il Vertuccio non avevamai conseguito autorizzazioni/concessioni/permessi di costruire daparte del Comune di Maddaloni sulla zona di terreno di che trattasi».2.

Il ricorso è inammissibile.2.1.

Si premette che l'errore di fatto rilevante ai fini dellarevocazione della sentenza, compresa quella della Corte dicassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra duerappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza5 RG n. 11888/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materialeche abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporrel'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmenteescluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che ilfatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sulquale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza edobiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche oargomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel sensoche, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., sez.6-2, 10 giugno 2021, n. 16439)3.

Con il ricorso per cassazione il comune ha dedotto il mancatoesame di determinati atti e documenti.Inoltre, questa Corte aveva dichiarato l’inammissibilità delsecondo motivo di ricorso per cassazione, teso a dimostrare l’erroredella Corte d’appello che aveva ritenuto edificabili le particelle diterreno, qualificando l’atto della PA come vincolo preordinatoall’esproprio, che non rilevava ai fini della destinazione urbanisticadel valore, e non come vincolo conformativo, in quanto il Comunericorrente non aveva indicato il luogo processuale in cui erano statiper la prima volta allegati e depositati i documenti indicati nel ricorsoper cassazione («la parte fa riferimento ad atti e documenti di cuinon vi è menzione nell’ordinanza impugnata»).Del resto, in sostanza, il ricorrente, con il ricorso per revocazione,ha riscritto il precedente ricorso per cassazione, aggiungendone unaparte rilevante, con indicazione persino di una normativa prima noncitata, nell’ambito del secondo motivo di ricorso per cassazione.In origine (nell’originario ricorso per cassazione), infatti,l’aspetto che qui rileva era così sintetizzato: «a tutto ciò nonpossiamo non aggiungere l’omesso esame di un punto decisivo della6 RG n. 11888/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026controversia.

Ci si riferisce al fatto che il Comune aveva esposto nelricorso introduttivo avanti alla Corte di merito che, comunque, l’areadel Vertuccio aveva una configurazione geometrica rettangolare, conil lato di minore lunghezza di soli 12 m, per cui, in ogni caso, nessunaedificabilità era materialmente possibile con riferimento ai vincolidello strumento urbanistico.

Questa circostanza risulta essere undato pacifico della controversia perché mai contestato, per cui, il nonaverlo neppure esaminato ai fini della determinazione dell’indennizzoda parte del giudice a quo, implica un omesso esame di un fattodecisivo della controversia».A dispetto di queste poche righe contenute nel ricorso originarioper cassazione, nel ricorso per revocazione ci si spinge ad unaelencazione di normativa, atti e documenti per due pagine (pagina 8e 9) cesellando, in sostanza, un nuovo e diverso ricorso percassazione, con la richiesta evidente di una nuova valutazione deglielementi istruttori, inammissibile ovviamente in sede di giudizio direvocazione.4.

Trova infatti applicazione la giurisprudenza costante di questaCorte per cui l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione dellasentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consistenell'erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nellasupposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risultaincontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto lacui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggettodell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattitoprocessuale su cui la pronunzia contestata abbia statuito.

Il suddettoerrore inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione dinorme giuridiche; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza edella semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di7 RG n. 11888/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deveessere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezioneasseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessadeve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunziasarebbe stata diversa.

Infine, l'errore di fatto che può legittimare larichiesta di revocazione della sentenza di cassazione deve riguardaregli atti "interni" al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Cortedeve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fattoall'interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sullasentenza di cassazione, giacchè, ove esso fosse configurabile comecausa determinante della decisione impugnata in Cassazione, il viziocorrelato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibilicontro la pronuncia di merito (Cass., sez. 1, 1/3/2005, n. 4295;Cass., Sez.U., 10/8/2000, n. 561).Non è, dunque, possibile procedere, in sede di revocazione, aduna nuova e diversa valutazione degli elementi istruttori (Cass.,Sez.U., 27/11/2019, n. 31032; Cass., Sez.U., 11/4/2018, n. 8984;Cass., Sez.U., 27/12/2017,n. 30994; Cass., sez. 1, 15/12/2011, n27094), soprattutto, nella specie, in cui il ricorso per cassazione delComune è stato dichiarato inammissibile per difetto diautosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo il ricorrentecomune indicato il luogo processuale di produzione dei documentiinvocati nel ricorso e non contenuti nell’ordinanza impugnata.Non si tratta neppure di atti interni al giudizio di legittimità(Cass., 22/10/2018, n. 26643) e manca anche il carattere delladecisività, in quanto la larghezza del terreno di proprietà delVertuccio non è di per sé dirimente al fine di stabilire se l’atto dellaPA avesse natura di mero vincolo preordinato all’espropriazione(come ritenuto dalla Corte d’appello) o di vincolo conformativo(come ritenuto dal Comune ricorrente).8 RG n. 11888/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ovviamente, l’errore revocatorio non sussiste ove sia necessarioprodurre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi digiudizio e non richiamati, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., conl’originario ricorso per cassazione (Cass., sez. 2, 6/6/2017, n.14002).Senza contare che la questione in ordine alla natura di vincolopreordinato all’esproprio o di vincolo conformativo era stata oggettodi controversia tra le parti, mentre la domanda di revocazione devepoggiare su un fatto che non ha costituito un punto controverso(Cass., sez. 1, 4/4/2019, n. 9527).5.

