Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14966/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; " n. 40734/24 Semitaio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla configurabilità del reato di cui all'art.337 cod. pen. contestato, con particolare riferimento al nesso di causalità psicologica tra le offese arrecate e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, è manifestamente infondato poiché si limita a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 31/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; " n. 40734/24 Semitaio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla configurabilità del reato di cui all'art.337 cod. pen. contestato, con particolare riferimento al nesso di causalità psicologica tra le offese arrecate e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, è manifestamente infondato poiché si limita a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 31/0
Sentenza Cassazione n. 14966/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris