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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 36576/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 02/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena originariamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], rideterminandola, su concorde richiesta delle parti, in anni tre di reclusione ed euro 16.000,00 di multa in relazione al reato continuato previsto dall'art. 73, commi 1-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto alla omessa valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.3.

Ha proposto ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge, quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

4. I ricorsi, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili.

4.1. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di D'Angelo, la Corte di cassazione ha chiarito che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o, come nel caso di specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

4.2. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di Tarasco, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (Sez. 6., n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 in cui in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2022 Il C 2Ì s igliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 02/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena originariamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], rideterminandola, su concorde richiesta delle parti, in anni tre di reclusione ed euro 16.000,00 di multa in relazione al reato continuato previsto dall'art. 73, commi 1-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto alla omessa valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.3. Ha proposto ricorso per cassazione D'[OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge, quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 4. I ricorsi, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. 4.1. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di D'Angelo, la Corte di cassazione ha chiarito che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o, come nel caso di specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). 4.2. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di Tarasco, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (Sez. 6., n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 in cui in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2022 Il C 2Ì s igliere estensore
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