Le spese del giudizio di revocazione vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrentele spese del giudizio di revocazione, che si liquidano in complessivieuro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2026Il PresidenteMauro Di Marzio9 RG n. 11888/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icazioni delle notificazioni relativ e al presenteprocedimento siano effettuate presso l’indirizzo di po2s ta elettronicacertificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, via Lima, n. 7.- 22r8i7co72rr8e7n/2te0 1 -9R.G.N.contro 11368/2017Vertuccio Michele, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], iquali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni delle notificazioni1 RG n. 11888/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronicacertificata indicati, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29-controricorrente –avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, n. 1374/2025, depositata il20/1/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1. Questa Corte, con ordinanza n. 1374 del 20/1/2025,dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Maddaloniavverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli n. 168/2021,depositata il 15/10/2021, che aveva rigettato l’opposizione alla stimapresentata dal Comune.La Corte territoriale aveva valutato i terreni dell’espropriatoMichele Vertuccio, reputandoli edificabili, tenendo conto del valorealla data dell’espropriazione, ma della destinazione urbanistica deiterreni prima del 2007.Questa Corte, per quel che ancora qui rileva, dichiaravainammissibile il secondo motivo di ricorso, ove si denunciava laviolazione dell’art. 32 del d.p.r. n. 327 del 2001, con riferimentoall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5 c.p.c., per l’errataquantificazione dell’indennità «in relazione all’errato inquadramentourbanistico del terreno, nonché omesso esame di fatto decisivooggetto di discussione fra le parti».In sostanza, per il Comune ricorrente l’area espropriata era stataoggetto di un secondo esproprio, basato su di una diversadichiarazione di pubblica utilità, dopo che era stato adottato il piano2 RG n. 11888/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026urbanistico di attuazione del 5/3/2009, approvato con decretosindacale del 28/9/2011, «che aveva comportato che la destinazioneoriginaria del terreno era stata riclassificata come zona destinata ainfrastrutture primarie del PRG perdendo la destinazionesostanzialmente edificabile».In buona sostanza, per il Comune, l’area doveva essere valutata,non come bene edificabile, essendo stato apposto un vero e propriovincolo conformativo e non un vincolo preordinato all’esproprio.2. Il consigliere delegato depositava provvedimento didefinizione anticipata, reputando inammissibili i due motivi.3. Questa Corte confermava la proposta.Per quel che ancora qui rileva, con riferimento proprio al secondomotivo di impugnazione, la Corte evidenziava che il Comunericorrente aveva fatto riferimento ad atti e documenti di cui non viera menzione però nell’ordinanza impugnata, ove la ricostruzione delfatto e la vicenda espropriativa erano esposte diversamente e inrelazione alle premesse in fatto sulla destinazione urbanistica deiterreni si riteneva «che il vincolo che interessa i terreni espropriatifosse un vincolo espropriativo e non conformativo».Il ricorrente Comune, però, non aveva indicato «quando e comesiano stati dedotti e prodotti nel giudizio di merito i documenti checomproverebbero la sua ricostruzione dei fatti e sottoposti alcontraddittorio delle parti e dove e come sarebbe stato sottoposto algiudice di merito il (preteso) fatto decisivo il cui esame sarebbe statoomesso».Anche nella memoria si ribadiva apoditticamente che vi erano deiprofili di cui la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto, ma «senzaprecisare in che termini e quando sono stati sottoposti al giudice delmerito».3 RG n. 11888/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/20264. Avverso l’ordinanza di questa Corte ha proposto ricorso perrevocazione il Comune di Maddaloni, depositando anche memoria.5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositandoanche memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1.Con un unico motivo di ricorso per revocazione si deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4,c.p.c., per essere la sentenza impugnata effetto di un errore di fattorisultante dagli atti o documenti della causa, fermo che vi è errorequando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è suppostal’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tantonell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituisce un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».Il ricorrente incentra la propria doglianza sulla dichiarazione diinammissibilità, da parte di questa Corte, del secondo motivo diricorso per cassazione, relativo alla violazione e falsa applicazionedell’art. 32 del d.p.r. n. 327 del 2001, in relazione all’erratoinquadramento urbanistico, per omesso esame di un fatto decisivo.In sostanza, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere lanatura edificabile delle due particelle in proprietà di Vertuccio.Muove dalla premessa per cui dalla perizia collegiale emergevache il Vertuccio era proprietario sia della particella 72 (in zonaomogenea D/9), sia della particella 227 (zona omogenea F12, verdedi rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale e di centrali idriche).Inoltre, il ricorrente puntualizza la normativa che doveva essereapplicata nella fattispecie, in particolare l’art. 26 legge regionaleCampania n. 16 del 22/12/2004, che prevedeva determinatidistacchi tra le costruzioni, aggiungendo che da tale certificato di4 RG n. 11888/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026destinazione urbanistica emergeva che dal 5/7/2007 le particellesuddette erano classificate «strada».Inoltre - aggiunge il ricorrente - il lotto del Vertuccio eraconfinante, da un lato, da un capannone di altezza non inferiore a4/5 m e, dall’altro, proprio in aderenza del confine, vi erano strutturedi proprietà della Snam, costituente un sito di stoccaggio del gas.Ciò avrebbe implicato un obbligo di distanza dai fabbricati di nonmeno di 12,5 m.E invece, prosegue il ricorrente, il lotto del proprietario era dellalarghezza di soli metri 12, non suscettibile dunque di alcunaedificazione, soprattutto con riferimento alla particella 72, insistentenella zona omogenea D/9.Pertanto, la particella 72, l’unica che poteva aspirare edificabilità,vedeva inibita tale possibilità dall’obbligo di distacchi sia dai confinisia dall’adiacenza e vicinanza di preesistenti capannoni strutture.La particella 227 era poi classificata come «verde di rispetto».Tali documenti sarebbero stati «allegati al ricorso per cassazione(anche e soprattutto perché gli stessi costituivano la documentazioneche Vertuccio poneva a base della posizione difensiva)».Di qui l’assunto per cui la Corte di cassazione sarebbe incorsa inerrore revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 5 c.p.c.,dovendosi il lotto considerarsi «inedificabile sia in relazione agli attie documenti sopra indicati […] sia al fatto che il Vertuccio non avevamai conseguito autorizzazioni/concessioni/permessi di costruire daparte del Comune di Maddaloni sulla zona di terreno di che trattasi».2. Il ricorso è inammissibile.2.1. Si premette che l'errore di fatto rilevante ai fini dellarevocazione della sentenza, compresa quella della Corte dicassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra duerappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza5 RG n. 11888/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materialeche abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporrel'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmenteescluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che ilfatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sulquale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza edobiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche oargomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel sensoche, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., sez.6-2, 10 giugno 2021, n. 16439)3. Con il ricorso per cassazione il comune ha dedotto il mancatoesame di determinati atti e documenti.Inoltre, questa Corte aveva dichiarato l’inammissibilità delsecondo motivo di ricorso per cassazione, teso a dimostrare l’erroredella Corte d’appello che aveva ritenuto edificabili le particelle diterreno, qualificando l’atto della PA come vincolo preordinatoall’esproprio, che non rilevava ai fini della destinazione urbanisticadel valore, e non come vincolo conformativo, in quanto il Comunericorrente non aveva indicato il luogo processuale in cui erano statiper la prima volta allegati e depositati i documenti indicati nel ricorsoper cassazione («la parte fa riferimento ad atti e documenti di cuinon vi è menzione nell’ordinanza impugnata»).Del resto, in sostanza, il ricorrente, con il ricorso per revocazione,ha riscritto il precedente ricorso per cassazione, aggiungendone unaparte rilevante, con indicazione persino di una normativa prima noncitata, nell’ambito del secondo motivo di ricorso per cassazione.In origine (nell’originario ricorso per cassazione), infatti,l’aspetto che qui rileva era così sintetizzato: «a tutto ciò nonpossiamo non aggiungere l’omesso esame di un punto decisivo della6 RG n. 11888/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026controversia. Ci si riferisce al fatto che il Comune aveva esposto nelricorso introduttivo avanti alla Corte di merito che, comunque, l’areadel Vertuccio aveva una configurazione geometrica rettangolare, conil lato di minore lunghezza di soli 12 m, per cui, in ogni caso, nessunaedificabilità era materialmente possibile con riferimento ai vincolidello strumento urbanistico. Questa circostanza risulta essere undato pacifico della controversia perché mai contestato, per cui, il nonaverlo neppure esaminato ai fini della determinazione dell’indennizzoda parte del giudice a quo, implica un omesso esame di un fattodecisivo della controversia».A dispetto di queste poche righe contenute nel ricorso originarioper cassazione, nel ricorso per revocazione ci si spinge ad unaelencazione di normativa, atti e documenti per due pagine (pagina 8e 9) cesellando, in sostanza, un nuovo e diverso ricorso percassazione, con la richiesta evidente di una nuova valutazione deglielementi istruttori, inammissibile ovviamente in sede di giudizio direvocazione.4. Trova infatti applicazione la giurisprudenza costante di questaCorte per cui l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione dellasentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consistenell'erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nellasupposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risultaincontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto lacui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggettodell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattitoprocessuale su cui la pronunzia contestata abbia statuito. Il suddettoerrore inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione dinorme giuridiche; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza edella semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di7 RG n. 11888/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deveessere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezioneasseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessadeve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunziasarebbe stata diversa. Infine, l'errore di fatto che può legittimare larichiesta di revocazione della sentenza di cassazione deve riguardaregli atti "interni" al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Cortedeve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fattoall'interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sullasentenza di cassazione, giacchè, ove esso fosse configurabile comecausa determinante della decisione impugnata in Cassazione, il viziocorrelato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibilicontro la pronuncia di merito (Cass., sez. 1, 1/3/2005, n. 4295;Cass., Sez.U., 10/8/2000, n. 561).Non è, dunque, possibile procedere, in sede di revocazione, aduna nuova e diversa valutazione degli elementi istruttori (Cass.,Sez.U., 27/11/2019, n. 31032; Cass., Sez.U., 11/4/2018, n. 8984;Cass., Sez.U., 27/12/2017,n. 30994; Cass., sez. 1, 15/12/2011, n27094), soprattutto, nella specie, in cui il ricorso per cassazione delComune è stato dichiarato inammissibile per difetto diautosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo il ricorrentecomune indicato il luogo processuale di produzione dei documentiinvocati nel ricorso e non contenuti nell’ordinanza impugnata.Non si tratta neppure di atti interni al giudizio di legittimità(Cass., 22/10/2018, n. 26643) e manca anche il carattere delladecisività, in quanto la larghezza del terreno di proprietà delVertuccio non è di per sé dirimente al fine di stabilire se l’atto dellaPA avesse natura di mero vincolo preordinato all’espropriazione(come ritenuto dalla Corte d’appello) o di vincolo conformativo(come ritenuto dal Comune ricorrente).8 RG n. 11888/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11888/2025Numero sezionale 2213/2026Numero di raccolta generale 18283/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ovviamente, l’errore revocatorio non sussiste ove sia necessarioprodurre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi digiudizio e non richiamati, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., conl’originario ricorso per cassazione (Cass., sez. 2, 6/6/2017, n.14002).Senza contare che la questione in ordine alla natura di vincolopreordinato all’esproprio o di vincolo conformativo era stata oggettodi controversia tra le parti, mentre la domanda di revocazione devepoggiare su un fatto che non ha costituito un punto controverso(Cass., sez. 1, 4/4/2019, n. 9527).5. Le spese del giudizio di revocazione vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrentele spese del giudizio di revocazione, che si liquidano in complessivieuro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2026Il PresidenteMauro Di Marzio9 RG n. 11888/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 18283/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris